Decreto Pnrr convertito in legge, gli elenchi regionali cambiano le regole per l’assunzione dei docenti

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Redazione Interno Redazione Interno   -   Il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, cuore pulsante – per usare una metafora cara ai tecnici della pubblica amministrazione – dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha completato il suo iter parlamentare trasformandosi nella legge n. 50/2026. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2026, la norma è entrata in vigore il giorno successivo, il 21 aprile, portando con sé un pacchetto di misure che ridisegnano alcuni processi chiave nel comparto istruzione, dalla mobilità del personale alle procedure di reclutamento. Tra le rivendicazioni accolte, e che avevano alimentato il confronto con le organizzazioni sindacali, spicca la riscrittura del meccanismo di formazione degli elenchi regionali per l’immissione in ruolo.

Elenchi regionali in due sezioni, il punteggio diventa l’unico parametro

La novità più rilevante, quella destinata a modificare in profondità le abitudini dei candidati e degli uffici scolastici territoriali, riguarda la composizione delle graduatorie. Il legislatore ha stabilito che la posizione all’interno degli elenchi regionali sarà determinata esclusivamente dal punteggio conseguito nelle prove – scritta e orale – del concorso. Niente più valutazioni accessorie o titoli valutabili che avevano, in passato, spesso complicato la trasparenza delle selezioni. Gli elenchi, inoltre, verranno suddivisi in due sezioni distinte: la prima accoglierà i candidati che hanno superato il concorso nella stessa regione per la quale chiedono l’inserimento; la seconda, invece, raccoglierà coloro che hanno ottenuto l’idoneità in una regione diversa da quella di destinazione. Una distinzione, questa, che non è puramente formale, perché l’ordine di scorrimento privilegerà – stando all’impianto normativo – i candidati della prima sezione, a parità di punteggio, rispetto a quelli della seconda.

La finestra per la domanda si apre a breve, in attesa del decreto attuativo

Sebbene la legge sia già in vigore, la sua effettiva operatività per ciò che concerne gli elenchi regionali resta subordinata alla pubblicazione di un decreto attuativo, atteso nelle prossime settimane. È quel decreto – spiegano le fonti – a dover definire i dettagli procedimentali, a partire dalla piattaforma informatica per la presentazione delle domande. La finestra temporale per l’invio delle richieste di inserimento, preannunciano gli addetti ai lavori, dovrebbe aprirsi a breve. Un aspetto che solleva dubbi, ancora da sciogliere, riguarda la priorità effettiva di chi ha svolto il concorso nella medesima regione: se cioè tale precedenza operi in assoluto o solo dopo aver superato una certa soglia di punteggio. Il dossier pubblicato dalla FLC CGIL, che ha accompagnato le fasi finali della conversione, evidenzia proprio queste zone d’ombra, senza però che il testo finale della legge abbia offerto chiarimenti ulteriori.

Mobilità e deroga alle assegnazioni provvisorie, cosa cambia per i già assunti

Il provvedimento non si limita ai nuovi ingressi. Toccando il tema della mobilità del personale, la legge introduce alcune deroghe al regime ordinario delle assegnazioni provvisorie. Le novità – che riguardano sia i docenti che il personale Ata – mirano a snellire i trasferimenti interregionali in un’ottica di flessibilità organizzativa, collegata al raggiungimento degli obiettivi del Pnrr. Non si tratta di una rivoluzione, ma di aggiustamenti puntuali: per esempio, la possibilità di ottenere spostamenti temporanei con tempistiche ridotte, a condizione che vi sia copertura dei posti vacanti nelle scuole di destinazione. Anche in questo caso, però, restano sul tavolo criticità applicative, segnalate dai sindacati di categoria, legate alla mancata armonizzazione tra le nuove disposizioni e i contratti collettivi nazionali ancora in vigore.

Università, ricerca e Afam, un intervento articolato che solleva interrogativi

L’articolato della legge n. 50/2026 investe anche il sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), oltre che l’università e la ricerca. Le misure, in questi settori, riguardano principalmente lo sblocco di assunzioni per ricercatori a tempo determinato e la semplificazione delle procedure per l’accreditamento dei corsi. Tuttavia, proprio dietro l’apparente efficienza dell’impianto normativo, emergono – come rilevato da alcuni osservatori – nodi non risolti: la mancanza di risorse dedicate per accompagnare le nuove assunzioni, ad esempio, rischia di tradurre le facoltà previste dalla legge in diritti di fatto inesigibili. Il percorso parlamentare, chiusosi con il via libera definitivo del Senato dopo il passaggio alla Camera con voto di fiducia lo scorso 9 aprile, non ha modificato questi aspetti sostanziali, limitandosi a ratificare l’impianto originario del governo.

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