Partita IVA inattiva, la chiusura d’ufficio cambia con nuovi controlli
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Redazione Economia
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La partita IVA inattiva potrà essere chiusa d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate anche attraverso la verifica dei dati relativi a fatture elettroniche, corrispettivi telematici e versamenti. La nuova procedura è contenuta nel provvedimento pubblicato il 12 ottobre 2026, che aggiorna i criteri utilizzati per individuare le posizioni fiscali che non risultano più operative.
Nuovi controlli sulle posizioni fiscali senza attività
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate interviene sulla disciplina della cessazione delle partite IVA considerate inattive, cioè quelle riferite a soggetti che non hanno esercitato attività d’impresa, artistiche o professionali nelle tre annualità precedenti. La selezione delle posizioni avviene attraverso un’analisi automatizzata delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria, con l’obiettivo di individuare situazioni in cui non emergono elementi di operatività.
Tra gli strumenti utilizzati entrano anche i flussi informativi collegati alle fatture elettroniche, ai corrispettivi telematici e ai pagamenti effettuati tramite riscossione spontanea. L’ampliamento delle verifiche consente all’amministrazione finanziaria di confrontare più dati sulle attività svolte dal contribuente e sul comportamento tenuto rispetto agli obblighi fiscali.
La procedura riguarda le partite IVA che risultano prive di effettiva attività sulla base degli elementi disponibili negli archivi fiscali. La normativa di riferimento è contenuta nell’articolo 35, comma 15-quinquies, del decreto IVA, che attribuisce all’Agenzia delle Entrate il compito di definire criteri e modalità operative per la chiusura delle posizioni non utilizzate.
Comunicazione preventiva e tempi per intervenire
Prima della cessazione viene inviata una comunicazione al contribuente. L’avviso arriva al domicilio digitale del titolare della partita IVA oppure, nei casi previsti, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio fiscale presente nell’Anagrafe tributaria. La comunicazione può essere consultata anche nel Cassetto fiscale, nella sezione dedicata alle comunicazioni dell’Agenzia.
Per le persone fisiche è previsto anche un avviso attraverso l’App IO. La chiusura non diventa immediatamente efficace, perché il contribuente dispone di un periodo di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione o dalla disponibilità nell’area riservata per fornire chiarimenti e documentazione agli uffici territoriali dell’Agenzia.
Durante questo intervallo il titolare può dimostrare che la posizione fiscale è ancora collegata a un’attività effettivamente svolta. La possibilità di intervenire prima della cancellazione rappresenta una garanzia per evitare la chiusura di posizioni che, pur risultando prive di alcuni indicatori negli archivi, non siano realmente abbandonate.
Possibile riattivazione dopo la chiusura
Le nuove regole disciplinano anche il caso in cui la partita IVA venga effettivamente chiusa e il contribuente ritenga il provvedimento non corretto. In questa situazione è possibile presentare una richiesta motivata di riattivazione all’Agenzia delle Entrate, accompagnata dalla documentazione necessaria per dimostrare la validità della posizione.
Se le verifiche dell’ufficio hanno esito positivo, la riattivazione può avvenire con efficacia retroattiva rispetto alla data originaria di apertura della partita IVA. La modifica delle procedure operative aggiorna il precedente impianto regolatorio alla luce delle maggiori informazioni digitali oggi disponibili nei sistemi dell’amministrazione fiscale.
Il provvedimento del 12 ottobre 2026 è identificato con il numero 277710 e modifica le precedenti disposizioni operative sulla cessazione d’ufficio delle partite IVA non operative.
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