Il nodo del Pos integrato: procedure, tempistiche e obblighi per gli esercenti dal 5 marzo
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Redazione Economia
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La scadenza è fissata per giovedì 5 marzo 2026, data da cui, salvo diverse e improbabili rettifiche dell’ultima ora, scatterà in via operativa l’obbligo per commercianti ed esercenti di procedere al collegamento formale tra i sistemi di pagamento elettronico, i cosiddetti Pos, e i registratori telematici, o in alternativa, per chi ne fa uso, la procedura web “Documento Commerciale on line” messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Si tratta dell’attuazione pratica di quanto già previsto dalla legge di Bilancio 2025, un adempimento che, se da un lato mira a una più stretta e immediata tracciabilità dei flussi finanziari, dall’altro impone agli operatori di districarsi in una procedura telematica che presenta tempistiche ben definite e margini di manovra piuttosto ridotti. La finestra per mettersi in regola, per chi aveva già il Pos attivo a gennaio, sarà di quarantacinque giorni dall’effettiva attivazione della procedura sul portale “Fatture e Corrispettivi”, un termine che, di fatto, spingerà molti verso una corsa contro il tempo per evitare di incorrere nelle pesanti sanzioni previste, che vanno da un minimo di mille a un massimo di quattromila euro, senza dimenticare il rischio, in casi estremi, della sospensione della licenza.
La procedura per il collegamento, un passaggio non delegabile per chi usa il web
Uno degli aspetti cruciali, e forse meno intuitivi per molti piccoli esercenti che si affidano a consulenti esterni, riguarda proprio la natura del collegamento quando si utilizza la procedura web dell’Agenzia. Se, infatti, per i registratori telematici fisici è possibile demandare l’operazione a un tecnico o a un intermediario abilitato, per coloro che certificano i corrispettivi tramite il servizio online “Documento Commerciale on line” l’abbinamento con il Pos deve essere eseguito in prima persona dal titolare dell’attività o da un suo delegato espressamente autorizzato per quel singolo servizio, non essendo questa un’operazione che si possa semplicemente scaricare su un fornitore esterno senza le giuste credenziali. L’esercente, accedendo alla propria area riservata, si troverà di fronte una schermata che espone i dati identificativi degli strumenti di pagamento di cui risulta titolare, comunicati direttamente dagli istituti bancari o dai prestatori di servizi di pagamento, e dovrà confermare l’abbinamento tra un determinato Pos e uno specifico registratore telematico, indicando anche l’unità locale in cui tale accoppiata viene utilizzata.
Sanzioni inasprite e la nuova vita degli scontrini cartacei
Parallelamente alla messa in opera di questo nuovo sistema di incrocio dei dati, un altro significativo cambiamento è destinato a entrare in vigore nel mese di marzo, modificando radicalmente un’abitudine consolidata. Grazie a una norma contenuta nel decreto Pnrr approvato a gennaio, salta il vecchio obbligo di conservazione decennale delle ricevute del Pos. Non sarà più necessario, quindi, accumulare scontrini cartacei per timore di un controllo: a fare fede, per gli adempimenti contabili e per eventuali verifiche, saranno le comunicazioni e i documenti digitali inviati dalle banche, sempreché contengano tutti gli elementi necessari a identificare la singola operazione. Questo alleggerimento burocratico, tuttavia, non deve trarre in inganno sulla severità del nuovo impianto sanzionatorio legato all’integrazione dei sistemi. Se da una parte si getta via la carta, dall’altra si affina la lente di ingrandimento elettronica. L’Agenzia delle Entrate, infatti, non solo potrà verificare che il collegamento fisico o virtuale tra Pos e registratore sia stato effettuato, ma incrocerà i dati dei pagamenti elettronici comunicati quotidianamente dalle banche con i corrispettivi trasmessi dall’esercente. Una discrepanza, magari dovuta a una svista del cassiere che dimentica di selezionare la corretta modalità di pagamento sul registratore, potrebbe far scattare l’allarme e, di conseguenza, la sanzione.
Le tempistiche a regime e gli aggiornamenti necessari
Una volta superata la fase di prima applicazione, con la scadenza dei quarantacinque giorni dal 5 marzo per i Pos già attivi a gennaio, il sistema entrerà a regime con scadenze fisse e ricorrenti. Per ogni nuovo Pos attivato a partire da febbraio in poi, o per ogni modifica come una dismissione o un cambio di abbinamento, l’esercente avrà una finestra temporale ben precisa per registrare la variazione: dal sesto giorno all’ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo all’evento. Se, per esempio, si attiva un nuovo terminale di pagamento ad aprile, il suo collegamento con il registratore telematico dovrà essere comunicato all’Agenzia tra il 6 e il 30 giugno. Questo meccanismo, sebbene garantisca un allineamento costante delle banche dati, richiede una gestione amministrativa puntuale, pena l’applicazione delle multe. Inoltre, è bene ricordare che l’integrazione non comporta necessariamente la sostituzione fisica dei dispositivi, ma richiede quasi sempre un aggiornamento software del registratore di cassa, un’operazione che deve essere verificata e spesso eseguita da un tecnico specializzato per garantire che lo strumento sia in grado di ricevere e processare correttamente i dati del pagamento elettronico e di associarli alla singola operazione di vendita.




