Ebola, obbligo di dichiarazione e cinque livelli di rischio per i viaggiatori in arrivo da Congo e Uganda
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Redazione Salute
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L’ordinanza del ministero della Salute, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 29 maggio 2026, ha ufficialmente attivato le procedure di sorveglianza straordinaria per chiunque arrivi nel territorio italiano, direttamente o indirettamente, dalla Repubblica Democratica del Congo e dall’Uganda.
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Il provvedimento, che resterà in vigore per i prossimi 120 giorni, si basa sul cosiddetto “principio di massima precauzione”; nonostante il rischio di contagio per la popolazione italiana sia stato valutato come basso, il governo ha ritenuto necessario introdurre misure specifiche per intercettare tempestivamente eventuali casi importati del virus Bundibugyo (BVD). ilmessaggero
La dichiarazione, che deve essere compilata, firmata e inviata entro ventiquattro ore dall’ingresso nel Paese al Dipartimento di prevenzione della Asl competente per residenza o domicilio, è obbligatoria anche per i viaggiatori asintomatici, purché abbiano soggiornato nelle aree colpite nei ventuno giorni precedenti l’arrivo, ovvero l’intero periodo di incubazione del virus. ilmessaggero
L’aeroporto di Fiumicino come hub sanitario e la gestione dei sintomatici
Un aspetto centrale della nuova disciplina riguarda la gestione dei voli diretti in Italia provenienti dalle zone epidemiche: qualora a bordo di un velivolo si manifesti un passeggero o un membro dell’equipaggio con sintomi riconducibili all’Ebola – come febbre alta, cefalea intensa o manifestazioni emorragiche – l’atterraggio è consentito esclusivamente presso l’aeroporto sanitario di Roma-Fiumicino. ilmessaggero
In quello scalo, come si legge nella circolare esecutiva che accompagna l’ordinanza, verranno immediatamente attivate le procedure di isolamento temporaneo e valutazione clinica da parte degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf). ilmessaggero
Per i casi che dovessero risultare confermati, o anche solo per i soggetti classificati a rischio “molto alto”, è previsto il trasporto in biocontenimento presso l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma, unico laboratorio nazionale autorizzato alla conferma diagnostica tramite PCR in ambiente BSL. ilmessaggero
La stratificazione del rischio e l’obbligo di quarantena
La sorveglianza sanitaria non è uguale per tutti, ma varia in base a una combinazione di fattori che includono l’area geografica esatta in cui ci si è recati (distinguendo le zone di “specifica attenzione” da quelle indenni) e il tipo di esposizione al virus eventualmente subita. Incrociando questi due parametri, come spiega l’analisi del documento, si delineano cinque livelli di rischio complessivo. ilmessaggero
Nel dettaglio: il livello “molto basso” (nessuna esposizione e aree non a rischio) richiede solo un’attività di educazione sanitaria di base; il livello “basso” impone l’automonitoraggio quotidiano della temperatura e almeno un contatto di verifica da parte della Asl. ilmessaggero
Si sale di grado con il rischio “moderato” (soggiorno in area a rischio ma senza esposizioni documentate), dove scatta una sorveglianza attiva giornaliera da parte delle autorità sanitarie fino al ventunesimo giorno; il rischio “alto”, invece, comporta l’obbligo formale della quarantena con monitoraggio quotidiano.
Infine, per il livello “molto alto”, riservato a chi ha avuto esposizioni dirette al virus indipendentemente dal luogo, viene disposto il già citato trasferimento d’urgenza allo Spallanzani. ilmessaggero
Le ricadute operative e i doveri dei vettori
L’entrata in vigore di queste misure, che il governo italiano ha nel frattempo chiesto di coordinare anche a livello europeo in vista del Consiglio dei capi di Stato e di governo del 18-19 giugno, impone obblighi precisi anche ai vettori aerei e marittimi.
Le compagnie di trasporto, così come gli armatori e i gestori portuali, sono tenuti a fornire ai passeggeri provenienti dalle aree colpite i moduli per la dichiarazione prima ancora dell’ingresso nel territorio nazionale, affinché questi possano compilarli senza indugio. ilmessaggero
Le Regioni e le Province autonome, dal canto loro, hanno l’obbligo di dare massima diffusione, attraverso i propri canali istituzionali, degli indirizzi email a cui inviare la modulistica e delle istruzioni operative per i Dipartimenti di prevenzione. ilmessaggero
Non esistendo al momento, come confermano le schede tecniche dell’emergenza, vaccini o terapie specifiche approvate per il ceppo Bundibugyo (a differenza di quanto accade per il più noto virus Zaire), la strategia italiana punta tutto sulla tempestività dell’individuazione e sull’isolamento precoce dei contatti: un approccio classico nella gestione delle epidemie di febbre emorragica, reso ancora più rigido dall’assenza di contromisure farmacologiche efficaci. ilmessaggero




