Il grande giorno del fisco, 25 scadenze tutte da ricordare entro il 16 marzo
Articolo Precedente
Articolo Successivo
Redazione Economia
-
L’appuntamento con il fisco si fa sempre più pressante e la data di lunedì 16 marzo si profila all’orizzonte come una sorta di capolinea fiscale per una pluralità di contribuenti, coinvolgendo non soltanto i titolari di partita Iva, chiamati a regolare i conti con l’Erario per quanto concerne l’Imposta sul Valore Aggiunto relativa all’anno precedente, ma anche una serie di altri adempimenti che spaziano dalle certificazioni uniche alle comunicazioni inerenti alla dichiarazione precompilata. Ben venticinque diversi appuntamenti si concentrano infatti in quella singola giornata, un’autentica girandola di obblighi burocratici che impone una pianificazione meticolosa per evitare di incorrere in sanzioni o dimenticanze. La maggior parte di queste incombenze, una ventina per la precisione, si lascia ricondurre a tre macro-categorie principali: gli adempimenti legati all’Iva, quelli relativi ai versamenti di ritenute e imposte e, non ultime, le comunicazioni propedeutiche all’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Poi ci sono, come sempre accade in queste circostanze, alcune scadenze più settoriali che riguardano nicchie specifiche di contribuenti, dall’imposta sugli intrattenimenti alla cosiddetta tobin tax, le quali, sebbene meno note, non sono per questo meno vincolanti per i soggetti interessati.
L’obbligo del saldo Iva e le sue possibili dilazioni
Venendo al nodo centrale della questione, per tutti coloro che esercitano un’attività d’impresa, arte o professione in modo abituale, e che dalla dichiarazione annuale emerga un debito d’imposta superiore alla soglia minima di 10,33 euro (soglia che per effetto degli arrotondamenti si traduce poi in 10 euro), scatterà l’obbligo di versare il saldo Iva 2025. Il termine ultimo per adempiere in via ordinaria, ossia senza alcuna maggiorazione, è stato fissato a lunedì 16 marzo e il versamento dovrà essere eseguito esclusivamente in modalità telematica attraverso il modello F24, indicando nella sezione “Erario” il codice tributo 6099 e ricordandosi di riportare come anno di riferimento il 2025, che è l’anno d’imposta cui il debito si riferisce. L’importo da versare non è altro che la differenza tra l’Iva a debito e quella a credito maturata nell’arco del 2025, un calcolo che deve tenere conto dei versamenti periodici già effettuati nel corso dell’anno, degli eventuali crediti residui non utilizzati, delle somme eventualmente richieste a rimborso e delle compensazioni già messe in atto. Il modello F24, come noto, consente anche la compensazione orizzontale con altri crediti d’imposta, una possibilità che, se sfruttata, riduce ovviamente l’esborso effettivo.
Tuttavia, la normativa offre ai contribuenti un certo margine di flessibilità, concedendo loro delle alternative al pagamento in un’unica soluzione. Si può infatti optare per una dilazione del debito in più rate mensili, le quali, sebbene allunghino il periodo di pagamento fino al 16 dicembre 2026 quale data ultima per l’ultima rata, comportano l’applicazione di un interesse fisso dello 0,33 per cento sulle rate successive alla prima. In alternativa, e questa è una strada percorsa spesso da chi prevede di avere maggiore liquidità nei mesi successivi, è possibile differire l’intero versamento al prossimo 30 giugno, pagando però in quel caso una maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo. E non è finita qui, perché è prevista anche un’ulteriore possibilità di slittamento al 30 luglio, applicando un’altra maggiorazione dello 0,40 per cento sull’importo determinato al 30 giugno. In tutti i casi di differimento, naturalmente, rimane la facoltà di cumulare questa opzione con la successiva rateizzazione, rendendo il quadro delle opzioni piuttosto articolato.
Il concentrato di adempimenti: dalla precompilata alle certificazioni
Ma la giornata del 16 marzo non si esaurisce certo con l’Iva. Parallelamente, e per una platea di soggetti ancora più vasta che include datori di lavoro, sostituti d’imposta e persino condomini, si gioca un’altra partita fondamentale. Da un lato, infatti, scade il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione corrisposti nell’anno precedente, un adempimento che riguarda non solo i sostituti d’imposta classici ma anche l’Inps e che impone la consegna o la messa a disposizione della certificazione medesima al percipiente entro la stessa data. Dall’altro lato, sempre entro questo termine, devono essere inviate all’Amministrazione finanziaria tutte quelle informazioni necessarie per popolare la dichiarazione dei redditi precompilata: si pensi, a Titolo esemplificativo, alla comunicazione degli interessi passivi sui mutui da parte degli istituti di credito o alla trasmissione dei dati relativi alle spese sostenute per interventi di recupero edilizio sulle parti comuni, un onere quest’ultimo che ricade sugli amministratori di condominio.
Accanto a questi adempimenti di carattere generale, sopravvivono poi obblighi più datati ma ancora in vigore per alcune tipologie di operatori. È il caso, per esempio, della possibilità di registrare in un unico documento riepilogativo le fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel mese precedente, una facoltà che trae origine dall’articolo 6 del D.P.R. 695/1996 e che consente di semplificare la tenuta delle scritture contabili per le operazioni di modesto valore, fermo restando l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra soggetti residenti in Italia, introdotto ormai da alcuni anni a far data dal 1° gennaio 2019. Un’ulteriore dimostrazione, se mai ve ne fosse bisogno, di come il sistema fiscale italiano sia un complesso mosaico in cui norme recenti e disposizioni meno nuove convivono, richiedendo al contribuente e al suo consulente un’attenzione costante e a tutto tondo.




