Lipe del quarto trimestre 2025, la scadenza è fissata per lunedì 2 marzo
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Redazione Economia
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Gli operatori economici e i professionisti con partita iva, specialmente coloro i quali si trovino a dover gestire la contabilità per conto di terzi oltre che per la propria attività, devono tenere a mente che il calendario fiscale di questi primi mesi del 2026 presenta una scadenza di particolare rilievo. Ci si riferisce, nello specifico, alla Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche Iva, meglio nota come Lipe, relativa al quarto trimestre del 2025, il cui termine ultimo di invio telematico all’Agenzia delle Entrate è stato fissato a lunedì 2 marzo. La norma, com’è noto a chi si occupa di adempimenti fiscali, prescrive che tale comunicazione debba essere trasmessa entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare; pertanto, il termine naturale cadrebbe il 28 febbraio, che però nel 2026 è un sabato, e la prassi consolidata dello slittamento al primo giorno lavorativo seguente porta inevitabilmente la data critica a coincidere con il 2 marzo.
Il contenuto dell’obbligo e le modalità di assolvimento attraverso il quadro VP
La funzione della Lipe, come noto, è quella di fornire all’amministrazione finanziaria un riepilogo dei dati contabili relativi alle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto, un flusso informativo che consente un monitoraggio più dinamico rispetto alla sola dichiarazione annuale. Per il quarto trimestre, tuttavia, il legislatore ha introdotto ormai da tempo una possibilità di semplificazione che vale la pena di analizzare: i soggetti iva, infatti, possono evitare di presentare la comunicazione trimestrale autonoma qualora trasmettano la dichiarazione annuale Iva 2026 (relativa al periodo d’imposta 2025) entro la medesima scadenza del 2 marzo. In questa evenienza, i dati delle liquidazioni di ottobre, novembre e dicembre vanno direttamente indicati nel quadro VP del modello di dichiarazione Iva, il quale assolve così anche all’obbligo della Lipe. Si tratta di una scelta che, se da un lato richiede di anticipare di quasi due mesi l’invio della dichiarazione annuale (la cui scadenza ordinaria è il 30 aprile), dall’altro consente di concentrare due adempimenti in un unico invio telematico.
Soggetti esonerati e casi particolari in cui l’invio non è dovuto
Non tutti i titolari di partita iva sono, comunque, tenuti a questo appuntamento con il fisco. La platea dei soggetti obbligati alla presentazione della Lipe coincide, in linea generale, con quanti sono tenuti alla dichiarazione Iva annuale, ma esistono delle eccezioni strutturali che è bene ricordare per evitare inutili adempimenti o, al contrario, dimenticanze. Sono esonerati dall’invio, per esempio, i contribuenti che aderiscono al regime forfettario, i produttori agricoli in regime speciale di cui all’articolo 34 del Dpr 633/1972 e coloro che effettuano esclusivamente operazioni esenti. Un aspetto spesso fonte di dubbi, inoltre, riguarda i casi in cui non vi siano dati da comunicare: l’obbligo viene meno solo in assenza totale di operazioni e in assenza di crediti Iva riportati dal trimestre precedente; se, invece, c’è un credito in riporto, la comunicazione va presentata ugualmente. Per tutti gli altri, l’invio telematico rappresenta un passaggio obbligato, pena l’applicazione di sanzioni che partono da un minimo di 500 euro per ogni trimestre omesso o trasmesso in ritardo, importo che può ridursi a 100 euro qualora l’invio avvenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza.
Il contesto più ampio delle scadenze di inizio marzo
La data del 2 marzo, peraltro, assume una rilevanza che travalica il solo ambito delle liquidazioni periodiche Iva, andando a inserirsi in un quadro di adempimenti incrociati che richiedono una programmazione attenta. Oltre alla Lipe in questione, per alcuni specifici operatori finanziari, quali banche, società di intermediazione mobiliare e imprese di assicurazione, la medesima giornata rappresenta il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta di bollo assolta in modalità virtuale per l’anno 2025. Questo significa che per tali soggetti, e per i professionisti che ne seguono la consulenza, la scadenza del 2 marzo assume una duplice valenza, rendendo indispensabile una verifica incrociata delle posizioni per scongiurare il rischio di incorrere in sanzioni per omissioni che, seppur involontarie, potrebbero rivelarsi onerose. La complessità del periodo, insomma, suggerisce a tutti i contribuenti interessati di non attendere l’ultima ora utile per procedere con gli invii, verificando con congruo anticipo la completezza e la correttezza dei dati contabili che confluiranno nelle comunicazioni.




