Diritto alla riparazione, dal 22 ottobre 2026 in vigore il decreto: garanzia più lunga di un anno
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Redazione Economia
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Dal 22 ottobre 2026 entra in vigore in Italia il decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 176, che recepisce la direttiva europea 2024/1799 sul diritto alla riparazione dei beni. Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre, interviene direttamente sul Codice del consumo e punta a rendere la riparazione un'alternativa concreta e conveniente alla sostituzione di elettrodomestici, smartphone e altri dispositivi ancora funzionanti ma difettosi.
Come cambia la garanzia legale
La novità più rilevante per chi acquista riguarda la garanzia legale. Se un bene presenta un difetto di conformità e il consumatore sceglie la riparazione invece della sostituzione, il periodo di responsabilità del venditore si estende di dodici mesi. La proroga opera una sola volta e scatta dal momento in cui il prodotto viene riparato. La modifica si applica a tutti i contratti conclusi a partire dal 31 luglio 2026, quindi anche agli acquisti effettuati prima dell'entrata in vigore del decreto ma dopo quella data.
Prima di procedere con l'intervento, il venditore è tenuto a informare il consumatore del diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione e della possibile estensione della copertura.
L'obbligo di riparazione fuori garanzia
La seconda novità riguarda i guasti che si manifestano al di fuori del periodo di responsabilità del venditore. Per i beni elencati nell'allegato II-decies del Codice del consumo, il fabbricante non potrà più rifiutarsi di riparare il prodotto su richiesta del consumatore, a meno che l'intervento non sia tecnicamente impossibile.
L'elenco comprende undici categorie di prodotti: lavatrici e lavasciuga, lavastoviglie, apparecchi di refrigerazione, display elettronici, aspirapolvere, server e dispositivi di archiviazione dati, telefoni cellulari e tablet, asciugabiancheria, nonché beni che incorporano batterie per mezzi di trasporto leggeri come bici e monopattini elettrici. Se il fabbricante ha sede al di fuori dell'Unione europea, l'obbligo ricade in ordine sul rappresentante autorizzato, sull'importatore e infine sul distributore.
La riparazione deve essere effettuata gratuitamente o a un prezzo ragionevole, entro un termine congruo. Nel caso in cui l'intervento risulti impossibile, il fabbricante può offrire al consumatore un bene ricondizionato.
Il modulo europeo e i tempi per decidere
Prima di stipulare qualsiasi contratto di riparazione, il riparatore fornisce gratuitamente al consumatore il modulo europeo di informazioni sulla riparazione. Il documento deve indicare i dati del riparatore, le specifiche del bene difettoso, il tipo di intervento previsto, i tempi necessari per completarlo, l'eventuale disponibilità di un prodotto sostitutivo temporaneo e il prezzo dell'operazione.
Le informazioni contenute nel modulo restano valide per trenta giorni, un intervallo di tempo che consente al consumatore di valutare la convenienza della proposta e confrontarla con altre soluzioni. Se per accertare la natura del guasto è necessario un esame diagnostico preventivo, il riparatore deve informare l'utente del costo del servizio, che non è gratuito.
Sanzioni e vigilanza
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è incaricata della vigilanza sul rispetto delle nuove disposizioni. Per le violazioni relative all'obbligo di riparazione e agli obblighi informativi, la sanzione prevista va da 5.000 a 50.000 euro, importo che raddoppia nei casi gravi o in presenza di recidiva. I patti che derogano in danno del consumatore sono nulli. Il Ministero delle imprese e del made in Italy fungerà da punto di contatto per la piattaforma europea sulla riparazione e ospiterà l'Osservatorio nazionale sulla riparazione.
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