Il Tribunale di Termini Imerese e la sentenza di Foggia: la svolta sui risarcimenti per gli insegnanti di religione precari

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Redazione Interno Redazione Interno   -   Il panorama giurisprudenziale in materia di precariato scolastico, e più specificatamente per quel che concerne i docenti di religione cattolica, si arricchisce di un nuovo e significativo tassello. Il Tribunale di Termini Imerese, con la sentenza del 4 dicembre 2025, ha stabilito un principio destinato a fare giurisprudenza: la reiterazione abusiva di incarichi annuali oltre il fatidico limite dei trentasei mesi genera un diritto al risarcimento che si consolida nel momento stesso in cui l'abuso si verifica. Una procedura concorsuale successiva, quand'anche straordinaria e specificamente riservata a coloro che quei contratti li hanno subiti, non possiede alcuna efficacia sanante retroattiva. Solo una stabilizzazione automatica, o quantomeno un meccanismo di assunzione ragionevolmente certo e definito ex ante, potrebbe in qualche modo neutralizzare gli effetti dell'illegittima precarizzazione. La questione, va da sé, investe migliaia di lavoratori della scuola, da anni in bilico tra una supplenza e l'altra.

Una conferma tangibile di questo orientamento, seppur con le sue peculiarità, arriva pochi mesi prima dal Tribunale di Foggia. La sezione lavoro, con una pronuncia che ha avuto ampia risonanza, ha condannato il Ministero dell'Istruzione a risarcire con seimila euro una docente di religione di Manfredonia. L'insegnante in questione, assistita dagli avvocati della Uil scuola e dal legale Marco Dibitonto, aveva visto susseguirsi contratti a tempo determinato a partire dall'anno scolastico 2020/2021, senza mai ottenere un'stabilizzazione. I giudici pugliesi, esaminando la documentazione, non hanno potuto fare a meno di rilevare come la successione di incarichi, tutti di durata annuale, non fosse sorretta da alcuna ragione oggettiva che ne giustificasse la natura temporanea, configurando piuttosto una copertura stabile e continuativa di un'esigenza strutturale dell'organico scolastico.

L'insufficienza dei concorsi straordinari come misura risarcitoria

Il nodo centrale attorno al quale ruotano entrambe le decisioni, e che rappresenta il cuore della battaglia legale degli ultimi anni, è la valutazione dell'effettiva capacità delle procedure concorsuali straordinarie di rimediare all'abuso consumato. La tesi dell'amministrazione, secondo cui l'offerta di un concorso riservato varrebbe a sanare ogni pregressa irregolarità, è stata decisamente respinta. I giudici, tanto a Termini Imerese quanto a Foggia, pur con sfumature diverse, hanno evidenziato come un concorso – anche se straordinario – offra al lavoratore solo una mera chance, una possibilità di stabilizzazione, non certo una certezza. L'illegittimità, invece, risiede proprio nell'aver protratto per anni una condizione di precarietà, con tutti i riflessi che questa comporta sulla vita professionale e personale dell'individuo, dalla progressione di carriera alla progettualità futura. Il danno, insomma, è stato già arrecato e non può essere cancellato dall'eventualità, nemmeno troppo remota, di un'assunzione futura.

La docente di Manfredonia, che ha visto riconosciute le proprie ragioni, diventa così il simbolo di una platea vasta e composita. Il suo caso, portato all'attenzione del tribunale grazie al ricorso, mette in luce una prassi consolidata nelle segreterie scolastiche, dove la cattedra di religione viene spesso affidata con contratti al 31 agosto, rinnovati di anno in anno per periodi anche lunghissimi. Una consuetudine che la legge e le direttive europee sull'abuso di contratti a termine mirano a contrastare, ma che nella pubblica amministrazione trova ancora ostacoli e resistenze. La sentenza di Foggia, lungi dall'essere un caso isolato, si inserisce in un solco tracciato da numerose altre pronunce, tra cui quelle recentissime della stessa Cassazione, che hanno ormai chiarito come il risarcimento spetti per il solo fatto della reiterazione illegittima, a prescindere da eventuali stabilizzazioni sopravvenute.

Le conseguenze economiche e il nuovo quadro normativo

Un aspetto di non secondaria importanza, e che contribuisce a rendere queste sentenze particolarmente rilevanti, riguarda l'entità del risarcimento. Nel caso della docente di Foggia, l'importo riconosciuto è stato di seimila euro, una somma che può variare sensibilmente in base alla durata del servizio e al numero di contratti reiterati. Il decreto legge 131 del 2024, noto come "Salva infrazioni", ha peraltro modificato la disciplina, portando il tetto massimo dell'indennità fino a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Questo intervento normativo, abrogando anche precedenti disposizioni che riducevano l'indennità in presenza di graduatorie, ha ampliato le maglie della tutela, rendendo i ricorsi potenzialmente più vantaggiosi per i lavoratori. Si tratta di un riconoscimento economico che, come chiarito dagli stessi legali, va a coprire un danno che è sia patrimoniale, legato alla mancata progressione stipendiale, sia non patrimoniale, derivante dall'instabilità stessa.

La vicenda processuale di Foggia e la più recente sentenza di Termini Imerese delineano, nell'insieme, un quadro giuridico ormai consolidato. L'abuso dei contratti a termine nella scuola, in particolare per l'insegnamento della religione cattolica, non è più solo una denuncia sindacale ma un fatto accertato in sede giudiziale. Le pronunce si susseguono con frequenza e con motivazioni sempre più approfondite, che smontano le eccezioni del Ministero e riaffermano il principio per cui la precarietà non può diventare strutturale. I legali che assistono i docenti, come l'avvocato Dibitonto nel caso di Manfredonia, sottolineano come la strada maestra rimanga quella del ricorso individuale, unico strumento in grado di tradurre in un effettivo ristoro economico un'illegittimità che si protrae spesso per anni e anni, in attesa che la politica trovi, questa volta sì, una soluzione definitiva e strutturale al problema del precariato storico.

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