Contributi e regime forfettario 2026, l’Inps detta le regole tra aumenti minimi e nuove soglie di ricavo

Articolo Precedente

precedente
Articolo Successivo

successivo

Redazione Economia Redazione Economia   -   La manovra di assestamento per il 2026 porta con sé numeri e scadenze precise per artigiani, commercianti e contribuenti in regime forfettario, delineando un quadro fatto di conferme strutturali e di qualche adeguamento legato al costo della vita. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con la circolare n. 14 del 9 febbraio scorso, ha ufficializzato gli importi dovuti dagli iscritti alle Gestioni speciali autonome, fotografando un sistema che, pur mantenendo ferme le aliquote rispetto al biennio precedente, subisce una lieve lievitazione del prelievo a causa della rivalutazione Istat dei minimali di reddito -1-7. Parallelamente, per chi opera con il regime forfettario, la disciplina si assesta sui parametri definiti dalle ultimi leggi di bilancio, con la necessità di monitorare costantemente il superamento delle soglie per evitare di incorrere in fuoriuscite immediate dal regime agevolato.

Per quanto concerne la contribuzione previdenziale, il 2026 non introduce scossoni nelle aliquote: la quota destinata al finanziamento delle gestioni pensionistiche resta saldamente ancorata al 24%, una misura che dal 2025 è stata uniformata per tutte le tipologie di iscritti, siano essi titolari o collaboratori -1-5. Una distinzione, però, permane e riguarda la natura stessa delle due gestioni: gli esercenti attività commerciali sono tenuti a versare un’aliquota aggiuntiva dello 0,48%, una maggiorazione che lo 0,46% serve a finanziare il Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale, garante degli indennizzi in caso di cessazione definitiva dell’attività, mentre il residuale 0,02% confluisce direttamente nella gestione previdenziale di categoria -3-10. Ne consegue che, mettendo insieme i pezzi, l’aliquota complessiva per i commercianti si attesti al 24,48%, a fronte del 24% richiesto agli artigiani, cui va aggiunto per entrambi il contributo mensile fisso per la maternità, fissato in 0,62 euro -5-7.

L’elemento che incide concretamente sull’esborso annuo, al di là delle percentuali, è la rivalutazione del reddito minimo. L’Istituto ha portato il minimale annuo da prendere a riferimento per il calcolo del contributo IVS a 18.808 euro, una cifra che scaturisce dall’incremento dell’1,4% legato all’andamento Istat e che supera i 18.555 euro del 2024 -3-7. Questo meccanismo, come una sorta di tassometro silenzioso, produce un aumento degli importi fissi dovuti a prescindere dal reddito effettivamente prodotto, purché superiore a tale soglia minima. Si arriva così a un contributo annuo per il minimale di 4.521,36 euro per gli artigiani e di 4.611,64 euro per i commercianti, cifre che rappresentano il pavimento contributivo per chi opera nell’impresa, sia esso titolare o coadiuvante -1-5. Per i periodi di attività inferiori all’anno, l’importo viene ovviamente rapportato al mese.

Il discorso si fa più articolato quando si analizza la contribuzione sulla parte di reddito che supera il minimale. Qui entra in gioco il meccanismo delle fasce e dei massimali. Il legislatore ha infatti confermato l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota per la quota di reddito eccedente i 56.224 euro annui -3-7. Ciò significa che, in pratica, artigiani e commercianti si trovano a pagare il 24% (o il 24,48% per i secondi) fino a quella soglia, e una maggiorazione rispettivamente del 25% e del 25,48% su quanto supera tale importo. C’è poi un limite invalicabile, il massimale: per chi può vantare anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, il tetto è fissato a 93.707 euro; per chi è iscritto successivamente a tale data, e dunque ricade interamente nel sistema contributivo, il massimale sale a 122.295 euro -3-7.

Sul versante dei termini di pagamento, la circolare Inps scansiona l’anno con quattro scadenze fisse per i contributi sul minimale: si parte il 18 maggio 2026, per poi proseguire il 20 agosto, il 16 novembre e chiudere il 16 febbraio del 2027 -1-5. Per i contributi dovuti sulla quota eccedente, invece, l’appuntamento slitta, allineandosi con le scadenze previste per il saldo e gli acconti delle imposte sui redditi. Non va dimenticato, infine, il regime di favore che permane per gli over 65 già titolari di pensione a carico dell’Inps: per loro è confermata la riduzione del 50% dell’onere contributivo, un’agevolazione che storicamente riconosce la doppia posizione di pensionato e lavoratore autonomo -1-10.

Puoi condividere questo articolo o riprenderne i contenuti, anche parzialmente, citando la fonte con link attivo a informazione.news, il portale online di notizie e approfondimenti.