Nuova ritenuta dell'1% sui pagamenti tra imprese dal 2029, più burocrazia che lotta all'evasione

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Il percorso della Legge di Bilancio 2026, il cui valore complessivo si avvia a sfiorare i 22 miliardi di euro, ha prodotto un meccanismo fiscale destinato a imprimere un cambiamento significativo nelle transazioni commerciali ordinarie, quelle che scandiscono il quotidiano delle aziende italiane. Con un emendamento inserito nel maxiemendamento governativo, infatti, dal primo gennaio 2029 sarà introdotta una ritenuta d'acconto dell'1% su tutte le operazioni business-to-business, applicata al momento del pagamento e calcolata sull'importo al netto dell'iva. Una misura che, sebbene venga presentata come un tassello nella lotta all'evasione, si configura essenzialmente come un robusto anticipo sulla tassazione, anticipando al momento dell'incasso – e dunque con un effetto immediato sulla cassa – una parte delle imposte che sarebbero comunque dovute in sede di dichiarazione dei redditi dell'anno successivo.

Il meccanismo e le esclusioni previste

Il funzionamento è lineare nella sua applicazione, ma non privo di conseguenze operative: il committente, quando salda una fattura, dovrà trattenere l'1% dell'imponibile e versarlo direttamente all'erario, agendo di fatto come sostituto d'imposta per il fornitore. A questo meccanismo, che inevitabilmente comprimerà la liquidità delle imprese in attesa di recuperare il credito in dichiarazione, non sono soggetti tutti. Vengono esentati, in un elenco puntuale, i contribuenti che operano nel regime forfettario, le operazioni già assoggettate ad altre ritenute – il che evita una doppia imposizione – e i pagamenti effettuati tramite bonifico parlante, strumento già considerato tracciato per definizione. Una particolare attenzione viene poi riservata alle aziende in difficoltà, che sono esonerate se aderiscono al concordato preventivo biennale o al regime dell'adempimento collaborativo, quasi a voler evitare di aggravare ulteriormente situazioni già compromesse.

Un'altra estensione in arrivo per le provvigioni

Parallelamente, e con un orizzonte temporale più ravvicinato, un altro intervento modifica il perimetro di applicazione della ritenuta sulle provvigioni. A partire dal primo marzo 2026, infatti, tale prelievo verrà esteso anche a quelle corrisposte ad agenzie di viaggio e turismo, ad agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, nonché agli agenti e commissionari di imprese petrolifere. L'emendamento, che riformula il comma 5 dell'articolo 25-bis del Dpr 600 del 1973, va quindi a colmare – secondo la logica legislativa – delle lacune, includendo categorie che fino a quel momento ne erano state escluse. Una mossa che, al di là della finalità di gettito, impone a questi settori di adeguare i propri flussi finanziari e amministrativi in tempi relativamente brevi.

Il contesto della manovra e gli obiettivi dichiarati

Questi provvedimenti fiscali si inseriscono in una manovra di bilancio il cui scopo principale, al di là degli specifici strumenti descritti, è quello di rendere strutturali alcuni benefici per le imprese, come l'iperammortamento, e di trovare nuove risorse per rifinanziare misure i cui fondi si sono esauriti rapidamente. È il caso, per fare un esempio, dei programmi legati alla Transizione 5.0 e alle Zone Economiche Speciali Uniche del Sud, per le quali molte aziende sono rimaste in lista d'attesa. L'introduzione della ritenuta B2B, quindi, nasce anche da questa esigenza di copertura finanziaria, sebbene il suo impatto più tangibile per la stragrande maggioranza delle imprese non coinvolte in procedure concorsuali sarà un aumento degli adempimenti e una temporanea immobilizzazione di capitale circolante, con l'aggravante di dover gestire un credito di imposta da portare in detrazione. Una complessità in più, che si aggiunge al già intricato panorama della fiscalità aziendale italiana.

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