Il parere dell’avvocato Ue legittima i centri in Albania, ma la morsa delle tutele resta stretta sui trasferimenti
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Redazione Interno
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L’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, Nicholas Emiliou, ha depositato il suo parere – non vincolante ma destinato a influenzare la futura sentenza dei giudici di Lussemburgo – sul contenzioso che oppone il governo italiano alla magistratura domestica in merito al protocollo bilaterale con Tirana. La conclusione, destinata a far discutere negli ambienti giuridici di mezza Europa, sancisce un principio chiave: il diritto unionale non osta a che uno Stato membro, come l’Italia, decida di istituire centri per il trattenimento dei migranti – finalizzati al rimpatrio – al di fuori del proprio perimetro territoriale, e in questo caso specifico in Albania. L’architettura del protocollo Italia-Albania, firmato il 6 novembre 2023 e che prevede la gestione italiana delle strutture di Gjader e Shengjin sotto la propria giurisdizione, riceve così una legittimazione di massimo sistema dalla massima istanza consultiva europea.
Tuttavia, se da un lato il parere dell’alto magistrato cipriota – che ha risposto al rinvio pregiudiziale partito dalla Corte di Cassazione un anno fa – abbatte la principale obiezione di carattere territoriale, dall’altro l’edificio normativo fa leva su una condizione dirimente e scolpita nella roccia. Come infatti ha ribadito Emiliou, la compatibilità con le direttive Ue (in particolare quelle sulle procedure di rimpatrio e di asilo) è subordinata al rispetto integrale di tutte le garanzie sostanziali previste per i richiedenti protezione. Non basta spostare il Cpr oltre l’Adriatico; bisogna garantire, a costo di impiantare logiche forensi italiane su suolo albanese, l’accesso effettivo all’assistenza legale, la presenza di interpreti, il diritto di comunicare con i familiari e le autorità competenti, nonché una tutela rafforzata per i minori e le fasce deboli.
Il cortocircuito giudiziario e il costo politico dei «trasferimenti a vuoto»
La reazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni – che ha parlato di «due anni persi a causa di letture giudiziarie forzate e infondate» – trasforma immediatamente il parere in un’arma politica contro le toghe di piazza Cavour. La premier, come è noto, ha sempre sostenuto che i centri di trattenimento in Albania fossero perfettamente in linea con lo spirito della cooperazione europea, lamentando che i tribunali italiani (prima il Tribunale di Roma, poi la Corte d’Appello e infine la stessa Cassazione) avessero di fatto paralizzato l’iniziativa, trasformando le navi della Marina in «taxi del mare» che trasportavano i migranti in Albania per poi riportarli indietro a causa del mancato riconoscimento della sicurezza dei Paesi di origine.
È proprio su questo crinale – quello dei «Paesi sicuri» – che si inserisce la seconda parte del parere, destinata a ridimensionare l’esultanza dell’esecutivo. L’avvocato generale ha infatti chiarito che la norma che consente ai richiedenti asilo di restare sul territorio dello Stato membro durante l’esame della domanda (il cosiddetto non-refoulement indiretto) non conferisce automaticamente il diritto di essere fisicamente riportati in Italia se la detenzione all’estero è legittima. Ma, e questo è un passaggio cruciale che i legali del governo non possono ignorare, per evitare che il trattenimento scivoli nell’illegittimità, lo Stato conserva l’obbligo di predisporre un «rapido riesame giurisdizionale» e misure organizzative adeguate. In assenza di queste tutele (come la possibilità effettiva di contraddire in giudizio la qualifica di “Paese sicuro”), la Cassazione aveva già sollevato i dubbi che hanno portato al rinvio, dubbi che non vengono completamente spazzati via dalla sola compatibilità geografica dei centri.
Il nodo della «giurisdizione liquida» nel terzo paese
Ciò che emerge dalla lettura delle conclusioni di Emiliou è la fotografia di una competizione complessa tra sovranità nazionale ed extraterritorialità del diritto. Per il diritto europeo, l’Italia è legittimata a gestire un Cpr a Gjader, ma lo è a patto che quelle mura in terra albanese diventino una propaggine perfetta dello Stato di diritto italiano; se l’accesso all’avvocato dovesse rivelarsi difficoltoso o il vaglio delle condizioni di vulnerabilità meramente formale, la scatola nera del centro violerebbe le direttive. **L’avvocato ha quindi ricalcato un principio noto ai giuristi** – l’intangibilità del *core* dei diritti fondamentali anche al di fuori dei confini Ue – ma ha lasciato aperta la partita più delicata: chi controllerà il rispetto di queste clausole nei fatti, giorno dopo giorno?
Il Consiglio dei Ministri, convocato per domani, venerdì 24 aprile, ha all’ordine del giorno l’esame di un decreto legge sulle «Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti». Pur non essendoci ancora una sentenza definitiva – il verdetto della Corte di Lussemburgo, che segue il parere dell’avvocato nella stragrande maggioranza dei casi, è atteso nei prossimi mesi – la maggioranza sembra intenzionata a blindare normativamente il meccanismo. L’opposizione, dal canto suo, affila le armi su un altro versante, ricordando come le spese per la gestione dei centri semi-vuoti rappresentino già un aggravio per l’erario, e che l’ok di massima alla localizzazione non risolve i problemi sollevati dalla giurisprudenza della Corte Ue sui “Paesi sicuri”.
L’ombra lunga delle procedure di rimpatrio
Resta infine la questione legata al destino concreto dei singoli migranti. Il parere specifica che, per l’avvocato, la disciplina sui rimpatri non impedisce il trasferimento a patto che chi è stato trasferito mantenga la possibilità effettiva di contestare il provvedimento. Ma in assenza di una convalida automatica da parte del giudice nazionale – che in passato ha spesso bocciato i trattenimenti in Albania proprio perché basati su liste di Paesi d’origine considerate generiche – il sistema rischia di incepparsi ancora. **Il diritto europeo non è, evidentemente, un lasciapassare in bianco** per la deportazione semplificata. I paletti piantati da Emiliou obbligano il legislatore italiano a un lavoro certosino di revisione delle procedure, spingendolo verso un modello forse più oneroso e meno rapido di quanto auspicato inizialmente da Palazzo Chigi.




