Smart working e infortuni: la svolta di Padova che ridefinisce i confini della tutela

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Redazione Interno Redazione Interno   -   Una decisione recente del Tribunale del lavoro di Padova ha riaperto il dibattito, tutt'altro che sopito, attorno alla natura della protezione assicurativa garantita a chi svolge la prestazione lavorativa da remoto, e l'occasione è fornita dal caso di una dipendente dell'Università di Padova che, nell'aprile del 2022, durante una riunione in videoconferenza, era incorsa in un grave incidente domestico. La lavoratrice, una donna di sessant'anni impiegata presso il dipartimento giuridico dell'ateneo, alzatasi dalla propria sedia per recuperare della documentazione, era rovinosamente caduta, riportando una doppia frattura alla caviglia destra, un trauma talmente serio da richiedere un intervento chirurgico e un'astensione forzata dal lavoro che si sarebbe protratta per circa sei mesi -1-6-9. In un primo momento, l'INAIL, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, aveva classificato l'evento come un semplice infortunio domestico, negando di fatto la copertura e lasciando la dipendente priva di quelle tutele economiche che invece sarebbero scattate in presenza di un sinistro avvenuto tra le mura aziendali, costringendola così a farsi carico in proprio di ogni spesa sanitaria -6.

L'iter giudiziario, che ha visto la donna assistita dal sindacato Fgu Gilda Unams, ha tuttavia ribaltato completamente questa impostazione, conducendo a una pronuncia che potrebbe fare giurisprudenza -1. Il giudice del lavoro, con una sentenza emessa nel maggio del 2025, ha infatti stabilito il principio che l'infortunio occorso durante lo svolgimento dell'attività in smart working deve essere equiparato a tutti gli effetti a un infortunio sul lavoro, sancendo così l'obbligo per l'istituto previdenziale di farsi carico non solo dell'indennizzo per l'inabilità temporanea, che è stata quantificata in 137 giorni, ma anche del ristoro di tutte le spese mediche e legali sino a quel momento anticipate dalla ricorrente, per un importo complessivo che si attesta sui 1.300 euro, oltre al riconoscimento di una percentuale di invalidità permanente pari al 9% -1-9.

Il nodo giuridico del nesso causale tra prestazione e sinistro

La questione centrale, attorno alla quale ruota l'intera vicenda e che il Tribunale di Padova ha dovuto dirimere, risiede nella verifica del cosiddetto nesso causale, un elemento imprescindibile affinché un danno subito dal lavoratore possa essere ricondotto alla sfera professionale. Non è sufficiente, infatti, che l'evento lesivo si verifichi semplicemente durante l'orario in cui il dipendente è in servizio presso il proprio domicilio, ma occorre accertare l'esistenza di un rapporto di causa ed effetto tra l'attività lavorativa in sé e il pregiudizio fisico riportato, e nel caso specifico della dipendente patavina questo legame è stato giudicato sussistente -2. L'infortunio è avvenuto mentre la donna era alzata per recuperare documenti che le servivano per la riunione, un gesto questo funzionale e strettamente connesso alla prestazione lavorativa che in quel momento stava rendendo, distinguendo così la fattispecie da un evento che sarebbe potuto accadere per ragioni del tutto estranee all'impiego, come un malore improvviso mentre si cucina o una caduta mentre si svolgono faccende domestiche.

Il ragionamento del giudice si inserisce in un solco interpretativo che la giurisprudenza di merito, con sentenze anche recenti come quella del Tribunale di Milano del settembre 2024, sta progressivamente tracciando, estendendo le maglie della tutela anche a situazioni di confine come gli infortuni in itinere durante il lavoro agile -3-5. La normativa di riferimento, ossia la legge numero 81 del 2017, all'articolo 23, già prevede che i lavoratori in smart working siano protetti contro gli infortuni occorsi durante il percorso tra l'abitazione e il luogo prescelto per la prestazione, ma la vera sfida è quella di declinare questa protezione all'interno delle mura domestiche, dove il rischio non è più legato all'ambiente ufficio ma alle ordinarie insidie della vita quotidiana -4.

L'evoluzione interpretativa dopo la sentenza patavina

La decisione del Tribunale veneto assume una rilevanza particolare non solo per l'esito favorevole alla lavoratrice, ma per il messaggio che veicola circa la responsabilità del datore di lavoro e dell'ente assicuratore in un'epoca in cui il lavoro da remoto è divenuto una consuetudine per milioni di italiani. Sebbene la legge ponga a carico del datore di lavoro l'obbligo di garantire la sicurezza del dipendente, anche attraverso la consegna di un'informativa dettagliata sui rischi specifici connessi a questa modalità operativa, la frontiera più avanzata del contenzioso riguarda proprio l'individuazione dei confini entro i quali un infortunio possa dirsi "lavorativo" -2-7. La pronuncia di Padova, nel momento in cui ha condannato l'INAIL al rimborso delle spese, ha di fatto certificato che l'attività lavorativa non si esaurisce nell'interazione con lo schermo di un computer, ma si estende a tutti quei comportamenti accessori e necessari che la rendono possibile, come alzarsi per consultare un fascicolo cartaceo o spostarsi all'interno della stanza per cercare una migliore connessione.

L'orientamento espresso dal giudice, che ha dichiarato cessata la materia del contendere proprio sulla natura dell'infortunio, implica che la valutazione del rischio non può essere limitata ai soli ambienti formalmente riconosciuti come sede di lavoro, ma deve abbracciare anche la dimensione domestica, con tutte le sue peculiarità -1. Ciò non significa, come è stato precisato in altre sedi giudiziarie, che ogni incidente occorso in casa durante l'orario d'ufficio sia automaticamente indennizzabile, ma che occorre verificare caso per caso se il comportamento tenuto dal lavoratore al momento del sinistro fosse riconducibile a un "rischio generico" o piuttosto a un "rischio specifico" connesso alle mansioni svolte, una distinzione sottile che tuttavia può fare la differenza tra il riconoscimento dell'indennizzo e un secco diniego da parte dell'istituto previdenziale -2-7. La vicenda della dipendente dell'Università di Padova, che ha dovuto attendere circa tre anni per vedere riconosciute le proprie ragioni, testimonia quanto sia ancora accidentato e denso di insidie il percorso per affermare un diritto che, a prima vista, potrebbe apparire scontato.

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