Pos collegato al registratore di cassa, sanzioni fino a mille euro per gli errori degli esercenti
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Redazione Economia
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L’obbligo di collegare i terminali Pos ai registratori telematici, introdotto dalla legge di Bilancio 2025 con decorrenza fissata al 1° gennaio 2026, sta per diventare operativo a tutti gli effetti, e con il mese di marzo arrivano le prime scadenze concrete per i commercianti. L’Agenzia delle entrate ha infatti definito le modalità tecniche per l’abbinamento, che non sarà di tipo fisico, bensì virtuale: si tratta di una procedura da compiere online nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, dove l’esercente dovrà associare la matricola del registratore telematico all’identificativo univoco del Pos, o dei diversi Pos, di cui è titolare. Il servizio web, spiega l’amministrazione finanziaria in una guida operativa pubblicata nelle scorse settimane, sarà disponibile a partire dal 5 marzo, e da quel momento prenderà il via la finestra di 45 giorni concessa per regolarizzare la posizione di tutti i dispositivi già in uso nel mese di gennaio.
La procedura di abbinamento e la prima scadenza del 20 aprile
Per gli strumenti di pagamento attivati tra il 1° e il 31 gennaio 2026, i titolari delle attività, eventualmente assistiti da un intermediario, avranno quindi tempo fino al prossimo 20 aprile per completare la registrazione del collegamento. L’operazione, una volta effettuata, non richiede ulteriori interventi se non in caso di variazioni, come la sostituzione di un terminale o l’attivazione di un nuovo punto cassa. A regime, invece, per i Pos che verranno messi in funzione a partire da febbraio, l’abbinamento andrà comunicato in una finestra temporale precisa, quella che va dal sesto all’ultimo giorno del secondo mese successivo all’attivazione. La ratio dell’intervento normativo, come si legge nei documenti ufficiali, è quella di garantire la piena tracciabilità delle operazioni, facendo in modo che ogni pagamento elettronico venga automaticamente registrato e trasmesso all’Agenzia, rendendo di fatto impossibile la discrepanza tra incasso certificato dalla banca e scontrino fiscale emesso.
Sanzioni amministrative e il rischio della chiusura per le violazioni reiterate
Sul fronte sanzionatorio, il quadro che si delinea è piuttosto rigoroso, e i commercialisti mettono in guardia i propri assistiti sulle possibili conseguenze di disattenzioni o errori procedurali. In caso di mancato collegamento, o di invio di dati incompleti o non veritieri, è prevista una sanzione amministrativa di 100 euro per ogni trasmissione errata, fino a un massimo di mille euro per trimestre. Ma l’aspetto che desta maggiori preoccupazioni tra gli operatori del settore è un altro: l’ipotesi, contemplata dalla normativa, che in presenza di più di quattro errori commessi in giorni diversi, si possa arrivare alla chiusura dell’esercizio commerciale. Una misura, quest’ultima, che appare pensata per colpire le violazioni ripetute e sistematiche, ma che lascia comunque spazio a qualche timore per la fase di avvio, quando il rischio di commettere imprecisioni, magari nella fretta di servire un cliente, è oggettivamente più alto.
L’attenzione sul metodo di pagamento e le possibilità di correzione
Uno dei nodi più delicati riguarda la corretta indicazione del metodo di pagamento al momento dell’emissione del documento commerciale. Con il nuovo sistema integrato, un errore del cassiere, che dovesse digitare “contanti” anziché “carta” al termine di un’operazione, genererebbe un disallineamento immediato tra i dati trasmessi dal Pos e quelli memorizzati dal registratore telematico. Una discrepanza puramente formale, che non incide sull’imposta dovuta, ma che farebbe comunque scattare la sanzione fissa di 100 euro. Per ovviare a queste evenienze, l’Agenzia delle entrate ha tuttavia chiarito che è possibile rimediare tempestivamente: se l’errore viene rilevato subito, si può procedere con l’annullamento del documento commerciale sbagliato e con la successiva emissione di quello corretto, seguendo le procedure ordinarie già previste per la rettifica degli scontrini. Una strada, questa, che consente di evitare la sanzione, a patto che la correzione avvenga in tempi stretti e comunque prima della trasmissione dei dati.
Le esclusioni dall’obbligo e i chiarimenti per le attività complesse
L’obbligo di collegamento, peraltro, non riguarda tutte le realtà indistintamente. L’Agenzia ha recentemente fornito chiarimenti in risposta a specifiche istanze di interpello, come nel caso di una società che gestisce un centro bowling con annesse sale giochi e attività di ristorazione. In quella sede è stato precisato che per le prestazioni di intrattenimento, come l’accesso al bowling, i cui corrispettivi sono già assolti tramite biglietterie automatizzate che comunicano con la Siae, non sussiste alcun obbligo di collegare il Pos al misuratore fiscale. Analogamente, restano escluse le operazioni effettuate tramite distributori automatici, la vendita di carburanti e i generi di monopolio. Per le attività che invece sono soggette all’obbligo, come la somministrazione di alimenti e bevande, l’associazione va effettuata con le stesse modalità, senza che rilevi il tipo di protocollo di comunicazione tra i dispositivi. E se un unico Pos viene utilizzato per incassare corrispettivi di più attività, alcune esonerate e altre no, l’esercente dovrà comunque censire il terminale e provvedere al collegamento limitatamente ai ricavi per i quali la memorizzazione è richiesta.




