Pos e registratori telematici, dal primo gennaio è scattato l'obbligo di collegamento: la guida dell'Agenzia delle Entrate per mettersi in regola

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Redazione Economia Redazione Economia   -   L’orizzonte temporale per adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di corrispettivi si è fatto più prossimo, e per commercianti, artigiani e professionisti che utilizzano il registratore telematico è arrivato il momento di fare i conti con una procedura, quella di abbinamento tra i terminali per i pagamenti elettronici e i dispositivi fiscali, che sebbene non richieda interventi fisici sulle macchine, impone un passaggio burocratico digitale preciso e non derogabile. La Legge di Bilancio 2025 aveva posto la pietra angolare di questo nuovo edificio normativo, ma è con il provvedimento del 31 ottobre 2025 e la successiva documentazione operativa diffusa nelle ultime settimane dall’Agenzia delle Entrate che il quadro è divenuto definitivo e concreto, delineando un percorso che coinvolge un’ampia platea di soggetti, inclusi studi medici e strutture sanitarie private che incassano le prestazioni professionali attraverso il POS -1-3.

La sostanza dell’adempimento, contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, non risiede in un collegamento cavo o in una integrazione hardware tra il lettore di carte e la cassa, bensì in un abbinamento di tipo logico e formale da realizzare esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dal Fisco. L’esercente, o un intermediario debitamente delegato, dovrà accedere all’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” e qui procedere ad associare il numero di matricola del registratore telematico, già censito in Anagrafe Tributaria, con i dati identificativi univoci del POS di cui si è titolari -1-8. La procedura, che sarà operativa a partire dai primi giorni di marzo, faciliterà il compito mostrando un elenco precompilato dei terminali di pagamento intestati all’operatore, sulla base delle comunicazioni periodiche che gli stessi istituti di credito e i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a inviare all’Amministrazione finanziaria -3-10.

Tempistiche da rispettare e casi particolari per chi utilizza il documento commerciale online

Il legislatore ha previsto una finestra di prima applicazione che introduce un regime transitorio, essenziale per gestire il volume massiccio di abbinamenti iniziali senza creare colli di bottiglia. Per tutti i POS già in uso al primo gennaio 2026 o che siano stati impiegati nel corso del mese di gennaio, i titolari delle attività avranno a disposizione quarantacinque giorni di tempo, decorrenti dalla data effettiva in cui il servizio web diventerà accessibile nell’area riservata -1-6. Una volta esaurita questa fase di avvio, il sistema entrerà a regime con tempistiche più serrate e ricorrenti: per i nuovi POS attivati a partire dal primo febbraio 2026, o in caso di variazioni come la sostituzione o la dismissione di un apparecchio, la registrazione del collegamento dovrà essere effettuata in una specifica finestra temporale che si apre il sesto giorno del secondo mese successivo all’evento e si chiude l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese -3-4.

Una deroga procedurale, che semplifica la vita a una specifica categoria di contribuenti, è prevista per coloro che non utilizzano un registratore telematico fisico ma certificano i corrispettivi attraverso la procedura web “Documento Commerciale online” messa a punto dall’Agenzia. In questo caso, l’operazione di collegamento con il POS non richiederà un accesso separato alla funzione “Gestione collegamenti”, ma potrà essere portata a termine direttamente all’interno del medesimo ambiente software dedicato alla creazione e invio dei documenti commerciali, rendendo il processo più snello e integrato -1-10.

Il perimetro applicativo e la gestione delle unità locali multiple

L’obbligo di interconnessione telematica, seppur ampio, non abbraccia la totalità delle transazioni commerciali. Il Fisco ha escluso dal perimetro del collegamento quelle operazioni che per loro natura sono già soggette a regimi speciali o che avvengono in contesti di difficile tracciabilità puntuale. Rimangono fuori dall’obbligo di abbinamento i corrispettivi certificati esclusivamente tramite fattura, le vendite tramite distributori automatici, la cessione di carburanti per autotrazione e la vendita di generi di monopolio, anche qualora il pagamento avvenga con strumenti elettronici -4. Per tutte le altre realtà, dalla tabaccheria con attività accessoria all’edicola, dal ristorante allo studio professionale, l’adeguamento è imprescindibile.

Un aspetto su cui la guida operativa invita alla massima attenzione è la corretta indicazione dell’unità locale. In fase di abbinamento, per ogni singolo POS associato a un registratore telematico, l’esercente dovrà specificare l’indirizzo del punto vendita o dello studio in cui i dispositivi sono fisicamente installati e operano -3-10. Questa informazione diventa cruciale per le attività che dispongono di più sedi, le quali dovranno prestare particolare cura nel non incrociare in modo errato le matricole dei registratori con i POS di locali diversi, un errore che, seppur formale, potrebbe generare incongruenze nei dati trasmessi all’Agenzia. La possibilità di effettuare collegamenti multipli, con un POS abbinato a più RT o viceversa, è contemplata, a patto che la riconducibilità territoriale dei dispositivi sia sempre chiara e inequivocabile -10.

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