Iperammortamento 2026-2028, il decreto attuativo stringe le maglie: rinnovabili dentro, servizi cloud fuori
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Redazione Economia
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Il testo dello schema di decreto attuativo per il nuovo iperammortamento – quello destinato a coprire il triennio 2026-2028 – è stato infine diffuso, e già si cominciano a intravedere i contorni di una disciplina che, a differenza delle precedenti edizioni dell’agevolazione, appare marcatamente proceduralizzata. L’impianto normativo, adottato in esecuzione dell’articolo 1, comma 433, della legge n. 199/2025, disegna un meccanismo che premia la tracciabilità documentale e la certificazione preventiva, una svolta destinata a pesare sulle modalità con cui le imprese potranno accedere ai benefici. Gli investimenti ammessi restano quelli in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, elencati negli Allegati IV e V alla legge di Bilancio 2026; a questi si aggiungono le spese per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Il lasso temporale entro cui effettuare le operazioni è già definito: dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
L’esclusione del software as-a-service e il caso del cloud
E proprio mentre il Ministero dell’Economia e delle Finanze apponeva la firma sul provvedimento (era lo scorso 4 maggio, dopo quattro mesi di attesa), sono cresciute le voci di chi considera la misura segnata da scelte discutibili. Il nodo principale riguarda i canoni per i software erogati in modalità as-a-service, esclusi dall’agevolazione: una decisione che, secondo le associazioni di categoria, finisce per tagliare fuori gran parte degli investimenti digitali realmente effettuati dalle imprese italiane. Nessun incentivo, dunque, per i modelli a consumo tipici del cloud computing, nonostante il loro peso crescente nei bilanci aziendali destinati all’innovazione. La sensazione, tra i tecnici che seguono la partita, è che si ripeta quanto già accaduto con il precedente piano Transizione 5.0, quel vaudeville normativo che sembrava essersi concluso poche settimane fa con un dietrofront del governo Meloni – la stessa maggioranza che oggi torna a escludere soluzioni tecnologiche ormai pervasive – dopo le proteste scatenate dalle riduzioni previste dal decreto Fiscale di marzo.
Le rinnovabili restano dentro, ma con una procedura GSE più rigida
Un altro punto del decreto, spesso trascurato nelle prime analisi, riguarda gli investimenti in pannelli fotovoltaici e impianti per l’autoconsumo: essi rientrano sì nel perimetro agevolativo, ma a condizione di rispettare un iter più articolato davanti al GSE. La nuova disciplina, infatti, lega l’accesso all’iperammortamento alla dimostrazione effettiva della riduzione dei prelievi dalla rete, una condizione che richiede certificazioni tecniche e dichiarazioni sostitutive convalidabili. Non basta più acquistare il bene: occorre provare che quell’investimento contribuisca realmente all’autoproduzione energetica dell’impresa. Anche le ESCo, le società di servizi energetici, dovranno confrontarsi con una stretta documentale senza precedenti, visto che ciascun intervento dovrà essere corredato da una perizia giurata e da una comunicazione separata per ogni singolo cespite.
Cinque comunicazioni obbligatorie e l’addio alla clausola “made in Europe”
La burocrazia legata al nuovo iperammortamento si manifesta in modo evidente nel numero di adempimenti richiesti: serviranno ben cinque diverse comunicazioni per poter fruire dell’incentivo. Si parte con la prenotazione del credito d’imposta, si prosegue con la comunicazione di avvio dei lavori, quindi con quella relativa all’avvenuto ordine dei beni, per arrivare alla trasmissione dei documenti di interconnessione digitale e, infine, alla richiesta di liquidazione. Un flusso a tappe che lascia poco spazio agli aggiustamenti in corsa, a meno di non voler perdere il diritto all’agevolazione. Una nota positiva, per chi segue la vicenda da tempo, è rappresentata dall’abbandono della discussa clausola del “made in Europe” – quella che avrebbe vincolato l’agevolazione all’acquisto di componenti prodotti esclusivamente nell’Unione – cancellata dalla versione definitiva del decreto. Rimane invece ferma l’esclusione dei software ceduti in modalità service, una scelta che rischia di rendere l’iperammortamento meno attraente proprio per le piccole e medie imprese, quelle che più avrebbero bisogno di digitalizzarsi senza immobilizzare capitale in licenze perpetue.




