Dichiarazione dei redditi 2026, le nuove regole per professionisti tra spese e occasionalità

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Redazione Economia Redazione Economia   -   La campagna dichiarativa per l’anno d’imposta 2025, che si concretizza nella compilazione del Modello Redditi Persone Fisiche 2026, si presenta come un passaggio cruciale per i contribuenti italiani, segnato dall’assimilazione definitiva delle profonde riforme introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024 e successivamente modificate dal D.L. n. 84/2025.

Questi interventi normativi, lungi dal rappresentare meri aggiornamenti tecnici, hanno ridisegnato le fondamenta stesse della determinazione del reddito di lavoro autonomo, imponendo a commercialisti e contribuenti un'analisi attenta delle nuove maglie del sistema, in particolare per quanto concerne la deducibilità di talune voci di costo e la corretta qualificazione dei redditi “diversi”.

Il nuovo regime delle spese di vitto e alloggio nel quadro RE

Una delle novità di maggior impatto pratico, oggetto di frequenti quesiti durante la Giornata del Master MySolution Fisco 2025/2026, riguarda la gestione delle spese alberghiere e di ristorazione, ora confluite nel rigo RE15 del modello.

Se in passato la prassi generava non poche incertezze, oggi il legislatore ha tracciato un solco netto tra due diverse situazioni: da un lato, le spese sostenute dal professionista e rimaste a suo carico (o rimborsate al committente in modo forfetario) sono deducibili nella misura del 75% del loro ammontare, senza però che questo importo possa superare il 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

Dall'altro lato, una rivoluzione silenziosa riguarda i costi analiticamente addebitati in fattura al cliente: in questo caso, venendo meno il doppio limite percentuale, la spesa diventa integralmente deducibile, a patto che l'operazione, e lo si evince dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate, sia sorretta dal generale principio di inerenza.

Quadro RL e i confini dell'occasionalità

Non tutti i redditi prodotti da una persona fisica, tuttavia, trovano collocazione nel quadro RE. Esiste un universo di proventi, quelli che non presentano i caratteri dell’abitualità e della professionalità, che devono essere dichiarati nel quadro RL, dedicato ai redditi diversi.

È il caso, per esempio, delle prestazioni ricevute per attività non esercitate abitualmente o di alcune forme di locazione breve non imprenditoriale; la corretta qualificazione diventa essenziale non solo ai fini della tassazione, ma anche per evitare spiacevoli sorprese in termini di obblighi previdenziali laddove si superassero determinate soglie di reddito. La distinzione, lo sottolineano gli esperti, risiede proprio nella “professione abituale” citata dall’art.

53 del Tuir, un concetto che i recenti decreti hanno contribuito a definire con maggiore rigore, escludendo automaticamente dal lavoro autonomo quelle prestazioni che, sebbene tecnicamente autonome, mancano del requisito della continuità e dell’organizzazione.

La scelta tra Modello Redditi e 730

Di fronte a questo quadro di crescente complessità, molti contribuenti si interrogano ancora sull’opportunità di utilizzare il cosiddetto “ex Unico” piuttosto che il più snello modello 730.

La risposta è sostanzialmente legata alla “fotografia” della propria situazione patrimoniale e reddituale: laddove il contribuente abbia la necessità di dichiarare redditi derivanti da partecipazioni in società, plusvalenze da cespiti diversi o, come nei casi analizzati, attività economiche non soggette a sostituto d’imposta, il Modello Redditi Persone Fisiche rappresenta non solo la scelta obbligata, ma l’unico strumento in grado di recepire la complessità dei quadri fiscali.

Rimane, per la stragrande maggioranza dei lavoratori dipendenti e pensionati con redditi semplici, il 730 rimane lo strumento più agile, ma per il professionista o per chi possiede redditi fondiari o diversi, la completezza del modello “Redditi” (ex Unico) diventa un imperativo categorico per evitare errori di inquadramento, soprattutto alla luce delle modifiche ai limiti di deducibilità delle spese generali come quelle di rappresentanza (rigo RE16) e di aggiornamento professionale (rigo RE17), che mantengono rispettivamente i tetti dell'1% e i massimali specifici per la formazione

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