Forfettario, l’errore dell’Asp vale come ricavo e il medico perde il regime
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Redazione Economia
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Il meccanismo, occorre dirlo senza infingimenti, è spietato: conta il denaro quando entra nella disponibilità del contribuente, non la sua natura, non la sua legittimità, non il fatto che poche settimane dopo quel denaro esca di nuovo per essere restituito al legittimo proprietario. Con la risposta n. 26/E del 10 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha scolpito questo principio nella pietra, affrontando la vicenda - che di certo la professionista coinvolta non esiterebbe a definire kafkiana - di una medica di medicina generale in regime forfettario la quale, per un mero errore amministrativo commesso dall’Azienda sanitaria provinciale, si è vista certificare compensi superiori di alcune decine di migliaia di euro rispetto a quanto effettivamente dovutole.
L’Asp, che aveva erroneamente inquadrato la dottoressa come pediatra invece che come generalista e che sulla base di quella qualifica errata le aveva elargito emolumenti più elevati, ha preso atto del disguido solo nel gennaio del 2025. A quel punto la professionista, con diligenza che sarebbe stata encomiabile in qualsiasi altra circostanza, ha immediatamente provveduto a restituire l’intero ammontare indebitamente percepito: parte tramite bonifico, parte attraverso trattenute operate direttamente in busta paga. L’operazione di restituzione, insomma, è stata integrale, tempestiva e documentata. Il danno fiscale, però, era già stato confezionato alcuni mesi prima, quando l’ente sanitario aveva trasmesso la Certificazione Unica 2025 per i redditi del 2024. Quella Cu, fotografando pedissequamente le somme erogate nel corso dell’anno precedente senza alcuna possibilità - o volontà - di scomputare quanto sarebbe stato restituito soltanto a gennaio, riportava un importo complessivo abbondantemente superiore alla fatidica soglia degli ottantacinquemila euro.
Di qui l’interpello, e di qui la doccia fredda. L’Amministrazione finanziaria, nel suo parere, opera una distinzione che per il diritto tributario è dirimente ma che sul piano dell’equità sostanziale lascia l’amaro in bocca: ciò che rileva per la verifica del limite di cui all’articolo 1, comma 54, della legge n. 190 del 2014 è esclusivamente il momento in cui il compenso viene percepito, non la sua definitività, non la sua spettanza, non la sua conformità all’effettivo rapporto contrattuale sottostante. Il principio di cassa puro, che rappresenta uno dei pilastri portanti dell’intera architettura del regime forfetario e che in condizioni ordinarie semplifica la vita a centinaia di migliaia di partite Iva, qui si rivela una tagliola: quei compensi - per quanto erronei, per quanto restituiti, per quanto mai appartenuti realmente al patrimonio della contribuente se non per il breve volgere di qualche settimana - nel 2024 erano materialmente entrati sul suo conto corrente, e questo basta a qualificarli come ricavi ai fini del computo della soglia.
Il paradosso della certificazione unica e l’irrilevanza della restituzione
La risposta n. 26/E, infatti, non lascia spazio a interpretazioni correttive. La contribuente aveva chiesto all’Agenzia se fosse possibile, in via eccezionale, escludere dal calcolo quelle somme indebite oppure, in subordine, se potesse quantomeno continuare ad applicare il regime agevolato nel 2025 nonostante il superamento del tetto. A entrambi i quesiti l’Amministrazione ha opposto un diniego netto, argomentato sulla base della struttura stessa della norma istitutiva del forfetario. Il comma 71 della legge n. 190 del 2014 è chiaro: il regime cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui i ricavi o i compensi percepiti eccedono il limite degli ottantacinquemila euro. Non sono previste eccezioni per errore, non sono previste franchigie per buona fede, non sono previsti correttivi per le somme restituite post factum. L’unica strada percorribile, ha spiegato l’Agenzia, è quella di presentare istanza di rimborso all’ufficio territorialmente competente per recuperare l’imposta sostitutiva - o, a seconda dei casi, le imposte ordinarie - versata su quella parte di reddito che, pur essendo stata dichiarata e tassata, si è successivamente rivelata non spettante.
Si tratta, ed è bene rimarcarlo, di un rimedio che interviene a valle e che nulla può sulla sorte del regime fiscale. La contribuente otterrà, se l’istanza sarà accolta, la restituzione dei tributi pagati su denaro che non ha mai trattenuto; ma non otterrà mai la restituzione dello status di forfetaria, perduto per sempre nel 2025 a causa di un errore altrui. Per il 2026, semmai, la situazione potrà essere rivalutata: come precisato dalla stessa Agenzia nelle proprie risposte e come del resto ribadito da diverse circolari, chi esce dal regime per superamento della soglia non è soggetto ad alcun periodo di quarantena fiscale e può, ove ne ricorrano nuovamente i presupposti, riaccedervi già dall’anno successivo a quello della fuoriuscita. Una consolazione, questa, che tuttavia non cancella la cesura subita e che costringe il professionista a gestire per almeno dodici mesi una contabilità ordinaria probabilmente non desiderata e certamente più onerosa.
La rigidità del principio di cassa e le insidie della doppia soglia
La vicenda del medico di medicina generale, per quanto estrema nella sua genesi, ha il merito di riportare l’attenzione su un meccanismo che molti contribuenti - e talvolta, occorre dirlo, anche qualche professionista poco attento - tendono a sottovalutare. Il regime forfetario, infatti, non solo adotta il principio di cassa per la determinazione del reddito imponibile, ma estende tale criterio anche alla mera verifica del possesso dei requisiti. Il che significa, tradotto in termini operativi, che non ci si deve limitare a fatturare meno di ottantacinquemila euro: bisogna anche incassare meno di ottantacinquemila euro, nell’arco dei trecentosessantacinque giorni. E poiché l’incasso non coincide necessariamente con l’emissione del documento fiscale - vi sono ritardi di pagamento, acconti, compensazioni, e come in questo caso pagamenti duplicati o erronei -, il monitoraggio della posizione deve essere costante e analitico.
L’Agenzia delle Entrate, del resto, aveva già avuto modo di chiarire in passato, con la circolare n. 10/E del 2016 e poi con la successiva circolare n. 32 del 2023, che il superamento del limite opera in due diverse modalità a seconda dell’entità dello sforamento. Se i compensi incassati si collocano tra gli 85.001 e i 100.000 euro, la fuoriuscita è differita all’anno successivo; se invece si superano i 100.000 euro, l’uscita è immediata e opera già a partire dall’operazione che ha determinato il superamento, con conseguente obbligo di applicare l’Iva sulla stessa fattura che ha fatto scattare la soglia e su tutte quelle successive. Nel caso esaminato dalla risposta n. 26/E la contribuente si trovava nella prima ipotesi, ma il principio di diritto affermato dal Fisco sarebbe valso identicamente anche nella seconda, con effetti ancora più dirompenti sulla gestione della liquidità e sugli adempimenti.
La gestione dell’errore e la lezione per i contribuenti
Ciò che emerge con chiarezza dalla lettura del documento di prassi è l’impossibilità, per il contribuente, di opporre all’Amministrazione finanziaria un errore commesso dal sostituto d’imposta o dal committente come causa di esclusione dalla tassazione o, quantomeno, dal computo dei limiti. La Certificazione Unica, una volta emessa, fa fede fino a prova contraria, e la prova contraria - nella fattispecie la dimostrazione che quelle somme sono state restituite - non elimina retroattivamente l’evento dell’incasso, ma semmai legittima un’azione di recupero dell’imposta pagata. Si potrebbe obiettare, con una certa ragionevolezza, che il sistema così congegnato finisce per punire la vittima dell’errore anziché il suo autore; ma questa, al momento, è l’interpretazione consolidata e non paiono profilarsi, nel breve periodo, correttivi normativi.
La lezione pratica che se ne trae è, per quanto amara, piuttosto lineare. Chi opera in regime forfetario deve tenere una contabilità di cassa puntuale, giornaliera possibilmente, e deve prestare la massima attenzione a qualsiasi flusso in entrata che presenti caratteristiche di anomalia. Un bonifico duplicato, un acconto versato due volte, una liquidazione calcolata su parametri errati: tutto ciò, se non corretto e restituito entro il 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuto l’incasso, è fiscalmente rilevante e computabile ai fini del raggiungimento della soglia. La restituzione, per essere efficace anche sul fronte del limite, deve essere contestuale o comunque anteriore alla chiusura del periodo d’imposta; diversamente, come insegna il caso della dottoressa, il danno è fatto e l’uscita dal regime è inevitabile.




