Certificazione Unica 2026, il calendario si fa in tre: scadenze scaglionate tra marzo e ottobre

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Torna puntuale, come ogni inizio anno, l’appuntamento con la Certificazione Unica, l’adempimento che obbliga i sostituti d’imposta a comunicare all’Agenzia delle Entrate, e non solo, i redditi corrisposti nel corso del periodo d’imposta precedente, e per il 2026, anno in cui si certificano i redditi del 2025, i professionisti e i consulenti del lavoro devono fare i conti con un calendario rivisto, che introduce tempistiche differenziate a seconda della tipologia di reddito certificato, allungando di fatto i termini per alcune categorie di percipienti. La scadenza tradizionale del 16 marzo, quella che per anni ha rappresentato l’unico vero termine ultimo, resta in piedi per la maggior parte delle certificazioni, ma per i redditi di lavoro autonomo abituale, come spiega un’analisi dettagliata delle nuove disposizioni, c’è tempo fino al 30 aprile, una proroga secca di un mese rispetto allo scorso anno, quando l’invio era fissato al 31 marzo, mentre per le certificazioni che contengono solo redditi esenti o che comunque non confluiscono nella dichiarazione precompilata, l’invio slitta addirittura al 31 ottobre, termine che coincide con la scadenza per la presentazione del modello 770 -2-8. Va da sé che, nonostante questo scaglionamento delle trasmissioni telematiche, la consegna fisica o telematica della Certificazione Unica sintetica al percipiente, che sia un dipendente, un pensionato o un autonomo, deve avvenire inderogabilmente entro il 16 marzo, un passaggio cruciale che consente al contribuente di disporre dei dati necessari per i propri adempimenti dichiarativi -1-8.

Forfettari, l’esonero che non convince: eccezioni e nuovi codici per i medici

Il quadro delle semplificazioni, introdotto con il decreto legislativo n. 1/2024, subisce qualche correttivo e conferma, di fatto, un esonero parziale dall’obbligo di invio della Certificazione Unica per i compensi erogati a soggetti in regime forfettario, un alleggerimento burocratico reso possibile, come è noto, dall’estensione della fatturazione elettronica anche a questi contribuenti, che rende i dati già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria -2-4. Tuttavia, e qui sta la complessità, l’esonero non è universale: rimangono in capo ai sostituti d’imposta gli obblighi di certificazione per quelle categorie di lavoratori autonomi che, pur aderendo al regime forfettario, sono escluse dall’obbligo di fattura elettronica, come accade, in particolare, per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i medici di continuità assistenziale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, per i quali vige un espresso divieto di emissione del documento tramite Sistema di Interscambio per ragioni legate alla privacy dei dati sanitari -2-4. Per questi specifici compensi, erogati a tali professionisti sanitari in regime forfettario, l’Agenzia delle Entrate ha previsto, nelle istruzioni alla compilazione del modello CU 2026, l’utilizzo di un codice specifico, il “24”, da indicare nel punto 6 della sezione dedicata ai redditi di lavoro autonomo, sostituendo di fatto il codice “25” che nello scorso anno era stato utilizzato in via transitoria per gestire questa casistica, e che ora torna a essere impiegato per altre tipologie di indennità -2-4.

Il regime sanzionatorio e il ravvedimento operoso

Per i sostituti d’imposta che dovessero incorrere in errori, ritardi o omissioni nell’invio della Certificazione Unica 2026, il panorama sanzionatorio presenta diversi gradi di intensità, modulati in base alla tempestività della correzione, ed è bene ricordare che la normativa di riferimento, come chiarito dalla circolare n. 12/E del 31 maggio 2024, ha ormai superato i vecchi orientamenti restrittivi, aprendo definitivamente le porte al ravvedimento operoso anche per questa tipologia di adempimento -6. In via generale, per ogni certificazione inviata in ritardo, omessa o errata, la sanzione base ammonta a 100 euro per singola violazione, con un tetto massimo di 50mila euro per sostituto d’imposta, ma se l’errore viene corretto e la CU viene ritrasmessa correttamente entro i cinque giorni successivi alla scadenza, la sanzione non viene applicata, una finestra di tolleranza utile per rimediare a sviste formali -3-6. Nel caso in cui la regolarizzazione avvenga oltre i fatidici cinque giorni, ma comunque entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza originaria, la sanzione è ridotta a un terzo, scendendo quindi a 33,33 euro per ogni certificazione e con un massimale ridotto a 20mila euro, un’opzione, questa, che rende conveniente, per chi si accorge tardivamente di un errore, procedere comunque alla correzione beneficiando della riduzione -3-6.

Le scadenze per le associazioni sportive e i dettagli operativi

Un discorso a parte, seppur con le stesse regole di fondo, merita l’adempimento per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, le cosiddette ASD e SSD, per le quali la Certificazione Unica 2026 rappresenta il primo appuntamento fiscale dell’anno, considerato che nel corso del 2025 molte di loro hanno erogato compensi a collaboratori sportivi oppure riconosciuto rimborsi spese forfettari ai volontari, tutte somme che, a vario Titolo, necessitano di essere certificate -9. Questi enti, spesso a carattere non profit, devono anch’essi attenersi al medesimo schema di scadenze: il termine del 16 marzo per l’invio delle CU riguardanti i redditi di lavoro dipendente e assimilato, e quello del 30 aprile per i compensi relativi a prestazioni di lavoro autonomo abituale, senza dimenticare che, anche in questo contesto, la consegna del documento ai percipienti deve avvenire entro metà marzo -9. Sul fronte prettamente operativo, la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate avviene in via telematica, direttamente da parte del sostituto d’imposta se in possesso dei necessari requisiti tecnici, o tramite un intermediario abilitato, come un commercialista o un consulente del lavoro, e il flusso telematico, composto da frontespizio, quadro CT e dalle singole certificazioni, può essere suddiviso in più invii distinti a seconda della tipologia di redditi certificati, una flessibilità introdotta per agevolare i sostituti con molteplici posizioni da gestire -3.

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