Il registro di cassa e il Pos, scatta l’obbligo di collegamento digitale per il 2026

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Redazione Economia Redazione Economia   -   L’integrazione tra il mondo dei pagamenti elettronici e la certificazione fiscale dei corrispettivi sta per compiere un decisivo passo in avanti, un cambiamento che, seppur graduale, richiederà agli esercenti un adempimento formale da non sottovalutare. Dal primo gennaio di quest’anno, infatti, è tecnicamente in vigore l’obbligo di collegare i terminali Pos, fisici o virtuali che siano, ai registratori telematici utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione giornaliera dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate -1. Non si tratta di un collegamento fisico, di un cavo o di una connessione diretta tra i due dispositivi, bensì di un abbinamento di tipo logico e digitale, un’associazione che dovrà essere registrata a livello amministrativo attraverso gli appositi canali online messi a disposizione dall’Amministrazione finanziaria -6. L’obiettivo, com’è facile intuire, è quello di rendere ancora più stringente la tracciabilità dei flussi di denaro che transitano per via telematica, incrociando i dati degli incassi comunicati dai commercianti con quelli forniti periodicamente dagli istituti bancari e dai prestatori di servizi di pagamento -9.

Tempistiche e modalità per l’abbinamento dei dispositivi

La macchina operativa, per così dire, si metterà in moto concretamente nei primi giorni di marzo, quando l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile, nell’area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", il servizio web specificamente dedicato a questa procedura -1. Una volta che questo strumento sarà online, scatteranno i termini per mettersi in regola. Per tutti quei Pos che risultavano già attivi e operativi nel mese di gennaio, l’esercente – eventualmente per il tramite di un intermediario abilitato – avrà a disposizione quarantacinque giorni di tempo per completare la registrazione, accedendo alla piattaforma e associando il codice identificativo univoco del proprio terminale di pagamento alla matricola del registratore telematico già censito in anagrafe tributaria, senza dimenticare di indicare l’indirizzo dell’unità locale dove i dispositivi sono impiegati -3. Per i nuovi contratti di convenzionamento, invece, quelli stipulati dopo il trentuno gennaio, o per eventuali variazioni come la sostituzione o la disattivazione di un apparecchio, il meccanismo temporale sarà diverso: l’abbinamento dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità del Pos e, comunque, entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese -6.

Addio alla ricevuta cartacea del Pos per le detrazioni

Parallelamente a questa novità in materia di collegamento, un’altra semplificazione, questa volta di carattere documentale, è stata introdotta dal decreto Pnrr e riguarda la conservazione delle ricevute. Non sarà più necessario, per il contribuente, accumulare e custodire con cura i minuscoli scontrini termici emessi dal Pos al momento del pagamento, quei pezzetti di carta che spesso sbiadiscono nel tempo e che finora si dovevano conservare per giustificare le spese detraibili in sede di dichiarazione dei redditi -2. A partire dall’entrata a regime di queste disposizioni, la prova dell’avvenuto pagamento e la sua natura tracciabile, condizione necessaria per beneficiare delle detrazioni fiscali come quelle relative alle spese mediche o agli interessi sul mutuo, sarà desumibile direttamente dallo scontrino fiscale o dalla fattura elettronica -8. Il documento commerciale, infatti, dovrà riportare l’indicazione che il pagamento è stato effettuato con strumenti elettronici, una dicitura come "Pagamento Elettronico" o "Carta", e questo basterà ai fini della conservazione, rendendo superfluo l’accorpamento della ricevuta del Pos -5.

Le esclusioni e il nuovo quadro sanzionatorio

Va da sé che non tutti gli operatori sono interessati da quest’obbligo di collegamento nella stessa misura. L’Agenzia delle Entrate ha precisato, come logica conseguenza della natura stessa dell’adempimento, che non sussiste alcun obbligo di abbinare il Pos al registratore telematico per quelle operazioni che rientrano nella cosiddetta "fuori campo Iva". Un esempio classico e piuttosto diffuso è quello della vendita di tabacchi, i cui corrispettivi, per loro natura, non scontano l’imposta sul valore aggiunto e seguono regole di certificazione diverse -1. Per tutte le altre attività, invece, l’inosservanza delle nuove disposizioni è destinata ad avere conseguenze economiche potenzialmente pesanti. Il sistema sanzionatorio, infatti, è stato adeguato e prevede non solo le penalità già in vigore per la mancata o infedele trasmissione dei corrispettivi – cento euro per ogni violazione, con un tetto massimo di mille euro a trimestre – ma anche una specifica sanzione per l’omesso collegamento tra i dispositivi, che può andare da un minimo di mille a un massimo di quattromila euro -6. Nei casi più gravi, o in presenza di recidiva, l’apparato normativo arriva a contemplare persino la sospensione dell’attività commerciale, un estremo rimedio che testimonia l’importanza che il legislatore attribuisce alla completa digitalizzazione e tracciabilità di questi flussi informativi -3.

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