Codice della crisi, al via la consultazione pubblica sulle nuove regole per i debiti fiscali
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Redazione Economia
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L’Agenzia delle Entrate, dando seguito a un percorso di condivisione avviato già lo scorso 15 aprile, ha messo in consultazione pubblica fino al prossimo 20 maggio la bozza di una circolare che, per la prima volta in maniera organica, fa chiarezza sui profili fiscali del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (il noto Dlgs n. 14/2019). Il documento, che rappresenta la “Parte I” di un intervento più ampio destinato a coprire l’intero impianto normativo, si concentra esclusivamente sugli istituti che presentano profili di interesse diretto per il Fisco, lasciando intendere come nei prossimi mesi seguiranno analoghi approfondimenti per le restanti sezioni del codice. L’obiettivo dichiarato – come si evince dalla consultazione ospitata sul portale dell’Agenzia – è quello di raccogliere osservazioni e proposte da parte degli stakeholder (utilizzando uno schema ben preciso che suddivide tematica, paragrafi e contributi), al fine di recepire eventuali correttivi nella stesura definitiva della circolare.
Composizione negoziata e il nodo della transazione fiscale
Tra i temi affrontati nella bozza, un ruolo centrale è giocato dalla Composizione negoziata della crisi, lo strumento – introdotto per favorire l’emersione anticipata dello squilibrio patrimoniale – che consente all’imprenditore di attivarsi tramite una piattaforma delle Camere di commercio per la nomina di un esperto indipendente. L’aspetto di maggiore novità, sul quale la bozza fornisce i primi chiarimenti interpretativi, riguarda la cosiddetta “transazione fiscale” endonegoziata: l’articolo 23, comma 2-bis del Codice, infatti, apre alla possibilità di concludere un accordo con le Agenzie fiscali e con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che preveda il pagamento, anche solo parziale o dilazionato, del debito tributario e dei relativi accessori.
La bozza di circolare non si limita a recepire la norma, ma ne scolpisce i limiti operativi. Viene chiarito, ad esempio, che la falcidia dell’Iva – ossia la sua riduzione in sede di accordo – è sì possibile, ma a patto che venga rispettato il principio espresso dalla Corte di Giustizia europea (causa C-546/14), il che richiede necessariamente l’intervento di un professionista indipendente che attesti la convenienza dell’operazione rispetto all’alternativa, ben più drastica, della liquidazione giudiziale. In altre parole, non basta voler stralciare il debito: occorre dimostrare con numeri e relazioni che quello è il male minore anche per le casse dell’Erario.
Il perimetro operativo per gli uffici e i debiti oggetto di accordo
La bozza entra poi nel dettaglio delle procedure che gli uffici dovranno seguire, cercando di arginare le possibili situazioni di conflitto o abuso. Un passaggio significativo riguarda la *tempistica* della proposta: la circolare in consultazione avverte che presentare l’istanza di accordo transattivo solo allo scadere del termine delle trattative (che è di norma pari a 180 giorni, prorogabili per un uguale periodo) potrebbe essere valutato come un comportamento lesivo dei principi di correttezza e buona fede. La ratio è chiara: l’Agenzia non può essere messa alle strette, costretta a decidere sulla sorte di milioni di euro di crediti senza il tempo tecnico per una valutazione informata.
Sul piano sostanziale, il documento specifica quali debiti possono essere oggetto di questa transazione. Rientrano nella partita non solo i ruoli già affidati all’agente della riscossione, ma anche quei debiti per i quali l’Ufficio deve ancora procedere alla certificazione o che risultano “vistati” ma non ancora consegnati. Viene ribadito, tuttavia, che durante la fase delle trattative – nonostante la pubblicazione dell’istanza nel Registro delle imprese blocchi le azioni esecutive e cautelari – l’ordinaria attività di accertamento e di iscrizione a ruolo dei nuovi debiti non si ferma. Un aspetto, questo, che impone all’imprenditore una gestione meticolosa della compliance fiscale mentre tenta di salvare l’azienda.
Concordato semplificato e le misure premiali
Allargando lo sguardo ad altri strumenti del Codice, la circolare affronta anche il Concordato semplificato (articolo 25-sexies) e il Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione. Per quanto riguarda il primo, la bozza richiama l’attenzione sulla fase di omologazione come momento cruciale per verificare l’eventuale emersione di debiti tributari occulti o sopravvenuti; se saltano fuori passività non considerate, la sostenibilità della proposta salta. Quanto al profilo delle sanzioni, vengono analizzate le misure premiali (articolo 25-bis): la riduzione delle penali e degli interessi opera certo di diritto, ma la circolare precisa che il debitore deve comunque richiederla formalmente, non essendo un automatismo che scatta senza domanda.
In definitiva, questa consultazione pubblica, che chiuderà i battenti il 20 maggio, rappresenta per tecnici e professionisti l’occasione per orientare le scelte dell’Agenzia su un terreno – quello della crisi d’impresa – dove il confine tra risanamento e semplice elusione del fisco è spesso labile. La partita, insomma, si gioca sui dettagli procedurali, ma la posta in palio è l’effettiva praticabilità della “seconda chance” per le imprese in difficoltà.




