Comunicazioni Gse e dichiarazione dei redditi 2026, ecco come e dove vanno indicati i redditi diversi da fotovoltaico
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Redazione Economia
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In questi giorni, le notifiche stanno arrivando nelle caselle dei contribuenti interessati: il Gestore dei Servizi Energetici (Gse) ha avviato l’invio delle comunicazioni relative ai cosiddetti “redditi diversi” – quelli che, per la precisione, vanno obbligatoriamente indicati nei modelli dichiarativi del 2026. Si tratta, come specificato nella documentazione trasmessa dall’ente, delle somme riconosciute nell’anno precedente per la cessione dell’energia elettrica prodotta in esubero; un passaggio, questo, che riguarda principalmente i titolari di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 20 kW, inclusi i condomini, i quali devono sapere che – almeno per la quota di energia effettivamente ceduta – quei proventi costituiscono materia imponibile ai fini Irpef.
Il nodo centrale della questione, ed è qui che molti contribuenti rischiano di inciampare, risiede nella distinzione tra i diversi regimi tecnici con cui si interagisce con la rete. Da un lato, per chi aderisce al meccanismo dello “Scambio sul Posto” (il sistema che compensa l’energia prelevata con quella immessa), la dichiarazione dei redditi precompilata 2026 – disponibile in consultazione dal 30 aprile scorso e trasmissibile dal 14 maggio – ha già assolto a un compito rilevante: vi ha già riversato automaticamente i dati relativi alle eccedenze liquidate. Dall’altro lato, invece, ci sono i contratti di “Ritiro Dedicato” (Rid) o quelli rientranti in specifiche casistiche come il Quarto e Quinto Conto Energia con tariffa omnicomprensiva, dove la situazione si fa più complessa e l’autonomia del contribuente – purtroppo per lui – torna a essere un fattore decisivo.
Quando scatta l’obbligo e dove trovare i documenti nell’area clienti
La necessità di dichiarare non dipende dalla semplice esistenza dell’impianto, bensì da una triplice variabile: la potenza dell’impianto stesso, la tipologia di tariffa incentivante ottenuta e la natura giuridica del soggetto (persona fisica, condominio o impresa). Per dirla con le parole utilizzate dal Gse nei chiarimenti pubblicati nella sezione assistenza, se si tratta del Quarto Conto Energia in tariffa omnicomprensiva oppure del Quinto Conto Energia, la quota riferita all’energia immessa in rete – e non quella prodotta e consumata istantaneamente – perde la sua natura di semplice contributo e assume quella di vero e proprio corrispettivo.
In soldoni, quei soldi vanno inseriti nel quadro D del modello 730 (rigo D5, codice 1) oppure nel quadro RL del modello Redditi Persone Fisiche (rigo RL14), a seconda dello strumento utilizzato per la dichiarazione. Per recuperare il famoso “Riepilogo Redditi Diversi”, lo strumento che fa fede per il Fisco, l’utente deve armarsi di Spid o Cie ed entrare nella propria Area Clienti Gse; da lì, navigando tra le sezioni “Operazioni” e “Documenti dal Gse”, sarà possibile scaricare il prospetto che certifica l’importo esatto liquidato nell’anno solare precedente, evitando così spiacevoli errori di calcolo.
Il nodo degli incentivi (Conto Energia) e il muro dei 20 kW
E qui arriva l’inciso più importante per i possessori di vecchi impianti. Non tutte le voci che arrivano dal Gse sono uguali agli occhi dell’Agenzia delle Entrate. Le tariffe incentivanti pure (cioè quelle erogate per i vecchi Conti Energia I, II, III e IV senza tariffa omnicomprensiva) continuano a essere considerate fiscalmente irrilevanti; in pratica, in dichiarazione non ci vanno proprio. Tuttavia, il momento in cui l’impianto supera la soglia simbolica dei 20 kW, scatta una presunzione assoluta di attività commerciale. Per queste installazioni di taglia maggiore, così come per le imprese o i professionisti (a prescindere dalla potenza), gli importi erogati perdono la vestibilità “diversa” e diventano a tutti gli effetti reddito d’impresa, trascinando con sé obblighi come l’emissione di fattura e l’iscrizione alla Camera di Commercio.
Proprio per fugare i dubbi più comuni – un esercizio di trasparenza che non guasta mai – il Gse ha strutturato le comunicazioni in arrivo in queste settimane per ricordare ai contribuenti che la precompilata 2026 ha già inglobato, ormai da fine aprile, i proventi derivanti dalla cessione dell’energia in esubero per la generalità dei contratti. Chi non trova i dati automaticamente inseriti (o chi decide di non avvalersi della precompilata) dovrà invece provvedere a inserire manualmente l’importo, prelevandolo dai documenti disponibili nella piattaforma digitale.
Il ruolo della banca dati fiscale e le certificazioni
Va segnalato, per completezza di informazione, che il decreto del MEF del 21 gennaio 2025 ha dato il via ufficiale a un flusso informativo strutturato tra il Gse e l’Anagrafe Tributaria; un meccanismo che ha permesso, a regime, di snellire un adempimento che per anni ha rappresentato un punto dolente per i produttori di energia pulita. Per l’anno d’imposta 2025 (dichiarato quindi nel 2026), il perimetro della trasmissione automatica dei dati alla precompilata è stato definitivamente esteso anche ai titolari di contratto di Ritiro Dedicato che nel 2024 erano invece ancora esclusi.
Infine, una notazione pratica per chi cerca la certificazione delle ritenute d’acconto: qualora il Gse abbia operato delle trattenute fiscali sui pagamenti – ipotesi che si verifica specificatamente per i conti energia dove l’incentivo è erogato al netto di una ritenuta – bisogna cercare non nel riepilogo dei redditi diversi, ma nella sezione “Comunicazioni” del servizio “FTV-SR Conto Energia”. Lì, solitamente entro febbraio dell’anno successivo a quello di erogazione, è possibile recuperare il pdf della certificazione fiscale, indispensabile per il quadro dei crediti d’imposta o per la eventuale dichiarazione dei sostituti d’imposta.




