La Certificazione Unica 2026 e il suo particolare calendario con tre scadenze distinte per l'invio telematico
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Redazione Economia
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Si avvicina per i sostituti d'imposta, e per tutti gli intermediari che operano nel settore, la prima delle scadenze legate alla Certificazione Unica relativa al periodo d'imposta 2025, quella del 16 marzo 2026. Questo modello, che come noto sostituisce il vecchio CUD, deve essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate per attestare le somme erogate, ma l'adempimento non è più racchiuso in un'unica data: il calendario fiscale, a seguito di recenti interventi normativi come il D.Lgs. n. 81/2025, ha introdotto quella che può essere definita una tempistica articolata su più livelli, differenziata in base alla tipologia di reddito certificato. Oltre alla finestra di invio di marzo, infatti, ne esistono altre due, rispettivamente fissate al 30 aprile e al 31 ottobre 2026, e questa suddivisione impone una riorganizzazione precisa del lavoro in tutti gli studi professionali e negli uffici amministrativi delle aziende.
I soggetti obbligati e il primo appuntamento con la scadenza del 16 marzo
Sono tenuti a rispettare il termine del 16 marzo 2026 tutti coloro che nel corso dell'anno precedente hanno corrisposto somme soggette a ritenuta alla fonte: si tratta, nel dettaglio, dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, delle pensioni, ma anche dei redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente (il cosiddetto lavoro autonomo occasionale), dei redditi diversi e dei corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve. Questa prima scadenza, che rappresenta il cuore della Certificazione Unica, è quella che alimenta direttamente la dichiarazione dei redditi precompilata per la stragrande maggioranza dei contribuenti, motivo per cui il legislatore richiede che i flussi telematici confluiscano in anticipo per consentire all'Agenzia di elaborare il 730. Oltre all'invio telematico, entro questa data i sostituti hanno anche l'obbligo di consegnare al percipiente la copia del modello sintetico, una duplice copia che può essere trasmessa anche via posta elettronica, purché si abbia la certezza che questa entri nella materiale disponibilità del destinatario.
Il secondo termine del 30 aprile per il lavoro autonomo abituale
La seconda finestra utile, che rappresenta una delle principali novità del ciclo dichiarativo 2026, è fissata al 30 aprile. Entro questa data devono essere trasmesse le Certificazioni Uniche che contengono esclusivamente redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio abituale di arte o professione, nonché le provvigioni per prestazioni non occasionali legate a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione o di rappresentanza di commercio. Questo slittamento rispetto al tradizionale termine di marzo, si legge nelle istruzioni, ha conseguenze anche sulla messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate per i titolari di partita Iva, che verranno rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate non più il 30 aprile ma entro il successivo 20 maggio. La ratio è quella di concedere più tempo per il conguaglio di queste tipologie reddituali, più complesse da gestire rispetto a un ordinario rapporto di dipendenza.
L'ultima scadenza di ottobre per i redditi esenti e le sanzioni
Completa il quadro la scadenza del 31 ottobre 2026, che cade però di sabato e viene quindi posticipata al 2 novembre. Questo termine residuale è riservato alle certificazioni che contengono esclusivamente redditi esenti o che comunque non devono essere utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Si tratta, per esempio, di alcune tipologie di indennità o di redditi non dichiarabili tramite il 730. Per tutti questi adempimenti, occorre prestare la massima attenzione al regime sanzionatorio. Per ogni certificazione omessa, inviata in ritardo o errata è prevista una sanzione di 100 euro per singola violazione, con un limite massimo di 50mila euro per sostituto d'imposta. Esiste tuttavia una finestra di tolleranza: se la trasmissione corretta avviene entro cinque giorni dalla scadenza, non si applica alcuna sanzione; se invece la correzione avviene entro sessanta giorni, la multa è ridotta a un terzo, quindi a 33,33 euro, con un massimo di 20mila euro.
Le novità sostanziali che entrano nei nuovi modelli
Parallelamente alle tempistiche, le istruzioni pubblicate dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 15707 del 15 gennaio 2026 introducono elementi di novità anche nel contenuto del modello, in particolare per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente. Spicca il debutto del cosiddetto bonus cuneo fiscale, ovvero una somma variabile fino a 960 euro che non concorre alla formazione del reddito per i lavoratori con redditi complessivi non superiori a 20mila euro; per la fascia compresa tra i 20mila e i 40mila euro è prevista invece un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda. A livello tecnico, nel modello ordinario è stata aggiunta una nuova sezione denominata "Somma che non concorre alla formazione del reddito" (punti da 718 a 741), mentre nel punto 368 della sezione "Detrazioni e crediti" va esposta l'ulteriore detrazione. Non mancano poi aggiornamenti relativi al welfare aziendale, con la previsione di un punto specifico per canoni di locazione e spese di manutenzione agevolati, e modifiche alle detrazioni per figli a carico, che non spettano più dal trentesimo anno di età per i non disabili.




