Rimborsi spese e regime forfettario 2026, i dubbi che assillano i professionisti

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Con l’avvio della campagna dichiarativa 2026, la corretta gestione dei rimborsi spese per i professionisti torna al centro di un vivace dibattito tecnico, alimentato da alcune rilevanti incertezze interpretative che, a dire il vero, coinvolgono in particolare i contribuenti che aderiscono al regime forfettario disciplinato dalla Legge n. 190/2014. Mentre per i colleghi in regime ordinario – a seguito delle modifiche introdotte già dal 2025 – i rimborsi analiticamente addebitati al committente per l’esecuzione di un incarico non concorrono più alla formazione del reddito imponibile, con la conseguente indeducibilità dei relativi costi (salve le ipotesi di mancato rimborso previste dal nuovo impianto normativo), per chi opera nel forfettario le cose si complicano parecchio. L’assenza di un’esplicita armonizzazione, in questo specifico comparto, ha generato un mosaico di prassi e letture talvolta contrastanti, proprio mentre l’Agenzia delle entrate perfezionava i modelli dichiarativi.

La questione pratica che emerge dal modello Redditi PF 2026

Un caso concreto, emblematico della confusione regnante, riguarda un Centro di elaborazione dati (CED) costituito in forma di ditta individuale e in regime forfettario: questo soggetto, nel periodo d’imposta 2025, ha corrisposto 3.500 euro al proprio commercialista per prestazioni professionali ricevute. Il dubbio, apparentemente banale ma denso di implicazioni, è se tali somme vadano indicate esclusivamente nel rigo RS371 o anche nel successivo rigo RS376 del modello Redditi PF 2026. La risposta, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non ammette scorciatoie: i due righi assolvono a funzioni diverse e, lungi dall’essere alternativi, vanno interpretati come complementari. Il rigo RS371 accoglie i compensi corrisposti a professionisti, mentre il RS376 ha una propria specifica rilevanza – spesso legata ad altre componenti del costo del lavoro autonomo – che non si sovrappone meccanicamente alla prima indicazione.

La svolta normativa sulla dichiarazione del reddito autonomo

D’altronde, la stessa riforma del reddito di lavoro autonomo ha impresso una svolta significativa, imponendo ai professionisti – e quindi anche ai forfettari, sebbene con le dovute cautele – di dichiarare non solo i compensi veri e propri ma anche tutte le altre somme e utilità percepite in connessione con l’attività, senza però mai perdere di vista il principio di cassa che resta il perno del sistema. Significa, in parole povere, che la mera analiticità del rimborso non basta più; occorre verificare la natura del costo sottostante e, soprattutto, la sua effettiva sostenenza nell’ambito di una prestazione professionale resa a un committente. E qui si innesta un ulteriore elemento di complessità per i forfettari: poiché loro non determinano il reddito sottraendo costi da ricavi, ma applicano un coefficiente di redditività, l’eventuale esclusione dei rimborsi dalla base imponibile rischia di creare asimmetrie non banali con la disciplina delle spese.

Spese di viaggio e vacanze, quando diventano fiscalmente rilevanti

Parallelamente, con l’avvicinarsi della scadenza dichiarativa, torna di strettissima attualità il capitolo delle spese di viaggio e di soggiorno: molte partite Iva e lavoratori autonomi si chiedono quali costi sostenuti durante una vacanza o un trasferimento possano effettivamente essere portati in deduzione per abbattere il carico fiscale nel 2026. La regola generale, sebbene declinata in modo stringente, ammette tale possibilità solo laddove tali esborsi – si pensi a un pernottamento in una località turistica dove si tiene un convegno di settore, o a un pasto durante una missione di lavoro – risultino inequivocabilmente collegati all’attività professionale e siano adeguatamente documentati, pena la loro integrale indetraibilità. L’onere della prova, come sempre in questi casi, grava interamente sul contribuente, il quale deve conservare con scrupolo ogni giustificativo (fattura, ricevuta fiscale, programma dell’evento) per dimostrare la natura professionale del trasferimento e la pertinenza della spesa.

Le due direttrici della gestione dei rimborsi forfettari

Tornando al nodo centrale dei rimborsi spese per i forfettari, la dottrina prevalente ha cominciato a distinguere tra due situazioni. Da un lato, i rimborsi che rappresentano un mero anticipo di spese sostenute in nome e per conto del committente (ad esempio, l’acquisto di un biglietto aereo per un viaggio d’affari del cliente) non dovrebbero, in linea teorica, confluire tra i compensi, poiché manca lo spirito di corrispettività. Dall’altro lato, i rimborsi che il professionista si addebita per costi propri di struttura o di funzionamento (come la parcella del proprio commercialista, per l’appunto) rischiano di essere trattati alla stregua di un maggior compenso, finendo così per alimentare la base imponibile forfettaria senza alcuna possibilità di deduzione analitica del costo sottostante. Questo orientamento, benché non ancora cristallizzato in una circolare ufficiale, sta influenzando le scelte di compilazione dei modelli, con i consulenti che suggeriscono prudenza nella separazione documentale delle due tipologie di esborso.

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