Collegamento pos e registratori telematici, le prime risposte dell'Agenzia delle Entrate sui casi particolari

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Da questa settimana è operativo sul sito dell’Agenzia delle Entrate, all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, il nuovo servizio che consente ai titolari di partita Iva di procedere con il collegamento — non fisico, ma virtuale — tra i registratori telematici (Rt) e i sistemi di pagamento elettronico, i cosiddetti Pos. Un adempimento, questo, che la legge di Bilancio del 2025 ha reso obbligatorio per tutte le operazioni effettuate a partire dal primo gennaio del 2026, e che di fatto impone agli esercenti di abbinare i dati identificativi dei dispositivi usati per incassare con quelli, già censiti in precedenza, degli strumenti che memorizzano e trasmettono all’amministrazione finanziaria i corrispettivi giornalieri. Il meccanismo, al di là della procedura standard che molti contribuenti stanno già imparando a conoscere, solleva interrogativi in quelle situazioni, tutt’altro che rare, in cui il terminale di pagamento non risulti immediatamente associabile alla partita Iva dell’operatore. Ed è proprio su questi aspetti più spinosi che il Fisco è intervenuto nei giorni scorsi, aggiornando il proprio fascicolo di faq con due risposte che chiariscono il da farsi in circostanze specifiche.

Quando il Pos non è in elenco: i casi della restituzione e del franchising

L’Agenzia delle Entrate, con le indicazioni pubblicate il 10 marzo — che vanno ad integrare quelle già diffuse il 19 febbraio — ha preso in esame due ipotesi particolari nelle quali, accedendo alla funzionalità dedicata sul sito, il contribuente non trovi il proprio dispositivo censito o non possa procedere all’abbinamento perché il terminale non è di sua proprietà. La prima evenienza riguarda quei Pos che, magari per un disguido amministrativo, risultino contrassegnati come “restituiti”, e quindi non più utilizzabili secondo i registri informatici dell’amministrazione; una situazione che di fatto blocca la procedura, richiedendo un intervento a monte per ripristinare la corretta intestazione dello strumento o per regolarizzare la posizione del vecchio apparecchio prima di poterne collegare uno nuovo.

La seconda fattispecie, invece, è di quelle che toccano da vicino il mondo della distribuzione commerciale organizzata: il caso, cioè, del negozio in franchising. Può capitare, e non è infrequente, che il terminale per i pagamenti elettronici non sia nella titolarità dell’affiliato che lo utilizza ogni giorno dietro il bancone, ma appartenga invece alla casa madre, al franchisor, che lo fornisce al punto vendita come parte del pacchetto contrattuale. In questa ipotesi, l’associazione “logica” tra il registratore telematico del singolo esercizio e il Pos diventa impossibile da realizzare seguendo il percorso ordinario, perché il dispositivo, nei database dell’Agenzia, risulta legato a un soggetto diverso, con una partita Iva e un’intestazione differenti. Una discrepanza, questa, che rischiava di creare più di un grattacapo agli operatori, i quali si trovano a dover ottemperare a un obbligo di legge con strumenti che non possono gestire direttamente.

Le risposte dell'amministrazione finanziaria

Ebbene, il Fisco è sceso nel dettaglio proprio per districare questa matassa. Nel primo caso, quello del Pos erroneamente indicato come restituito, la soluzione tecnica passa probabilmente attraverso una ricognizione più attenta dei propri archivi e, se del caso, attraverso i canali di assistenza per allineare le informazioni censite con la realtà dei fatti; l’obiettivo, in ogni caso, è quello di ricondurre la situazione alla normalità, dove ogni dispositivo risulta regolarmente attivo e intestato al legittimo possessore. Ma è sulla questione del franchising che le precisazioni risultano più sostanziose. L’Agenzia, nelle risposte fornite, ha infatti chiarito che, quando il Pos appartiene alla casa madre, l’obbligo di collegamento non può venire meno, ma va assolto con modalità diverse.

Il nodo, spiegano dalle Entrate, è che la norma di legge impone l’abbinamento tra lo strumento di pagamento e il registratore telematico che materialmente certifica il corrispettivo della vendita. Se il terminale è nella disponibilità dell’affiliato ma è intestato al franchisor, occorre che sia quest’ultimo, in qualità di titolare del dispositivo, a rendere possibile questo legame tecnico, interagendo con i sistemi informatici o fornendo all’esercente i dati necessari perché l’operazione di associazione “virtuale” possa comunque andare a buon fine. In sostanza, il Fisco prende atto della dissociazione tra proprietà del mezzo di pagamento e titolarità dell’incasso, e sposta l’onere della risoluzione del problema sul piano del coordinamento tra le parti coinvolte, senza però prevedere deroghe all’obbligo di collegamento che, per le attività soggette alla memorizzazione elettronica dei corrispettivi — e si pensi a bar, ristoranti o negozi al dettaglio all’interno di una catena in affiliazione — rimane in capo all’esercente di fatto. La palla, ora, passa dunque ai contratti e agli accordi commerciali, che dovranno necessariamente tenere conto di questa nuova esigenza di tracciabilità incrociata voluta dal legislatore.

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