L’Antitrust chiude l’istruttoria su Tim e FiberCop: accettati gli impegni sul master service agreement

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Redazione Economia Redazione Economia   -   L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha messo la parole fine al procedimento istruttorio avviato nei confronti del cosiddetto Master Service Agreement, il contratto che, di fatto, regola i rapporti tra Tim e FiberCop dopo lo sCorporo della rete avvenuto nel luglio del 2024 -1. Gli impegni presentati dalle due società, modificati e rimodulati nel corso di un confronto durato oltre quattordici mesi e che ha visto il coinvolgimento diretto dell’Agcom e di tutti gli stakeholder del settore attraverso un market test, sono stati giudicati idonei a rimuovere i profili di criticità sollevati dall’Authority, consentendo così la chiusura del caso senza l’accertamento di alcuna infrazione -3. Una decisione, questa, che arriva al termine di un negoziato complesso, nel corso del quale le preoccupazioni dell’Antitrust si erano concentrate sul rischio che l’intesa potesse tradursi in una sostanziale preclusione per gli operatori concorrenti, tanto nel mercato all’ingrosso quanto in quello al dettaglio dei servizi di telecomunicazione -6.

Le modifiche alla durata dell’esclusiva e il meccanismo degli sconti

Al centro della contestazione, vi erano in particolare due nodi: la durata dell’obbligo per Tim di utilizzare esclusivamente la rete di FiberCop, inizialmente fissata in trent’anni secondo lo schema quindici più quindici, e il sistema di scontistica legato ai volumi, che molti competitor ritenevano difficilmente replicabile -4. Le rimodulazioni proposte da FiberCop e accolte dall’Agcm intervengono proprio su questi aspetti, riducendo significativamente i termini dell’esclusiva e legandone il perdurare, in alcune aree geografiche, all’effettiva realizzazione di nuovi investimenti infrastrutturali, in particolare per la posa della fibra ottica. Un meccanismo, questo, che mira a bilanciare l’esigenza di garantire un ritorno sugli ingenti capitali impiegati nella realizzazione della rete con quella, non meno rilevante, di preservare e anzi stimolare la concorrenza, evitando che si cristallizzino posizioni dominanti -1.

Rispetto al sistema di sconti, l’Autorità ha considerato risolutivi gli impegni presentati dalle parti, che hanno sostanzialmente rivisto le modalità di applicazione delle riduzioni tariffarie. In particolare, è stata modificata la clausola che consentiva a FiberCop di svolgere un ruolo di intermediazione nelle richieste di migrazione della clientela di Tim, un aspetto, quest’ultimo, che secondo i dubbi sollevati dall’Authority rischiava di disincentivare il passaggio dei consumatori verso altri operatori, limitando di fatto la loro libertà di scelta e la mobilità della domanda -3. L’obiettivo dichiarato dell’intero iter istruttorio, come ribadito dalla stessa Agcm, era infatti quello di favorire la concorrenza statica e dinamica, agendo sia nelle aree dove già esistono infrastrutture alternative sia in quelle, definite a minore densità competitiva, dove è invece necessario incoraggiare nuovi investimenti senza però ostacolare la possibilità per gli utenti di cambiare fornitore -1.

Il ruolo centrale degli investimenti e la replica di FiberCop

Le modifiche sostanziali apportate al testo originario del Master Service Agreement toccano quindi anche la delicata questione dei cosiddetti diritti d’uso irrevocabili, meglio noti come Iru, relativi ai rilegamenti in fibra ottica dedicati al mondo delle imprese, un segmento di mercato particolarmente strategico e competitivo -3. Con l’accoglimento degli impegni, si definisce un quadro di regole che, nelle intenzioni del regolatore, dovrebbe garantire da un lato la certezza degli investimenti per FiberCop — la quale, va ricordato, gestisce l’infrastruttura digitale più estesa del Paese con i suoi 27 milioni di chilometri di fibra ottica — e dall’altro pari opportunità di accesso per tutti gli operatori che intendano utilizzare quella stessa infrastruttura per offrire servizi alla propria clientela -1. Un equilibrio, quello cercato, che non era affatto scontato e che ha richiesto un’analisi approfondita degli equilibri di mercato.

La stessa FiberCop, in una nota diffusa a seguito della decisione dell’Antitrust, ha sottolineato come l’Autorità abbia riconosciuto il ruolo centrale degli accordi siglati con Tim nel sostenere gli investimenti per lo sviluppo delle reti ad altissima capacità, un asset considerato ormai imprescindibile per la digitalizzazione del Paese -1. Con la rimodulazione della durata dell’esclusiva, l’azienda guidata dall’ad Massimo Sarmi evidenzia come sia stato recepito il principio per cui tali vincoli sono necessari a garantire la realizzazione di nuove infrastrutture, specialmente in quei cluster geografici dove la copertura in fibra è ancora carente o in fase di implementazione -4. L’azienda ha inoltre ribadito che le offerte commerciali rivolte a Tim, inclusa quella parallela al Msa che combina elementi passivi e attivi, saranno rese disponibili all’intero mercato nel pieno rispetto del principio di non discriminazione, un elemento, questo, ritenuto dirimente dall’Authority per superare le riserve iniziali -1.

Le ripercussioni sugli equilibri del mercato tlc

La conclusione del procedimento, che per la sua stessa durata — oltre quattordici mesi — testimonia la complessità e la delicatezza delle materie trattate, ridefinisce quindi gli equilibri competitivi nel settore delle telecomunicazioni italiane -6. L’accoglimento degli impegni, resi vincolanti per le parti, evita una pronuncia di merito che avrebbe potuto avere conseguenze ben più pesanti per le società coinvolte, ma impone comunque un percorso vincolato per gli anni a venire. Le modifiche sostanziali ai meccanismi di esclusiva e di scontistica, così come la revisione del ruolo di FiberCop nelle migrazioni dei clienti, rappresentano correttivi significativi a un accordo che, nella sua versione originaria, era stato giudicato potenzialmente lesivo per la concorrenza -3. Un aspetto, questo, che era stato sollevato con forza dagli operatori alternativi nel corso dell’istruttoria, i quali avevano più volte manifestato perplessità sulla reale capacità delle prime proposte di rimedio di riequilibrare il mercato, in particolare per quanto riguardava l’accesso agli sconti volumetrici e la gestione delle aree a minore densità competitiva -4.

L’intervento dell’Antitrust, condotto in stretta collaborazione con l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha di fatto riscritto alcune delle clausole cardine del contratto che lega l’ex monopolista alla società che oggi gestisce la sua rete primaria e secondaria -6. Se da un lato, infatti, lo sro della rete aveva l’obiettivo dichiarato di creare un soggetto neutrale e paritario, in grado di servire tutti gli operatori senza distinzioni, la complessa architettura del Msa rischiava di riprodurre, di fatto, vecchi schemi di dipendenza e vantaggi competitivi per l’operatore incumbent. La soluzione trovata, che passa per una geografia a macchie di leopardo del territorio nazionale — con trattamenti differenziati tra aree nere, grigie e bianche in base alla densità abitativa e alla presenza di reti alternative — cerca di coniugare la spinta agli investimenti privati con la tutela della concorrenza, in un settore, quello delle telecomunicazioni, che richiede ingenti capitali e dove i tempi di ritorno sugli investimenti sono necessariamente lunghi -4.

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