Asti, il tribunale riconosce il nesso tra vaccino e danno neurologico: ministero condannato a pagare

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Redazione Salute Redazione Salute   -   Il Tribunale di Asti ha stabilito, con una sentenza di primo grado, che il grave danno neurologico patito da una donna a una settimana dalla seconda dose di vaccino anti-Covid non costituisce una coincidenza né può essere ascritto esclusivamente a una sua pregressa condizione autoimmune. La magistratura, la cui pronuncia è stata emessa a fine settembre dalla giudice Ivana Lo Bello, ha pertanto accertato il nesso causale tra la somministrazione del preparato della Pfizer e l’insorgenza della mielite trasversa, una patologia infiammatoria del sistema nervoso che ha avuto, come esito, la paralisi degli arti inferiori. La donna, la cui vicenda è stata seguita dallo studio legale Ambrosio e Commodo di Torino, non è più in grado di deambulare in autonomia.

L'iter giudiziario e la condanna del ministero

La sentenza, i cui dettagli sono stati divulgati solo di recente, condanna il Ministero della Salute a corrispondere un indennizzo mensile di circa tremila euro, un importo che lo Stato è tenuto a versare in base alla normativa che regola i risarcimenti per i danni da vaccinazione. La decisione del giudice, la quale si inserisce in un contesto giuridico di accertamento tecnico-scientifico, ha ritenuto insufficienti le argomentazioni volte a escludere una correlazione diretta, attribuendo invece piena credibilità al decorso temporale dei sintomi e al referto medico redatto in occasione delle dimissioni ospedaliere.

Il quadro clinico e le perizie

A distanza di dieci mesi dal ricovero, la documentazione sanitaria prodotta in giudizio riportava, in una nota del curante, che “non è escludibile un ruolo scatenante vaccinico” per lo sviluppo della grave neuropatia. La donna, che al momento della profilassi aveva cinquantadue anni e risiede nel comune di Alba, aveva manifestato i primi segni clinici in maniera acuta e progressiva, un’evoluzione che il collegio peritale, ascoltato in causa, non ha considerato ascrivibile alla sola patologia di base. La mielite trasversa, che rappresenta l’evento avverso centrale della controversia, ha comportato una compromissione motoria irreversibile, la quale richiede ora un’assistenza continuativa.

Le implicazioni del provvedimento

La pronuncia, sebbene suscettibile di appello, delinea un precedente significativo nell’ambito delle controversie legate agli effetti indesiderati dei vaccini, poiché ribadisce il principio per cui la vicinanza temporale tra la somministrazione e l’insorgenza della malattia, unitamente al parere tecnico dei sanitari, può costituire un elemento probatorio decisivo. L’indennizzo, che sarà erogato in via mensile e fino a quando persisterà l’inabilità, non esaurisce le possibili azioni risarcitorie che la parte offesa potrebbe intraprendere in sede civile, ma si configura come una forma di sostegno economico immediato, previsto dalla legge per i casi di danno da vaccinazione accertato.

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