Migranti, la svolta di Strasburgo sui Paesi sicuri e la nuova geometria del diritto d’asilo europeo
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Redazione Esteri
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L’Eurocamera, riunita martedí 10 febbraio nell’emiciclo di Strasburgo, ha incassato il via libera definitivo a due interventi normativi che riscrivono – o, quantomeno, riallineano – i criteri con cui l’Unione valuta la protezione internazionale, introducendo una lista comune di Stati d’origine considerati al riparo da persecuzioni e, contestualmente, allargando le maglie attraverso cui un Paese terzo può essere definito “sicuro” al fine di trasferirvi i richiedenti asilo. L’approvazione, maturata dopo i negoziati tra Parlamento, Consiglio e Commissione, ha visto convergere il Partito Popolare Europeo e le formazioni di destra e centrodestra, mentre socialisti e liberali si sono presentati divisi all’appello: venticinque membri del gruppo S&D hanno votato a favore della lista, una frattura che testimonia quanto la pressione nazionale, in materia di flussi, stia ridefinendo le tradizionali lealtà politiche transnazionali -5-7. Il nuovo impianto normativo, che modifica il Regolamento Procedure (UE/1348/2024) ancor prima della sua piena attuazione, poggia su due pilastri distinti ma funzionalmente collegati, ciascuno dei quali incide profondamente sulla possibilità, per chi fugge, di vedere esaminata nel merito la propria istanza.
Il primo regolamento – approvato con 408 sì, 184 no e 60 astenuti – sancisce la nascita di un elenco europeo dei Paesi di origine sicuri. Vi figurano sette Stati: Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia. A questi si aggiungono, per presunzione relativa, i nove candidati ufficiali all’adesione, tra cui Albania, Ucraina, Turchia e Bosnia Erzegovina, salvo che circostanze oggettive – un conflitto armato interno, un tasso di riconoscimento delle domande d’asilo superiore al venti per cento a livello unionale o sanzioni economiche legate alla violazione dei diritti fondamentali – non inducano a valutazioni differenti -2-8. Per i cittadini dei Paesi inclusi, l’esame della domanda di protezione seguirà procedure accelerate o di frontiera, caratterizzate da tempistiche ridotte e garanzie procedimentali più asciutte, e spetterà al singolo richiedente l’onere di ribaltare la presunzione di sicurezza, dimostrando – con elementi concreti e spesso di difficile reperibilità nei giorni convulsi dello sbarco – l’esistenza di un rischio personale e qualificato di persecuzione o di danno grave in caso di rimpatrio -1-6. La Commissione Europea monitorerà costantemente la tenuta di queste designazioni, con facoltà di sospendere temporaneamente l’efficacia dell’elenco per uno degli Stati o di proporne la rimozione definitiva, ma è evidente come l’architettura costruita rovesci il paradigma classico: non sarà piú l’autorità a dover motivare perché un Paese non è sicuro, bensí il migrante a dover provare perché, nonostante la sua origine, egli meriti protezione.
Parallelamente, il secondo provvedimento – sostenuto da 396 voti favorevoli, 226 contrari e 30 astenuti – riscrive il concetto di Paese terzo sicuro, ampliandone il perimetro applicativo fino a renderne pressoché irrilevante il requisito del legame effettivo tra il richiedente e lo Stato di eventuale trasferimento -4-9. In base alla nuova disciplina, una domanda d’asilo potrà essere dichiarata inammissibile – e dunque non esaminata nel merito dalle autorità europee – qualora sussista anche una sola di tre condizioni: l’esistenza di un collegamento familiare, linguistico o culturale con il Paese terzo; il mero transito del richiedente attraverso quel territorio, anche in zone di frontiera o di passaggio, laddove egli avrebbe potuto richiedere protezione; oppure la conclusione di un accordo bilaterale, multilaterale o unionale che preveda il trasferimento dei richiedenti asilo e l’esame delle loro istanze nello Stato extraeuropeo -1-3. È quest’ultimo il punto che, di fatto, istituzionalizza il modello degli hub esterni già sperimentato dall’Italia con l’Albania e che ora diventa strumento strutturale della politica migratoria comune: un’intesa politica, anche in assenza di qualunque legame pregresso della persona con quella destinazione, potrà giustificare il trasferimento e l’esame accelerato, se non la restrizione della libertà personale, in attesa dell’esito della pratica. I minori non accompagnati costituiscono l’unica categoria esplicitamente esclusa dall’applicazione del trasferimento basato su accordi, ma nulla vieta – e il testo normativo, nelle sue pieghe, lo consente – che possano esservi ricondotti attraverso la leva del transito pregresso -1.




