Quota 100, la Cassazione corregge l'Inps: chi lavora restituisce solo quanto ha guadagnato

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Redazione Interno Redazione Interno   -   Un impiego di poche settimane non può bruciare dodici mesi di pensione. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26864 depositata il 14 ottobre, ha ribaltato il proprio orientamento sul divieto di cumulo previsto per Quota 100, respingendo la pretesa dell'Inps di recuperare l'intera annualità pensionistica da chi ha svolto un'attività lavorativa prima di maturare i requisiti per la pensione di vecchiaia.

Il principio fissato dai giudici di legittimità è netto: la decurtazione del trattamento deve corrispondere all'importo effettivamente percepito con il lavoro, non all'intero assegno dell'anno solare in cui l'attività si è svolta.

Il caso da cui è partita la revisione

La vicenda giudiziaria riguarda un pensionato che nel 2020 aveva svolto alcune collaborazioni coordinate e continuative, incassando complessivamente meno di 5 mila euro. L'Inps aveva chiesto la restituzione di tutta la pensione dell'anno, sostenendo che quei rapporti di lavoro non avessero natura occasionale e che, dunque, rientrassero nel divieto di cumulo senza possibilità di deroga.

Tribunale e Corte d'appello di Bari avevano inizialmente dato ragione all'Istituto, qualificando le prestazioni come continuative e retribuite a ore, con obiettivi minimi e incontri periodici con i referenti aziendali. Su questo punto specifico la Cassazione ha confermato la posizione dell'Inps: non si trattava di lavoro autonomo occasionale, l'unico consentito entro la soglia dei 5 mila euro lordi annui. Ma sul recupero delle somme la Corte ha cambiato rotta, accogliendo il ricorso del pensionato e limitando l'obbligo restitutorio a quanto guadagnato.

La norma e il silenzio sulle conseguenze

Quota 100, introdotta in via sperimentale per il triennio 2019-2021 dall'articolo 14 del decreto legge 4/2019, consentiva il pensionamento anticipato con almeno 62 anni di età e 38 di contributi. La legge prevede che il trattamento non sia cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo dal primo giorno di decorrenza della pensione fino al raggiungimento dei requisiti per la vecchiaia, fatta salva l'eccezione del lavoro autonomo occasionale nel limite di 5 mila euro lordi annui.

La disposizione, tuttavia, non indica espressamente quale conseguenza debba derivare dalla violazione del divieto. È su questo vuoto normativo che si era costruito il contenzioso, con l'Inps che interpretava la norma nel senso della sospensione dell'intero trattamento per l'anno di produzione del reddito, indipendentemente dalla durata dell'attività e dall'entità del compenso.

Il cambio di orientamento rispetto al 2024

La sentenza segna una discontinuità rispetto alla pronuncia n. 30994 del 2024, con cui la stessa sezione lavoro aveva avallato la lettura dell'Istituto, stabilendo la perdita totale della pensione per l'intero anno solare. Nel nuovo provvedimento i giudici sottolineano che una conseguenza così "dirompente e marcatamente sanzionatoria" avrebbe richiesto un esplicito fondamento testuale, che invece nella norma non si rinviene. La Cassazione richiama anche l'intervento della Corte costituzionale, che con la sentenza n.

162 del 2025 aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Ravenna, sollecitando però un'interpretazione adeguatrice rispettosa dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Il criterio adottato dai giudici di legittimità collega la riduzione del trattamento pensionistico all'entità del reddito da lavoro, salvaguardando da un lato i mezzi adeguati alle esigenze di vita garantiti dall'articolo 38 della Costituzione e dall'altro la proporzionalità del sacrificio imposto al pensionato.

L'effetto pratico e il rinvio ai giudici di merito

L'esito è quello che la sentenza definisce neutralità del reddito da lavoro: quanto incassato viene sottratto alla pensione, senza ulteriori penalizzazioni. Il caso è ora tornato alla Corte d'appello di Bari, che dovrà rideterminare la somma dovuta dal pensionato limitandola ai compensi percepiti nel 2020. La decisione interviene su un contenzioso che aveva assunto dimensioni rilevanti, con richieste di restituzione sproporzionate rispetto ai guadagni contestati.

La Cassazione ha citato l'esistenza di un "vasto contenzioso giudiziario" generato dall'interpretazione restrittiva, richiamando la necessità di un' applicazione della norma che non travalichi il dettato letterale.

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