Superbonus 2026, dal 23 luglio scatta l'obbligo del nuovo modello per cessione del credito e sconto in fattura
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Redazione Economia
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Dal 23 luglio 2026 entra ufficialmente in vigore il nuovo modello predisposto dall'Agenzia delle Entrate per la comunicazione delle opzioni relative allo sconto in fattura e alla cessione del credito per il Superbonus.
L'aggiornamento della modulistica, che arriva a seguito del provvedimento del 17 luglio scorso, introduce però un elemento cruciale che rischia di generare confusione tra i contribuenti: il nuovo modulo non rappresenta affatto una riapertura generalizzata di questi strumenti, bensì un adeguamento tecnico-operativo per le fattispecie residuali ancora previste dalla normativa vigente.
La possibilità di optare per le alternative alla detrazione diretta, insomma, rimane circoscritta a un numero estremamente limitato di interventi, e chi non rientra in questi casi dovrà continuare a fruire del beneficio esclusivamente tramite la dichiarazione dei redditi.
Superbonus 2026, a chi spetta ancora il 110 per cento con cessione e sconto
Il perimetro degli interventi ammessi al Superbonus con le opzioni alternative si è drasticamente ridotto rispetto al passato. Secondo quanto stabilito dall'articolo 119, comma 8-ter.1, del decreto-legge n. 34 del 2020, e dall'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n.
11 del 2023, l'agevolazione al 110 per cento con sconto in fattura o cessione del credito per le spese sostenute nel 2026 è riservata essenzialmente agli interventi realizzati nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016-2017, ovvero nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dove è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Una proroga, quella del Superbonus per le zone del cratere, che era già stata anticipata dal decreto Omnibus (Dl 95 del 2025) e che trova ora il suo compimento operativo con l'aggiornamento della modulistica da parte dell'Agenzia delle Entrate.
In queste aree, e solo per gli interventi che rispettano i requisiti specifici, come la presentazione della richiesta di contributo per la ricostruzione entro i termini previsti, la detrazione massima resta fissata al 110 per cento e si possono ancora utilizzare i meccanismi dello sconto in fattura o della prima cessione del credito.
Dal 23 luglio il nuovo modello, cosa cambia per la comunicazione al Fisco
Il nuovo modello, che sarà utilizzabile a partire dal 23 luglio 2026, recepisce le modifiche normative e introduce specifiche tecniche di trasmissione che i contribuenti, o i loro intermediari, dovranno seguire per comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione. La scadenza per l'invio delle comunicazioni relative alle spese sostenute nel corso del 2026 è fissata al 16 marzo 2027, un termine perentorio oltre il quale non sarà più possibile esercitare l'opzione.
L'Agenzia delle Entrate, attraverso il provvedimento del 17 luglio, ha chiarito che per quanto non espressamente disciplinato dalla nuova modulistica restano valide le disposizioni già contenute nel provvedimento del 7 agosto 2025, garantendo così una continuità operativa per gli aspetti procedurali non direttamente interessati dall'aggiornamento.
La trasmissione della comunicazione avviene esclusivamente per via telematica, attraverso l'area riservata del sito dell'Agenzia, e il sistema effettuerà controlli automatici sui dati trasmessi; in caso di anomalie o incongruenze, la comunicazione potrebbe essere scartata, rendendo necessario ripresentarla correttamente.
Come funziona la procedura e quali sono i documenti obbligatori
Per poter procedere con l'invio della comunicazione, il beneficiario deve obbligatoriamente acquisire due documenti fondamentali: il visto di conformità, rilasciato da un intermediario abilitato (come un commercialista o un CAF), che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, e l'asseverazione tecnica, redatta da un tecnico abilitato, che certifica il rispetto dei requisiti tecnici necessari per gli interventi di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico, oltre alla congruità delle spese sostenute.
Il nuovo modello, una volta compilato, dovrà contenere tutti i dati del beneficiario, quelli relativi all'immobile, la tipologia di intervento, l'ammontare della spesa e il credito che si intende cedere. L'invio può essere effettuato direttamente dal beneficiario, dall'amministratore di condominio (per i lavori sulle parti comuni) o da un intermediario abilitato. La corretta compilazione e l'accuratezza dei dati inseriti sono essenziali per evitare il blocco della comunicazione e la conseguente perdita dell'agevolazione.
Un aggiornamento tecnico, non una riapertura del Superbonus generalizzato
È importante sottolineare che l'introduzione del nuovo modello non modifica la sostanza del diritto alle opzioni alternative: si tratta di un adeguamento formale della comunicazione alle regole già in vigore. La novità, quindi, non amplia la platea dei beneficiari né riapre la possibilità di cedere il credito per tutti gli interventi, un meccanismo che è stato di fatto bloccato a partire dal 17 febbraio 2023 per la maggior parte delle fattispecie.
Per i contribuenti che non rientrano nei casi di deroga previsti per le zone terremotate, l'unica strada percorribile resta la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, da ripartire in più quote annuali in base alla propria capienza fiscale. Il nuovo modulo, dunque, rappresenta l'ultimo tassello operativo per la gestione di un'agevolazione che, seppur in forma residuale, continua a essere uno strumento fondamentale per la ricostruzione nelle aree del Centro Italia ancora segnate dal sisma.
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