Collegamento Pos e registratore di cassa, guida dell'Agenzia delle Entrate: cosa devono fare gli esercenti entro metà aprile
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Redazione Economia
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Entro metà aprile i titolari di partita Iva che effettuano commercio al minuto dovranno mettersi in regola con il nuovo obbligo di collegamento tra i registratori telematici e i terminali Pos, un adempimento che, sebbene in vigore dal primo gennaio di quest'anno, è rimasto di fatto in attesa della pubblicazione degli strumenti tecnici necessari per ottemperarvi -8. L'Agenzia delle Entrate, dopo aver diffuso nei giorni scorsi una guida operativa di diciassette pagine corredata da ventiquattro Faq, ha infatti chiarito che il tanto atteso servizio web, accessibile dall'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", sarà reso disponibile a partire dai primi giorni di marzo -1-3. A quel punto scatteranno i quarantacinque giorni di tempo – quindi con scadenza fissata attorno alla metà di aprile, per l'appunto – per completare l'abbinamento di tutti i Pos già in uso presso l'esercizio commerciale e per i quali risulti già attivo un contratto di convenzionamento con un prestatore di servizi di pagamento -4-9.
Un collegamento logico, non fisico, e le eccezioni previste per tabaccai e altri esercenti
Va subito chiarito un punto che ha generato non poca confusione tra gli operatori del settore: non si tratta di un collegamento fisico, né tantomeno di un cavo da far correre tra i due apparecchi, bensì di un'abbinatura di tipo logico, una sorta di registrazione anagrafica che associa in via telematica il codice identificativo del registratore telematico – quella matricola di undici caratteri che ogni esercente già conosce – con l'analogo dato identificativo univoco del Pos, sia esso un dispositivo fisico tradizionale, un SoftPos o un terminale virtuale -3-4. L'operazione, che va effettuata una tantum salvo successive variazioni o sostituzioni degli apparecchi, potrà essere gestita direttamente dal commerciante oppure per il tramite di un intermediario abilitato, e prevede anche l'indicazione dell'indirizzo della unità locale presso la quale i due strumenti vengono concretamente utilizzati -3. La norma, peraltro, contempla alcune eccezioni: ne sono esclusi, per esempio, coloro che utilizzano il Pos per incassare corrispettivi che ricadono fuori dal campo di applicazione dell'Iva, come nel caso della vendita di tabacchi, oppure i soggetti che certificano i corrispettivi con la procedura web del Documento Commerciale Online, per i quali il meccanismo di abbinamento sarà integrato direttamente all'interno di quella stessa procedura -1-3.
Niente più ricevuta cartacea del Pos per le detrazioni, basta lo scontrino fiscale
Parallelamente alla nuova architettura dei controlli, un'altra rilevante novità di carattere fiscale destinata a semplificare la vita a milioni di contribuenti riguarda la progressiva eliminazione dell'obbligo di conservare le ricevute cartacee emesse dai terminali Pos. Il decreto Pnrr, recentemente convertito, ha stabilito che per beneficiare delle detrazioni fiscali nella dichiarazione dei redditi – si pensi alle spese mediche, agli interessi sul mutuo o alle ristrutturazioni edilizie – non sarà più necessario custodire per dieci anni il talloncino di carta che attesta il pagamento con carta -2-5. D'ora in avanti farà fede, invece, il solo scontrino fiscale o la fattura, a condizione che su di essi sia chiaramente riportata l'indicazione della natura tracciabile del pagamento, con diciture quali "Pagamento Elettronico", "Carta" o "Tracciato" -10. Una svolta epocale, questa, che elimina un adempimento spesso vissuto come una vessazione da parte dei cittadini, costretti a far convivere nei loro archivi domestici due diversi supporti cartacei per la medesima operazione, ma che impone anche una maggiore responsabilità in capo agli esercenti: saranno loro, infatti, a dover garantire che il documento fiscale rilasciato al cliente contenga tutti gli elementi necessari a certificare l'avvenuto pagamento, assumendo così un ruolo centrale nella nuova filiera documentale -5-7.
Il meccanismo delle sanzioni per chi non si adegua al nuovo obbligo di abbinamento
Il legislatore, nell'introdurre l'obbligo di dialogo informatico tra i due dispositivi, ha anche predisposto un apparato sanzionatorio che, pur prevedendo una gradualità di intervento, non lascia molto spazio a interpretazioni o dimenticanze. La mancata comunicazione del collegamento tra registratore telematico e Pos, infatti, è punita con una sanzione che va da un minimo di mille a un massimo di quattromila euro, una misura pensata per colpire proprio l'inadempienza strutturale, cioè il fatto di non aver mai provveduto all'abbinamento -4-9. A questa si aggiungono le penalità previste per l'omessa o infedele trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici, che ricalcano quelle già in vigore per i corrispettivi: cento euro per ogni trasmissione irregolare, fino a un massimo di mille euro per trimestre -9. Nei casi più gravi, o in presenza di recidiva, la legge arriva addirittura a prevedere la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo che può variare da quindici giorni fino a due mesi, estendibile a sei mesi qualora la violazione venga reiterata nel tempo -4. Una prospettiva, quest'ultima, che dovrebbe spingere anche i commercianti più restii a munirsi di tutte le informazioni necessarie – a partire dai dati identificativi dei Pos, che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a comunicare sia all'Agenzia delle Entrate sia ai loro stessi clienti – per procedere all'adempimento entro i termini stabiliti.




