Il tribunale di Roma e il caso della graphic designer: nessuna sostituzione diretta con l’Ia, decisiva la crisi aziendale

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Una ridda di titoli giornalistici, negli ultimi giorni, aveva annunciato una svolta epocale nel mondo del lavoro: una sentenza del tribunale di Roma avrebbe, per la prima volta in Italia, giudicato legittimo il licenziamento di una lavoratrice sostituita da un sistema di intelligenza artificiale. Una notizia, se confermata, destinata a sollevare un polverone e ad aprire scenari preoccupanti per milioni di occupati. Eppure, come spesso accade, la realtà processuale e giuridica che emerge dalla lettura approfondita della sentenza numero 9135, depositata il 19 novembre 2025 dalla quarta sezione lavoro del tribunale capitolino, è assai più articolata e, per certi versi, persino banale se paragonata ai sensazionalismi.

La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una graphic designer, assunta con un contratto di apprendistato professionalizzante da una società attiva nei settori dello sviluppo software, della cyber security e della cyber intelligence. La lavoratrice, che si occupava della creazione di immagini per gadget aziendali e della redazione del piano editoriale per il profilo LinkedIn della società, era stata licenziata il 2 maggio 2023. L’azienda, per giustificare il recesso, aveva addotto una grave crisi economico-finanziaria, attestata da elementi oggettivi come la trasformazione societaria da società per azioni a società a responsabilità limitata, lo sfratto per morosità dalla sede legale e l’avvio di una procedura negoziata per la gestione della crisi d'impresa. In questo contesto di ristrutturazione profonda, finalizzata a concentrare le risorse sul core business tecnologico e a tagliare i costi, la posizione della ricorrente, ritenuta ancillare e non strategica, era stata soppressa.

Nel corso dell'istruttoria, è emerso che le mansioni della graphic designer non erano state affidate a un algoritmo o a un software in modo diretto e immediato. Al contrario, come ricostruito dalle testimonianze del marketing manager e dell'amministratore unico, le attività di grafica erano state progressivamente ridimensionate e in parte assorbite da figure apicali, in particolare dal team leader del settore marketing. Quest'ultimo, per far fronte al carico di lavoro aggiuntivo e per efficientare i processi, aveva iniziato ad avvalersi del supporto di strumenti di intelligenza artificiale, capaci di garantire una maggiore rapidità esecutiva e un significativo risparmio economico. L'intelligenza artificiale, quindi, non si è sostituita alla lavoratrice, ma è stata utilizzata come strumento da un altro dipendente, il suo superiore gerarchico, per svolgere anche quelle mansioni, nel quadro di una riorganizzazione dettata dalle difficoltà finanziarie.

L'accertamento del giudice e l'onere del repêchage

Il giudice Paola Lucarelli, nel rigettare il ricorso, ha operato un'analisi puntuale dei presupposti del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, come disciplinato dall'articolo 3 della legge 604 del 1966. Il tribunale ha innanzitutto verificato l'effettività e la non pretestuosità delle ragioni addotte dall'azienda. La crisi aziendale, si legge nella sentenza, è stata ampiamente provata dalla società resistente attraverso una mole di documenti e riscontri testimoniali. In secondo luogo, è stato accertato il nesso di causalità tra quella riorganizzazione e il licenziamento individuale: la soppressione della posizione della graphic designer è stata una conseguenza diretta e necessaria della decisione imprenditoriale di ridimensionare i settori non essenziali, come l'area marketing e design, per salvaguardare la sopravvivenza dell'impresa.

L'aspetto forse più delicato, e che ha offerto maggiori spunti di riflessione alla difesa della lavoratrice, ha riguardato l'obbligo di repêchage. La ricorrente sosteneva che l'azienda non avesse tentato di ricollocarla in altre mansioni, magari di livello inferiore o in ruoli tecnici. Sul punto, il tribunale ha ritenuto che il datore di lavoro avesse assolto al proprio onere probatorio, seppur in via indiziaria e presuntiva. La specialistica natura del core business aziendale, incentrato su competenze informatiche e di cybersecurity che la graphic designer non possedeva, unita alla progressiva e documentata contrazione dell'organico fino a circa dieci dipendenti (tutti con profili tecnici e con tutte le posizioni già coperte), ha portato il giudice a escludere la possibilità di una ricollocazione. A ciò si aggiungeva la considerazione che, dopo il licenziamento, non risultavano assunzioni in ruoli compatibili con il profilo professionale della ricorrente, circostanza che ha ulteriormente rafforzato la tesi dell'assenza di posizioni utilizzabili.

Il ruolo dell'intelligenza artificiale nella decisione

L'elemento di novità, quello che ha scatenato la ridda di articoli superficiali, risiede proprio nella menzione, all'interno della sentenza, dell'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale. Il tribunale ha preso atto che l'adozione di questi strumenti, da parte del team leader, si inseriva in un più ampio processo di efficientamento e contenimento dei costi. Non si trattava, lo si ripete, di una sostituzione ex machina del dipendente con un software, ma di una riorganizzazione del lavoro in cui l'umano, il responsabile, si avvaleva di una tecnologia avanzata per svolgere compiti che richiedevano meno tempo e risorse. La scelta imprenditoriale di investire in automazione, in questo senso, è stata valutata dal giudice come una delle possibili strategie per superare la crisi, rientrando a pieno Titolo nella discrezionalità organizzativa tutelata dall'articolo 41 della Costituzione.

Pertanto, la sentenza non stabilisce affatto il principio secondo cui un'azienda può licenziare un dipendente per assumere al suo posto un algoritmo. Piuttosto, riafferma un principio consolidato nella giurisprudenza del lavoro: la legittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo è ancorata alla prova di una reale esigenza di riorganizzazione, alla soppressione effettiva della posizione e all'impossibilità di ricollocare il lavoratore. L'intelligenza artificiale, in questa specifica e circoscritta vicenda, è comparsa come un fatto storico, un elemento del processo di ristrutturazione, ma non come la causa autonoma e diretta del recesso. La decisione del tribunale di Roma, in conclusione, applica i vecchi princìpi a una nuova tecnologia, senza creare automatismi o scorciatoie per i datori di lavoro.

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