La stretta del fisco sui Pos, da marzo scattano gli abbinamenti con i registratori telematici
Articolo Precedente
Articolo Successivo
Redazione Economia
-
Da mercoledì 5 marzo prenderà il via, sul portale "Fatture e corrispettivi" dell’Agenzia delle Entrate, la procedura per collegare i terminali per i pagamenti elettronici, siano essi fisici o virtuali, ai registratori telematici o alla procedura denominata "Documento commerciale online" -3. Si tratta del tassello operativo di un obbligo, questo sì, che risulta già in vigore dal primo gennaio scorso, essendo stato introdotto dalla legge di Bilancio del 2025 e successivamente disciplinato da un provvedimento ad hoc del direttore dell’Agenzia delle Entrate datato 31 ottobre 2025 -1. La finestra temporale per adeguarsi, peraltro, non sarà particolarmente generosa: per i Pos già in uso nel mese di gennaio, l’abbinamento – che è di tipo logico e non fisico, dunque realizzabile comodamente via web – dovrà essere completato entro 45 giorni dall’effettiva messa a disposizione del servizio -6-10. Per i dispositivi attivati successivamente, invece, le scadenze seguiranno un calendario più serrato, legato al mese di entrata in funzione del terminale -9.
L’operazione, nella sua sostanza, richiederà all’esercente o al suo intermediario di accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia e di associare la matricola del registratore telematico, che deve essere già censito in Anagrafe Tributaria, ai dati identificativi dei Pos di cui si è titolari -4. A facilitare l’incombenza, la procedura mostrerà un elenco precompilato dei terminali di pagamento riconducibili al contribuente, informazioni queste che gli operatori finanziari hanno l’onere di comunicare all’Amministrazione finanziaria -10. È possibile, inoltre, effettuare un collegamento di tipo multiplo, nel senso che un singolo Pos può essere abbinato a più registratori telematici e, simmetricamente, più Pos possono essere associati a un unico registratore, fermo restando l’obbligo di indicare per ciascun abbinamento l’unità locale in cui i dispositivi vengono materialmente impiegati -3.
Il regime sanzionatorio e la digitalizzazione delle ricevute
Il mancato adempimento di quest’obbligo di collegamento non va sottovalutato, posto che il legislatore ha previsto un apparato sanzionatorio piuttosto severo. La violazione, infatti, viene equiparata all’omessa installazione del misuratore fiscale o alla mancata trasmissione dei corrispettivi, con multe che spaziano da un minimo di 1.000 euro fino a un massimo di 4.000 euro -6. A ciò si aggiungono le sanzioni per la mancata o errata trasmissione dei dati relativi ai pagamenti elettronici, che ammontano a 100 euro per ogni trasmissione giornaliera irregolare, con un tetto massimo di 1.000 euro a trimestre -7. Nei casi più gravi, o in presenza di recidiva, l’Agenzia delle Entrate può disporre persino la sospensione dell’attività commerciale o professionale per un periodo che può variare da quindici giorni fino a due mesi -6.
Parallelamente all’obbligo di connessione tra i dispositivi, un’altra rilevante novità di semplificazione è contenuta nel decreto Pnrr approvato a fine gennaio e riguarda la conservazione delle ricevute. L’articolo 8 del provvedimento introduce infatti la digitalizzazione a tutti gli effetti delle ricevute Pos, eliminando l’obbligo, finora in vigore, di custodire i pezzi di carta per un intero decennio -2-5. La norma stabilisce che, per rispettare quanto prescritto dall’articolo 2220 del codice civile in materia di conservazione delle scritture contabili, si potranno utilizzare i tracciati digitali dei pagamenti, cioè le comunicazioni e i documenti inviati in formato elettronico dalle banche e dagli intermediari finanziari -2. In buona sostanza, il flusso informatico che certifica l’avvenuta transazione viene equiparato, sul piano probatorio e della conservazione, al vecchio scontrino cartaceo -8.
Le implicazioni per contribuenti e professionisti
Questa rivoluzione digitale, se da un lato solleva i cittadini e gli operatori economici dall’incombenza di accumulare montagne di carta, dall’altro impone una maggior attenzione alla gestione dei flussi informatici. La scomparsa della ricevuta cartacea, infatti, non equivale alla scomparsa dell’onere di provare l’avvenuto pagamento, specialmente ai fini delle detrazioni fiscali nel modello 730 o per giustificare un acquisto. La prova, d’ora in poi, sarà costituita proprio da quei tracciati digitali che le banche mettono a disposizione, i quali dovranno essere correttamente archiviati e conservati, seppur in formato elettronico, per l’intero arco temporale previsto dalla legge -8. Per i pagamenti effettuati verso la pubblica amministrazione, tra l’altro, la semplificazione è ancora più radicale: l’ente non potrà più richiedere al cittadino l’esibizione della ricevuta, essendo tenuto a verificare l’avvenuto pagamento consultando direttamente i propri flussi informatici o la piattaforma pagoPA -5. Per gli esercenti e i professionisti, infine, resta l’obbligo di indicare già nel documento commerciale rilasciato al cliente la modalità di pagamento elettronico utilizzata e il relativo importo, un’informazione che confluirà nei dati trasmessi quotidianamente all’Agenzia delle Entrate insieme ai corrispettivi -1.




