Certificazione unica 2026 di Inps e Inail, da lunedì 16 marzo il documento è disponibile per i contribuenti

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Redazione Economia Redazione Economia   -   L’appuntamento fiscale che ogni anno si ripresenta con regolarità, coinvolgendo milioni di contribuenti italiani, volge ormai al termine: lunedì 16 marzo 2026 è infatti la data fissata per il rilascio della Certificazione Unica relativa ai redditi percepiti nel corso del 2025, un adempimento che riguarda tanto i sostituti d’imposta, tenuti per legge alla trasmissione telematica dei dati all’Agenzia delle Entrate, quanto i lavoratori dipendenti, i pensionati e tutti coloro che, a vario Titolo, hanno ricevuto somme imponibili. L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, l’Inail, ha ufficialmente comunicato che dal 16 marzo sarà consultabile e scaricabile la propria Certificazione Unica destinata ai soggetti, e sono molteplici le casistiche, per i quali l’Istituto ha agito in qualità di sostituto d’imposta erogando compensi, rendite o altre indennità che concorrono a formare il reddito complessivo; analogamente, l’Inps ha già reso noto di aver ultimato l’elaborazione di un numero imponente di certificazioni, precisamente 26.723.939 modelli, che da lunedì prossimo saranno accessibili attraverso i consueti canali telematici messi a disposizione dall’Istituto previdenziale.

Le modalità di accesso ai documenti previdenziali e fiscali

La platea dei percettori di redditi certificati dall’Inps, e il ragionamento vale specularmente per i beneficiari di prestazioni Inail, è estremamente variegata e comprende non soltanto i titolari di trattamenti pensionistici, che rappresentano storicamente la quota più cospicua, ma anche quanti nel 2025 hanno usufruito di ammortizzatori sociali come la NASpI, la DIS-COLL o l’indennità di disoccupazione, senza dimenticare i nuclei familiari che hanno percepito l’assegno unico e universale per i figli a carico, prestazione quest’ultima che viene anch’essa certificata dall’Istituto. Per ottenere il documento, che costituisce il presupposto indispensabile per la successiva dichiarazione dei redditi, sia essa presentata tramite il modello 730 o il modello Redditi, i cittadini possono avvalersi prioritariamente dei canali digitali, accedendo al portale dell’Inps con le proprie credenziali SPID, Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi; una volta effettuato l’accesso all’area personale, il percorso da seguire è ormai consolidato e si snoda attraverso la sezione dedicata ai servizi fiscali, dove il modello appare in formato pdf e può essere visualizzato, scaricato e stampato senza alcuna ulteriore formalità.

Parallelamente alla fruizione autonoma via web, l’Inps ha predisposto una serie di canali alternativi pensati per agevolare quella fascia di utenza, spesso composta da persone anziane o con ridotte competenze digitali, che potrebbe incontrare difficoltà nell’utilizzo degli strumenti informatici: è possibile, in tali evenienze, rivolgersi agli sportelli dei patronati e dei centri di assistenza fiscale, oppure inoltrare una richiesta tramite posta elettronica certificata all’indirizzo dedicato, allegando un valido documento di riconoscimento, o ancora contattare il contact center dell’Istituto al numero verde 800.434.320 per sollecitare l’invio del documento direttamente al proprio domicilio. La pluralità di questi canali, che convivono con l’app Inps Mobile scaricabile su dispositivi Android e iOS, testimonia lo sforzo profuso dall’amministrazione per garantire a tutti i cittadini, nessuno escluso, la possibilità di entrare in possesso di un atto fiscale la cui rilevanza, in vista delle imminenti scadenze dichiarative, non può essere sottovalutata.

Gli adempimenti per i sostituti d’imposta e i termini di consegna

La data del 16 marzo, peraltro, non rappresenta unicamente il momento a partire dal quale i singoli contribuenti possono prendere visione delle somme loro corrisposte nell’anno precedente, ma costituisce anche il termine ultimo, inderogabile, entro il quale i sostituti d’imposta, ivi incluse le aziende, gli enti pubblici e gli studi professionali, sono tenuti a consegnare la certificazione unica, nella sua versione sintetica, ai propri dipendenti, collaboratori o pensionati, e contestualmente a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate il flusso di dati contenente tutte le informazioni fiscali e previdenziali relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle pensioni, ai redditi di lavoro autonomo non abituale e ai corrispettivi derivanti dalle locazioni brevi, laddove gestite da intermediari. Il legislatore, con l’obiettivo dichiarato di razionalizzare e scaglionare i carichi di lavoro legati alla campagna dichiarativa, ha introdotto per l’annualità in corso una differenziazione delle scadenze, prevedendo che per le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo abituale, come quelli corrisposti a professionisti iscritti ad albi o provvigioni erogate ad agenti e rappresentanti, il termine per la trasmissione telematica slitti al 30 aprile 2026, fermo restando che la consegna della copia sintetica al percettore deve comunque avvenire entro il 16 marzo.

Un’ulteriore finestra temporale, quella che si chiuderà il 2 novembre 2026 considerato il rinvio per il normale slittamento del 31 ottobre cadente di sabato, è stata infine riservata all’invio delle certificazioni che riepilogano esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, una distinzione operata per consentire all’Agenzia delle Entrate di processare con maggiore efficienza i dati realmente necessari all’elaborazione delle dichiarazioni già predisposte. Ne deriva un quadro articolato in cui i sostituti d’imposta, e in particolare gli studi di consulenza del lavoro e i commercialisti che li assistono, devono muoversi con attenzione per rispettare ciascuna scadenza, evitando di incorrere nelle sanzioni amministrative previste per l’omessa o tardiva trasmissione, quantificate in 100 euro per ogni certificazione non inviata, con la possibilità di ravvedersi operoso entro i cinque giorni successivi per regolarizzare la propria posizione versando una sanzione ridotta.

Le novità normative e l’impatto sulle certificazioni per specifiche categorie

Il contenuto delle Certificazioni Uniche per l’anno d’imposta 2025 recepisce, come di consueto, le novità legislative che hanno interessato il panorama fiscale e previdenziale nel corso dell’ultimo anno, con particolare riguardo, e la circostanza merita di essere segnalata, alle disposizioni in materia di lavoro sportivo nell’ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche, per le quali entro il 16 marzo scade il termine per l’invio telematico delle CU relative ai compensi erogati a collaboratori sportivi. Il principio di cassa, che regola la tassazione di tali emolumenti, impone di includere nella certificazione relativa al 2025 anche i compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2026, purché riferibili a prestazioni effettuate nell’anno precedente, un meccanismo contabile che mira ad allineare il momento del pagamento con l’effettiva percezione del reddito da parte del lavoratore. L’Inail, da parte sua, provvederà a certificare le somme erogate a titolo di rendita diretta o indiretta, nonché gli eventuali assegni per l’assistenza personale continuativa e le altre prestazioni economiche riconosciute agli infortunati sul lavoro e ai loro superstiti, documenti che, al pari di quelli rilasciati dall’Inps, confluiranno nel fascicolo previdenziale del cittadino e saranno utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione precompilata, che verrà messa a disposizione dei contribuenti a partire dal prossimo 30 aprile.

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