Il diritto non è una questione emotiva, il consenso e il nuovo ddl
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Redazione Interno
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Caro direttore, scrive Manuela Ferrari chiedendo un parere sul cosiddetto consenso libero e attuale, figura che sembra scomparsa dal testo del disegno di legge sulle violenze sessuali in discussione al Senato. La lettrice solleva un punto centrale in un dibattito che, come spesso accade nel panorama politico italiano, si è rapidamente incanalato in una contrapposizione prevedibile e carica di strumentalità, dove il confronto sul merito giuridico viene sopraffatto dalle polemiche.
La modifica nel merito tecnico
L'avvocatessa Valeria De Vellis ha spiegato la sostanziale evoluzione del provvedimento, evidenziando come la proposta modifichi l'articolo 609-bis del codice penale. La formulazione che puniva gli atti sessuali compiuti “senza il libero consenso” viene sostituita da una che configura il reato quando tali atti sono commessi “contro la volontà della persona offesa”. Una scelta lessicale, quella tra “assenza di consenso” e “contro la volontà”, che non è affatto oziosa per gli specialisti del diritto, poiché riflette approcci interpretativi diversi e può avere implicazioni pratiche nelle aule dei tribunali. La stessa De Vellis ha inoltre segnalato l'introduzione del reato di “freezing”, ovvero di paralisi o assenza di reazione da parte della vittima, circostanza che, se accertata, non può essere interpretata come acquiescenza. Sono modifiche che mirano a rendere più stringente e attuale la normativa, cercando di dare una risposta a fenomeni complessi che la giurisprudenza ha già iniziato a riconoscere.
La rottura dell'accordo e le reazioni politiche
Il nodo politico, che alimenta gran parte del clamore, risiede nella rottura di un presunto accordo tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Un'intesa che, nata in autunno con l'obiettivo di approvare una riforma condivisa, si è dissolta di fronte alle modifiche apportate al testo originario. Schlein ha accusato Meloni di ascoltare “il patriarcato”, denunciando un tradimento che, a suo dire, svuota la legge della sua anima principale. Dall'altra parte, voci all'interno della maggioranza hanno bollato le proteste come “isterismi”, sostenendo che per alcuni basterebbe la semplice accusa, senza bisogno di un processo, per condannare gli imputati. Una polarizzazione che rischia di offuscare l'analisi tecnica, trasformando una discussione legislativa in uno scontro ideologico dove le posizioni si cristallizzano e il dialogo si interrompe.
Il rischio della confusione normativa
Al di là delle dichiarazioni a effetto, che pure caratterizzano il clima, resta il fatto che il legislatore sta intervenendo su un tema di estrema delicatezza sociale e giuridica. La scelta di abbandonare la locuzione “consenso libero e attuale” per adottare “contro la volontà” solleva interrogativi tra gli addetti ai lavori: si tratta di un mero riallineamento terminologico o di un cambio di paradigma nella valutazione della prova e nella dinamica processuale? La risposta, che dovranno dare i magistrati applicando la norma, è tutto fuorché scontata. L'introduzione del “freezing” come circostanza escludente il consenso rappresenta invece un tentativo di codificare principi già emersi in sentenze di Corti d'Assise, portando nella legge scritta la sensibilità maturata nel confronto con casi concreti e spesso drammatici. È su questo crinale, tra tecnica giuridica e protezione delle persone, che si gioca la partita più importante, al di là degli schieramenti.




