Il risarcimento al migrante con 23 condanne e la modifica del protocollo voluta dal governo
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Redazione Interno
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La vicenda del cittadino algerino cinquantaseienne, trasferito lo scorso anno nel centro di permanenza per i rimpatri di Gjader in Albania e successivamente risarcito dallo Stato con settecento euro, affonda le sue radici in una precisa scelta dell’esecutivo, piuttosto che in una presunta deriva garantista della magistratura. L’uomo, che si trova in Italia dal 1995 e che ha effettivamente alle spalle una lunga teoria di precedenti penali — ventitré condanne per reati che vanno dal furto alle lesioni, nonché una serie di identificazioni fornite sotto false generalità — era stato inizialmente trattenuto nel Cpr di Gradisca d’Isonzo, dopo un provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Cuneo e regolarmente convalidato dall’autorità giudiziaria -1. Il suo trasferimento sull’altra sponda dell’Adriatico non è stato dunque il frutto di un automatismo, ma la conseguenza diretta di una modifica del Protocollo Italia-Albania, voluta dal governo nella primavera del 2025 per riempire le strutture albanesi, rimaste sostanzialmente vuote dopo i primi rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia europea -1-5.
Fu quella decisione politica, assunta per legittimare l’investimento economico dei centri, a portare l’algerino a Gjader l’undici aprile. Ed è proprio lì che, comprendendo il rischio di rimanere bloccato per diciotto mesi in attesa di un rimpatrio in Algeria che le statistiche mostrano essere tutt’altro che scontato — nel 2024, solo quarantaquattro cittadini algerini sono stati effettivamente riaccompagnati nel loro paese — l’uomo ha presentato domanda di protezione internazionale -1. Una richiesta che, sebbene con ogni probabilità infondata e destinata a essere respinta, ha di fatto interrotto la procedura, attivando le garanzie previste dalla direttiva europea, la quale sancisce il diritto del richiedente asilo ad attendere l’esito della pratica sul territorio dello Stato membro, e non in una struttura extraterritoriale. La Corte d’Appello di Roma, chiamata a pronunciarsi, non ha pertanto convalidato il trattenimento in Albania, ordinando di fatto il ritorno in Italia dell’uomo -1.
Il nucleo familiare e i diritti dei minori al centro della decisione del giudice
Quando successivamente la questura ha tentato di trattenere l’algerino nel Cpr di Bari, il tribunale si è trovato dinanzi a una situazione che andava oltre la mera regolarità del provvedimento amministrativo. L’uomo, infatti, è padre di due bambini italiani di quattro e sette anni, nati dalla relazione con una cittadina italiana e attualmente affidati ai nonni materni a seguito di un provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale emesso dal tribunale per i minorenni -1. Nonostante questa precedente decisione, era stato avviato un percorso di riavvicinamento che prevedeva incontri monitorati dai servizi sociali, e il padre, prima del trasferimento in Albania, manteneva contatti telefonici settimanali con i figli.
Il giudice Corrado Bile, estensore della sentenza di risarcimento, ha chiarito come la sua valutazione non abbia riguardato la legittimità del trattenimento in sé, né tanto meno la bontà delle politiche governative in materia di immigrazione, ma si sia concentrata sulla lesione del diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo -1. Il trasferimento improvviso e senza preavviso a Gjader, unito alla mancanza di informazioni chiare sui motivi dello spostamento, ha di fatto interrotto quel fragile percorso di riavvicinamento e impedito all’uomo di vedere i figli per un periodo significativo. Una lesione che, secondo il magistrato, andava risarcita a prescindere dai precedenti penali dell’individuo, in quanto attinente a diritti fondamentali della persona, diritti di cui è titolare qualsiasi essere umano, e che in questo caso coinvolgevano anche la posizione di due minori, i cui interessi il giudice ha l’obbligo di tutelare -1.
La reazione della presidente del Consiglio e il contesto referendario
La vicenda giudiziaria, che ha portato a un risarcimento quantificato nella cifra minima possibile rispetto alle richieste della difesa, ha innestato una durissima reazione da parte della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, la quale ha pubblicamente criticato quella che ha definito una ennesima decisione assurda della magistratura -3-7. In un video diffuso sui social network, la premier ha accostato questo caso a quello della nave della ong Sea Watch, recentemente risarcita con oltre settantaseimila euro per il fermo ritenuto illegittimo dopo lo sbarco del 2019, parlando di una lunga serie di provvedimenti giudiziari che sembrano premiare chi non rispetta la legge e ostacolare il legittimo diritto del governo di contrastare l'immigrazione irregolare -2-3-8.
L’attacco, che ha suscitato la reazione delle opposizioni — con la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che ha parlato di uno schiaffo al Colle e alla figura del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, proprio nel giorno in cui quest'ultimo presiedeva una riunione del Consiglio superiore della magistratura — si inserisce in una fase politica particolarmente tesa, a poche settimane dal referendum sulla giustizia voluto dalla stessa maggioranza -3-4. L’esecutivo, dal canto suo, continua a sostenere la piena legittimità dell’accordo con l’Albania e delle misure adottate, sottolineando come il trasferimento dell’algerino rispondesse alla logica di rendere operativi i centri e velocizzare le procedure di rimpatrio, e come la responsabilità di quanto accaduto sia da ricercare in un sistema di norme europee e in interpretazioni giurisprudenziali che, di fatto, vanificherebbero gli sforzi per rendere efficaci le espulsioni -10.
Il nodo giuridico del trasferimento e l'eccezionalità del risarcimento
A emergere con chiarezza dalla ricostruzione dei fatti è la sostanziale differenza tra la narrazione politica e il merito della decisione giudiziale. Il giudice Bile, intervistato dopo le polemiche, ha respinto con forza le accuse di aver agito per ragioni politiche o di essere una toga rossa, citando il suo passato di collaboratore tecnico in governi di diverso colore e la sua estraneità alle correnti associative dei magistrati -1. Ha ribadito che la sua sentenza non ha stabilito l’inadeguatezza dei centri in Albania, né ha negato allo Stato il potere di espellere cittadini stranieri pericolosi, ma si è limitata a constatare che, a causa di una serie di passaggi — a partire dalla modifica del protocollo voluta dal governo per trasferire in Albania persone già trattenute in Italia — si era creata una situazione in cui i diritti fondamentali di un individuo, connessi in questo caso alla relazione con i figli minori, erano stati compressi in modo illegittimo -1. La scelta di risarcire l’uomo con una somma che lo stesso giudice ha definito la minima possibile rispetto alle richieste della difesa, sta a significare che l’obiettivo non era quello di arricchire un pluripregiudicato, ma di sancire il principio per cui, anche nei confronti di chi ha commesso reati, le procedure devono rispettare le garanzie previste dall’ordinamento, pena la necessità di riparare il danno arrecato.
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