Concordato preventivo biennale, cosa cambia per le partite Iva con le nuove FAQ sulle cause di cessazione
Articolo Precedente
Articolo Successivo
Redazione Economia
-
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato nuove FAQ sul concordato preventivo biennale, concentrandosi sulle cause di cessazione dell'accordo reddituale disciplinate dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 13/2024. I chiarimenti arrivano a pochi giorni dalla scadenza del 2 novembre, termine ultimo per accettare la proposta di CPB per le annualità 2026-2027. Le simulazioni dei commercialisti mostrano che, grazie alla flat tax sul maggior reddito concordato, il risparmio rispetto alle aliquote Irpef ordinarie può arrivare a migliaia di euro per chi prevede di guadagnare di più.
Ma l'adesione richiede la verifica di una serie di condizioni, prima fra tutte la soglia limite di 5.000 euro per debiti tributari e contributivi scaduti al 31 dicembre 2025.
Le cause di cessazione dell'accordo
L'articolo 21 del D.Lgs. n. 13/2024 elenca le condizioni che fanno cessare l'efficacia del concordato a partire dal periodo d'imposta in cui si verificano. Tra queste figurano la modifica dell'attività svolta nel corso del biennio rispetto a quella esercitata nel periodo precedente, a meno che per le nuove attività sia previsto il medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, e la cessazione dell'attività.
Il legislatore ha poi introdotto ulteriori ipotesi: l'adesione al regime forfettario, le operazioni straordinarie come fusione, scissione o conferimento, e le modifiche della compagine sociale che aumentano il numero dei soci o degli associati, fatta salva la successione di più eredi in caso di decesso.
Il chiarimento su aumento soci e continuità tra bienni
Nella FAQ n. 1 del 13 ottobre 2026, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di una società per la quale il CPB 2024-2025 è cessato nel 2025 a seguito dell'incremento del numero dei soci. Il chiarimento stabilisce che la cessazione interrompe la continuità tra i bienni: la società può aderire alla nuova proposta per il 2026-2027, ma tale adesione non può essere considerata un rinnovo del precedente concordato.
Di conseguenza non risultano applicabili i benefici premiali rafforzati previsti dall'articolo 14 del decreto CPB, come la riduzione di due anni dei termini di accertamento, né è possibile accedere al regime del ravvedimento per le annualità 2020-2023 riservato a chi rinnova. La mancanza del requisito della continuità impedisce dunque l'accesso alle agevolazioni legate al rinnovo.
Il requisito dei debiti sotto la soglia
L'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 13/2024 stabilisce che possono accedere al concordato i contribuenti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli oggetto della proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi di ammontare complessivo superiore a 5.000 euro. I debiti rilevano solo se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile oppure con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.
Il contribuente può comunque aderire se, entro il termine del 2 novembre, estingue i debiti oppure ne riduce l'ammontare complessivo residuo sotto la soglia. Non concorrono alla verifica i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione fino all'eventuale decadenza dai relativi benefici. Rispetto ai bienni precedenti, una novità importante riguarda il venir meno del requisito in corso d'opera: l'articolo 28 del D.Lgs.
148/2026, il decreto Omnibus, ha abrogato la causa di decadenza legata alla perdita dei requisiti di accesso, sicché la verifica della posizione debitoria resta necessaria solo al momento dell'adesione e non durante tutto il periodo del patto.
I chiarimenti su attività prevalente e limiti di ricavi
Le nuove FAQ dell'Agenzia intervengono anche su altre due questioni rilevanti. Per quanto riguarda le imprese di costruzioni, vengono precisate le modalità di verifica dei limiti di ricavi: la causa di cessazione scatta quando il contribuente dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, maggiorato del 50 per cento.
Quanto alla modifica dell'attività prevalente, la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale. In caso di sospensione dell'attività professionale, formalmente comunicata, l'Agenzia ha chiarito che il CPB cessa quando si determina uno scostamento delle basi imponibili superiore al 30 per cento, con perdita anche dei benefici premiali ISA.
Puoi riutilizzare questo articolo o riprenderne i contenuti, anche parzialmente, citando la fonte con link attivo a informazione.news, il portale online di notizie e approfondimenti.
