CU 2026, il conto alla rovescia per l'invio è scandito da nuove soglie e benefici
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Redazione Economia
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Il 16 marzo 2026 si avvicina e con esso arriva la scadenza cardine per tutti i sostituti d'imposta, chiamati a districarsi tra le novità della Certificazione Unica, la numero 2026 per l'anno d'imposta 2025. Non si tratta semplicemente della rituale fotografia di redditi e ritenute: quest'anno il modello, la cui approvazione da parte dell'Agenzia delle Entrate risale al 15 gennaio con il provvedimento numero 15707, si arricchisce di voci che recepiscono le ultime evoluzioni normative in materia di sostegno al reddito. L'operazione, che richiede particolare attenzione, riguarda una platea vastissima: dai datori di lavoro per i propri dipendenti, fino agli enti che erogano prestazioni a vario Titolo, con l'obbligo di consegnare il documento ai percipienti e contestualmente inviare i dati all'Agenzia in via telematica.
Il cuore della novità: il bonus sul cuneo fiscale
Tra i punti qualificanti della CU 2026 spicca l'introduzione di una sezione dedicata a quella che viene definita "somma che non concorre alla formazione del reddito". Si tratta, in sostanza, della concretizzazione del taglio del cuneo fiscale voluto dalla legge di Bilancio 2025, che prevede un importo fino a 960 euro per i lavoratori dipendenti con redditi entro certi limiti. Il meccanismo è strutturato su fasce precise: per chi non supera gli 8.500 euro è prevista una maggiorazione del 7,1 per cento, che scende al 5,3 per cento per redditi fino a 15.000 euro e al 4,8 per cento fino a 20.000 euro. Oltre questa ultima soglia, e fino a 40.000 euro, il beneficio si trasforma invece in una detrazione dall'imposta lorda, il cui importo massimo di 1.000 euro comincia a decrescere una volta superati i 32.000 euro, per azzerarsi completamente al raggiungimento dei 40.000 euro.
La compilazione della sezione dedicata, che abbraccia i punti dal 718 al 726 del modello, deve riflettere fedelmente quanto operato in busta paga nel corso dell'anno, considerando che i sostituti d'imposta hanno riconosciuto il beneficio in via automatica e presuntiva. Sarà proprio in queste caselle che si dovrà indicare, ad esempio, se l'importo è stato erogato in tutto o in parte, utilizzando i codici specifici predisposti dall'Agenzia. Una partita, questa, che si lega a doppio filo con le operazioni di conguaglio che già a gennaio hanno visto molti lavoratori confrontarsi con buste paga più leggere a causa dei recuperi per gli importi erogati in eccesso rispetto ai limiti effettivi. Chi ha superato le soglie, infatti, si trova ora a dover restituire quanto percepito, un recupero che se superiore a 60 euro viene rateizzato in dieci comode rate, ma che nella certificazione deve trovare la sua esatta quadratura contabile.
Previdenza complementare e le peculiarità del settore sportivo
Parallelamente alla gestione del bonus, la CU 2026 richiede uno sgurado attento alle sezioni che riguardano la previdenza complementare e l'assistenza sanitaria integrativa, ambiti notoriamente delicati per i sostituti d'imposta dove gli errori sono sempre in agguato. Ma la vera specificità, quest'anno, arriva dal mondo dello sport dilettantistico. Per i collaboratori coordinati e continuativi di natura sportiva, inquadrati secondo il decreto legislativo numero 36 del 2021, la certificazione deve tenere conto di elementi del tutto peculiari. La trasmissione dei loro compensi, erogati nel 2025, segue le regole generali, ma all'interno del modello vanno gestite con precisione le nuove variabili, come la "franchigia previdenziale" fino a 5.000 euro e i rimborsi spese forfettari, che non concorrono a formare il reddito ma che devono essere comunque puntualmente dichiarati per il loro esatto ammontare.
Particolare attenzione, per questi lavoratori, va posta anche alla durata del rapporto di lavoro: nel caso in cui il compenso lordo non superi i 15.000 euro, la certificazione deve specificare i giorni di attività, un dettaglio che diventa discriminante per l'applicazione del regime fiscale agevolato. Un passaggio, questo, che impone alle associazioni e società sportive dilettantistiche un lavoro certosino di ricostruzione dei rapporti, per evitare di incorrere nelle pesanti sanzioni previste per le omissioni, che partono da 100 euro per ogni certificazione errata o mancante, senza dimenticare i rischi connessi a eventuali contestazioni di lavoro irregolare qualora le comunicazioni non siano state gestite a dovere.
L'incombenza INAIL e il calendario differenziato
Non va dimenticato, infine, il ruolo dell'INAIL in questo scenario. L'Istituto, che agisce come sostituto d'imposta per specifiche categorie di percipienti – come i lavoratori che hanno subito infortuni o sono affetti da malattie professionali, oltre ad alcune categorie di ex dipendenti e loro superstiti titolari di pensioni caricate su fondi interni – metterà a disposizione la propria Certificazione Unica 2026 sempre a partire dal 16 marzo. Le modalità di scarico variano a seconda del destinatario, ma la scadenza per la messa a disposizione è allineata con il termine generale.
A complicare ulteriormente il panorama, è bene ricordare che il 16 marzo non rappresenta l'unica data da cerchiare in rosso sul calendario. Se per la stragrande maggioranza dei redditi (lavoro dipendente, pensioni e assimilati) quella è la dead line sia per la consegna che per l'invio telematico, per i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arte o professione abituale, così come per le provvigioni non occasionali, la scadenza per la sola trasmissione all'Agenzia delle Entrate è stata posticipata al 30 aprile 2026. Un differimento pensato per alleggerire il carico di lavoro di professionisti e intermediari, consentendo una gestione più accurata di certificazioni tecnicamente complesse. Chiudono il quadro le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non rilevanti per la dichiarazione precompilata, per le quali c'è tempo fino al 31 ottobre, data che slitta al 2 novembre cadendo il termine di sabato.




