La legge di Bilancio 2026 riscrive le regole su plusvalenze e dividendi, con una stretta sulla tassazione immediata e una nuova soglia del 5% per l’esenzione Ires

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Correva l’anno 2025 quando le imprese italiane, abituate a spalmare su un quinquennio il carico fiscale delle plusvalenze patrimoniali, potevano ancora esercitrare quell’opzione nella dichiarazione dei redditi; oggi, con l’entrata in vigore della legge n. 199 del 30 dicembre 2025, quella facoltà – salvo eccezioni tassativamente elencate – è stata soppressa, e il principio di cassa ha ceduto il passo a una imputazione integrale nell’esercizio di realizzo -1-6-8. Il legislatore, nel riscrivere il comma 4 dell’articolo 86 del Tuir, ha operato una netta cesura: per le cessioni di aziende o rami di azienda detenuti da almeno tre anni, e per i soli diritti pluriennali alle prestazioni degli sportivi professionisti posseduti per un biennio, la rateizzazione in cinque quote – o fino al quarto anno successivo – rimane in piedi, ma per tutti gli altri beni strumentali, siano essi materiali o immobilizzazioni finanziarie, la tassazione è divenuta immediata e piena -1-6. La scelta, che il viceministro Maurizio Leo ha più volte ricondotto alla necessità di coperture certe e a una pressione europea che non ammette più misure fiscali in deficit, impatta così la pianificazione delle imprese solari già dal periodo d’imposta iniziato il 1° gennaio 2026, con un meccanismo di determinazione dell’acconto che – come previsto dai commi 42 e 43 – obbliga a ricalcolare l’imposta teorica del 2025 come se le nuove disposizioni fossero già allora vigenti -4-6.

La partecipazione esigua e il nuovo crinale del 5 per cento

Se la compressione della rateizzazione rappresenta una rivoluzione silenziosa, la modifica dell’articolo 89 del Tuir in tema di dividendi e plusvalenze da partecipazione ha invece sollevato un vespaio di critiche, in particolare per l’introduzione di una soglia quantitativa – il 5 per cento del capitale sociale – che ora discrimina l’accesso al regime di esenzione Ires -2-3-8. Fino al 31 dicembre 2025, i dividendi percepiti da una società di capitali concorrevano alla formazione del reddito nella misura irrisoria del 5 per cento, salvo poi essere sostanzialmente sterilizzati; dal 1° gennaio 2026, invece, quella esclusione automatica del 95 per cento opera solo se la partecipazione nella società erogante è almeno pari al 5 per cento del capitale, oppure se il costo fiscale della partecipazione – o degli strumenti finanziari partecipativi – non è inferiore a cinquecentomila euro -3-8. Per i soggetti Ires che detengono quote inferiori, i dividendi divengono integralmente tassabili, una svolta che, per le società quotate sui mercati Egm o Star, rischia – secondo le voci raccolte tra gli operatori di Borsa Italiana – di disincentivare quegli investitori istituzionali domestici, le holding familiari e i fondi pensione, che rappresentano il capitale paziente necessario per le aggregazioni e la capitalizzazione delle piccole e medie imprese -7.

Il doppio binario per società di persone e la rivalutazione delle quote

L’intervento normativo, lungi dall’essere limitato ai soli soggetti Ires, lambisce anche le società di persone e gli imprenditori individuali, sebbene con percentuali e meccanismi parzialmente differenti. Per le società in nome collettivo e in accomandita semplice, il legislatore ha infatti fissato al 58,14 per cento la quota di dividendi che concorre al reddito – e specularmente al 41,86 per cento l’esenzione – ma anche in questo caso l’agevolazione è subordinata al possesso di una partecipazione almeno pari al 5 per cento o al superamento della medesima soglia di valore fiscale di mezzo milione di euro -3. Parallelamente, il costo fiscale delle partecipazioni detenute da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali può essere adeguato al valore di mercato, ma l’imposta sostitutiva per questa rivalutazione – fino a ieri ferma al 18 per cento – è stata portata al 21 per cento, rendendo meno conveniente l’operazione di affrancamento -3. Si tratta, per i professionisti del settore, di una manovra che mentre allarga la base imponibile sui flussi di utile, restringe al contempo gli spazi per la pianificazione successoria e la circolazione agevolata delle quote.

Il riarmo dell’accertamento e l’aumento del bollo sulle transazioni

Non è solo il versante delle imposte dirette a subire ritocchi; la legge di Bilancio 2026 ha innestato una marcia in più anche per quel che concerne la riscossione e le imposte indirette sui mercati finanziari. L’articolo 1, comma 111, ha introdotto un meccanismo di accertamento sintetico per i contribuenti che omettono la presentazione della dichiarazione Iva annuale: l’Agenzia delle entrate, entro il settimo anno successivo, può ora emettere avvisi basandosi esclusivamente sulle fatture elettroniche, sui corrispettivi telematici e sulle comunicazioni periodiche Iva, con una sanzione fissa del 120 per cento riducibile a un terzo in caso di pagamento entro sessanta giorni -8. Sul fronte della tassazione finanziaria, invece, l’imposta sulle transazioni – quella che i più ricordano come Tobin tax – ha visto raddoppiare le aliquote: si passa allo 0,4 per cento per gli acquisti di azioni e strumenti partecipativi emessi da società italiane, e allo 0,2 per cento se l’esecuzione avviene su mercati regolamentati, con un parallelo incremento dello 0,04 per cento per le operazioni ad alta frequenza -8. Un segnale, questo, che il tesoro intende monetizzare anche i flussi speculativi, in un quadro complessivo di ricerca di gettito immediato.

L’estromissione agevolata e la clausola territoriale dell’iper ammortamento

Tra le pieghe della manovra, resistono alcune misure a termine pensate per accompagnare la transizione patrimoniale degli imprenditori. Entro il 31 maggio 2026, gli imprenditori individuali possono ancora estromettere l’immobile strumentale dalla sfera d’impresa pagando un’imposta sostitutiva dell’8 per cento sulla differenza tra valore normale e costo fiscale, mentre le società di capitali e di persone hanno tempo fino al 30 settembre per assegnare o cedere ai soci immobili non strumentali e beni mobili registrati con la medesima aliquota sostitutiva, riduzione alla metà delle imposte di registro e ipocatastali in misura fissa -3. Più complessa, invece, la partita dell’iper ammortamento: il nuovo incentivo, che per investimenti fino a 2,5 milioni di euro riconosce una maggiorazione del costo del 180 per cento, era stato subordinato – in sede di approvazione parlamentare – alla produzione dei beni all’interno dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo; ma il viceministro Leo, intervenuto a Telefisco 2026, ha anticipato che il governo intende rimuovere del tutto questo cordone sanitario, estendendo l’agevolazione agli acquisti effettuati in qualsiasi Paese, per evitare che la clausola made in Europe diventi un boomerang per le esportazioni extracomunitarie -9.

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