Dichiarazione IVA 2026, l'Agenzia delle Entrate definisce le regole per l'invio telematico

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Redazione Economia Redazione Economia   -   L’iter burocratico che porterà i contribuenti italiani all’appuntamento con la dichiarazione annuale IVA ha compiuto un ulteriore e necessario passo in avanti. Dopo aver dato luce verde, lo scorso 15 gennaio, ai modelli veri e propri – sia nella versione ordinaria sia in quella base – l’Agenzia delle Entrate ha infatti messo nero su bianco le specifiche tecniche che disciplineranno la trasmissione telematica dei dati. Il provvedimento, firmato l’11 febbraio 2026 con il numero di protocollo 50925, va quindi a definire nel dettaglio la struttura dei file e le modalità con cui intermediari e contribuenti dovranno interfacciarsi con i sistemi informatici del fisco per adempiere all’obbligo dichiarativo relativo al periodo d’imposta 2025 -1.

Scadenze e finestre di presentazione per il modello annuale

La finestra temporale entro cui è possibile e obbligatorio inviare la dichiarazione è stata stabilita, come da consueta prassi, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile del 2026. Termine, quest’ultimo, che rappresenta la scadenza ordinaria per la maggior parte dei soggetti passivi d’imposta, titolari di partita IVA, che hanno svolto un’attività d’impresa, artistica o professionale nel corso dell’anno precedente. Esiste, però, una deroga significativa che anticipa i tempi per una specifica categoria di contribuenti: coloro i quali, presentando la dichiarazione entro il mese di febbraio, intendono assolvere contestualmente all’invio dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre del 2025, evitando così la comunicazione separata. In questo caso, e considerato che il 28 febbraio cade di sabato, il termine ultimo per usufruire di questa facoltà slitta al primo giorno lavorativo successivo, ossia lunedì 2 marzo.

Le novità nei quadri dichiarativi e l’adeguamento normativo

Le modifiche apportate ai modelli, e recepite nelle specifiche per l’invio, non sono meramente formali ma recepiscono interventi normativi intervenuti nel corso del 2025. Un’attenzione particolare merita l’inserimento, all’interno dei quadri VE e VJ, di nuovi spazi dedicati alle prestazioni di servizi rese a imprese operanti nei settori del trasporto, della movimentazione merci e della logistica. Si tratta, in dettaglio, dell’opzione che consente il pagamento dell’imposta da parte del committente, in nome e per conto del prestatore, un meccanismo che trova ora una sua collocazione analitica in dichiarazione. Di segno opposto, invece, l’intervento sul quadro VW, dal quale è stato rimosso il rigo utilizzato in passato per escludere dalla liquidazione IVA di gruppo i crediti trasferiti da società considerate di comodo, un’eliminazione che semplifica la compilazione per i soggetti aderenti alla procedura di liquidazione consolidata.

Controlli automatizzati e incroci di dati potenziati

Se da un lato si definiscono le regole di invio, dall’altro l’Amministrazione finanziaria mette a punto gli strumenti per vagliare la correttezza di quanto dichiarato. Le specifiche tecniche, infatti, abilitano un sistema di controlli automatizzati che, incrociando i dati delle fatture elettroniche, dei corrispettivi telematici e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (LIPE), sarà in grado di evidenziare eventuali discordanze. Particolare attenzione andrà posta, in fase di compilazione, su alcuni righi considerati a maggior rischio di errore o di omissione. Il quadro VF, ad esempio, dedicato agli acquisti, ospita i righi VF19 e VF21, rispettivamente per gli acquisti da soggetti in regime agevolato e per le ipotesi di indetraibilità oggettiva; uno scostamento tra quanto contabilizzato e quanto esposto in queste sezioni potrebbe rappresentare un primo segnale per l’attivazione di un contraddittorio con il fisco.

La trasmissione dei dati, che dovrà avvenire esclusivamente per via telematica – direttamente o tramite un intermediario abilitato – si considera perfezionata nel momento in cui i sistemi dell’Agenzia ne completano la ricezione, rilasciando un’apposita ricevuta che funge da prova per il contribuente.

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