Omicidio Stefani, la corte d’assise: «Gualandi sparò con coscienza e volontà»
Articolo Precedente
Articolo Successivo
Redazione Interno
-
La Corte d’Assise di Bologna, nelle motivazioni della condanna all’ergastolo pronunciata lo scorso novembre, ha smontato con precisione chirurgica la tesi del colpo accidentale. Giampiero Gualandi, l’ex comandante della polizia locale di Anzola Emilia, «provocò la morte di Sofia Stefani sparandole con coscienza e volontà»: un colpo di pistola al viso, esploso da una distanza di circa trenta centimetri. Nessuna pulizia dell’arma, nessun gesto maldestro, secondo i giudici. Si trattò, piuttosto, di un’azione deliberata, maturata in un contesto che gli stessi magistrati hanno ricostruito senza lasciare spazio a interpretazioni alternative.
Un ex comandante, una pistola in ufficio, nessuna giustificazione
Dal 2021, ormai da più di un anno all’epoca dei fatti, Gualandi era stato assegnato a servizi interni: un dettaglio che la corte ha ritenuto decisivo per sgombrare il campo da qualsiasi ipotesi di necessità operativa. «Non aveva alcuna ragione di prelevare la pistola e tenerla nel suo ufficio il giorno dell’omicidio», si legge nelle motivazioni. L’arma, insomma, non serviva per un servizio sul campo, né tantomeno per una verifica tecnica. Era lì, nella stanza, pronta a essere usata. E fu usata. I giudici hanno sottolineato come l’assenza di una funzione lavorativa giustificante renda insostenibile la versione dell’imputato, quel racconto di un gesto involontario durante la pulizia del caricatore.
«Non governava più Sofia Stefani e l’ha eliminata»: il movente nei legami affettivi
Il rapporto extraconiugale tra i due – lei trentatreenne, lui sessantaquattrenne – rappresenta, per la corte, il terreno sul quale è cresciuta la decisione omicida. L’aggravante del legame affettivo, così come quella dei futili motivi, è stata ritenuta provata. La frase che riassume il nucleo dell’accusa, e che i giudici hanno fatto propria, è secca: «Non governava più Sofia Stefani e l’ha eliminata». L’ex comandante, insomma, avrebbe percepito la fine o la messa in discussione della relazione come una ferita inaccettabile, tanto da trasformare quella percezione in un progetto violento. Non si trattò di un raptus, precisa la corte, ma di un atto compiuto «con coscienza e volontà», una formula che nel linguaggio giuridico esclude senza appello il dolo eventuale o la semplice colpa.
Trenta centimetri, un volto, una certezza granitica di colpevolezza
La distanza di sparo – trenta centimetri – è uno degli elementi che hanno convinto i giudici dell’assenza di accidentalità. Un colpo partito mentre si maneggia un’arma per pulirla avrebbe difficilmente centrato il volto a quella distanza, con quella precisione. I giudici parlano di «unica certezza» alla quale convergono tutti gli elementi raccolti: la dinamica, l’assenza di ragioni professionali per impugnare la pistola, la natura della relazione, il contesto emotivo e relazionale. La corte d’assise, presieduta dal magistrato bolognese, ha quindi ribadito che la morte della giovane vigilessa non fu un tragico errore, ma un omicidio volontario. E che l’ergastolo, in primo grado, è la conseguenza di questa lettura dei fatti: una lettura che, nelle motivazioni depositate, non lascia zone grigie.




