Il Viminale condannato per il trasferimento in Albania: settecento euro di risarcimento a un migrante algerino

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Redazione Interno Redazione Interno   -   La macchina burocratica, quando inceppa i suoi ingranaggi, può produrre danni che la giustizia è chiamata a riparare, anche simbolicamente. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma con una sentenza del 10 febbraio scorso, condannando il ministero dell’Interno a risarcire con 700 euro un cittadino algerino di cinquant’anni, trasferito illecitamente da un Centro di permanenza per i rimpatri italiano alla struttura di Gjader, in Albania. È la prima volta, dall’attivazione del protocollo italo-albanese, che il Viminale viene chiamato a corrispondere un indennizzo per le modalità con cui ha gestito l’allontanamento di un migrante verso i centri costruiti oltre l’Adriatico. Una vicenda, quella del cinquantenne, che getta una luce cruda sulle procedure seguite e solleva interrogativi non secondari sulla natura stessa di quei trasferimenti.

La vicenda, come ricostruita dagli atti giudiziari e riportata da varie cronache, ha dell’incredibile per la sua palese violazione delle più elementari garanzie. L’uomo, che risiede in Italia da diciannove anni e che ha una compagna italiana e due figli minorenni, si trovava trattenuto nel Cpr di Gradisca d’Isonzo. Era il 10 aprile del 2025 quando gli venne comunicato che sarebbe stato trasferito in un’altra struttura, indicata nel Cpr di Brindisi. Con questa falsa destinazione, e con i polsi legati da fascette contenitive per l’intero viaggio, l’uomo venne invece imbarcato e condotto nel centro di Gjader, in Albania. Soltanto dopo quarantotto ore, quando ormai si trovava in territorio albanese, gli fu chiaro l’inganno: non era a Brindisi, ma in un Paese straniero, lontano dalla sua famiglia e dai suoi figli, che non ha più potuto vedere per tutto il periodo della detenzione illegittima, durata circa un mese.

I giudici capitolini, nel loro provvedimento, hanno censurato in modo netto l’operato dell’amministrazione. Il trasferimento, si legge nella sentenza, è avvenuto in assenza di un provvedimento scritto e motivato, una mancanza che incide profondamente sui diritti fondamentali della persona, violando il principio dell’habeas corpus. Non solo: l’aver comunicato una destinazione e averne attuata un’altra costituisce un comportamento ingannevole che ha leso il diritto all’informativa e il diritto di difesa del migrante, il quale non è stato messo nelle condizioni di conoscere dove, quando e perché veniva spostato. La condotta del ministero è stata giudicata colposa, frutto della mancata osservanza di quelle regole di buona amministrazione che dovrebbero guidare l’azione pubblica, e ha comportato una lesione del diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, proprio in ragione dell’impedimento ai rapporti con i figli minorenni.

L’avvocato: "Così si ledono i diritti di tutti"

Il legale che ha assistito l’uomo, Gennaro Santoro, ha sottolineato come la portata di questa decisione vada ben oltre il singolo caso. Il problema, ha spiegato in alcune interviste, è che fino ad oggi tutti i trasferimenti verso l’Albania sono avvenuti senza un decreto scritto e motivato, in un vuoto procedurale che rende arbitrario l’allontanamento di persone che, è bene ricordarlo, si trovano detenute in un Cpr non per aver commesso un reato, ma per una violazione amministrativa delle norme sul soggiorno. Una situazione paradossale, se si pensa che per il trasferimento di un detenuto in regime carcerario, condannato per reati gravi, la legge prevede invece un provvedimento formale, motivato e impugnabile. Il centro di Gjader, in questo quadro, altro non è che il luogo dove la mancanza di regole, già grave nei Cpr italiani, si moltiplica, amplificando la compressione dei diritti di chi vi è ristretto. La somma riconosciuta, settecento euro, ha un valore eminentemente simbolico, ma testimonia il riconoscimento di un abuso subito.

Un profilo giudiziario che non giustifica l’arbitrio

Dalle cronache emerge anche il profilo personale dell’uomo, un dettaglio che rende la vicenda ancora più complessa e, per certi versi, spinosa. Il cinquantenne algerino, infatti, ha alle spalle un curriculum penale non lieve, con decine di condanne per detenzione e uso di sostanze stupefacenti e per furti. Era stato proprio il questore di Cuneo, in virtù di questi precedenti e della sua pericolosità sociale, a richiederne l’espulsione e il trasferimento, prima a Gorizia e poi verso l’Albania. Tuttavia, la sentenza del Tribunale di Roma opera una distinzione netta e fondamentale: la presenza di precedenti penali, per quanto gravi e numerosi, non può in alcun modo legittimare un trasferimento attuato in violazione delle norme procedurali e dei diritti fondamentali della persona. Non si giudica, in questa sede, la legittimità del trattenimento in sé o dell’espulsione, ma le modalità con cui il provvedimento è stato eseguito. E su questo fronte, il tribunale è stato chiaro: lo Stato non può rispondere all’illegalità con l’illegalità, né può utilizzare metodi che calpestano le garanzie minime, trasformando di fatto un cittadino straniero, pur con un passato giudiziario, in un soggetto privo di tutela.

Le reazioni politiche e il contesto

La decisione dei giudici romani si inserisce in un clima politico rovente, a poche settimane dal referendum sulla giustizia e in piena campagna elettorale. Non sono mancate, da parte di esponenti della maggioranza, accuse di una magistratura politicizzata, definita con termini come "toghe rosse", pronta a frapporre ostacoli alla linea del governo in materia di immigrazione. Dall’altra parte, le opposizioni e le associazioni per i diritti umani hanno accolto la sentenza come il riconoscimento di una prassi inaccettabile, che ha trasformato il centro di Gjader in un luogo di detenzione senza regole, dove le persone vengono trasferite con l’inganno e senza la possibilità di contestare la propria destinazione. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che guida il dicastero condannato, aveva in passato difeso l’operato delle forze di polizia nei trasferimenti, definendo "normalissima" la pratica dell’uso delle fascette, anche alla luce della pericolosità dei soggetti trasportati. Ma la sentenza del Tribunale di Roma, andando al di là della mera questione delle misure di contenzione, ha focalizzato l’attenzione sul cuore del problema: l’assenza di un atto formale che renda il trasferimento trasparente e, quindi, legittimo. Una questione di metodo, prima ancora che di merito, che potrebbe avere conseguenze non irrilevanti sui futuri trasferimenti verso le strutture albanesi, gettando un’ombra ulteriore su un progetto che, fin dal suo esordio, ha incontrato ostacoli giudiziari e pratici di ogni tipo.

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