Il regime forfettario non si perde se l’errore sul compenso è altrui: l’Agenzia cambia idea con la risposta n. 68

Articolo Precedente

precedente
Articolo Successivo

successivo

Redazione Economia Redazione Economia   -   La gestione del regime forfettario, quel particolare universo fiscale riservato alle partite Iva minori che consente semplificazioni contabili e l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15 per cento (agevolata al 5 per i primi cinque anni), è da sempre legata a un parametro inderogabile: il limite annuo di ricavi o compensi fissato a 85.000 euro. Il superamento di quella soglia, anche di un solo euro, rappresenta tradizionalmente la causa di uscita immediata dal regime agevolato, con conseguente passaggio al regime ordinario e all’applicazione dell’Iva ordinaria. Eppure, cosa accade quando quel superamento non dipende da una effettiva crescita del giro d’affari, ma da un errore materiale del committente che eroga somme non dovute, magari per un disguido amministrativo o per un inquadramento contrattuale sbagliato? La domanda, tutt’altro che peregrina, ha trovato una prima risposta nelle scorse settimane e una sostanziale rettifica solo pochi giorni fa, in un dietrofront dell’Agenzia delle Entrate che merita di essere analizzato con attenzione.

A febbraio, con la risposta all’interpello numero 26, l’amministrazione finanziaria aveva assunto una posizione particolarmente rigorosa, se non draconiana: in quel caso, una professionista – un medico di medicina generale – si era vista recapitare compensi più alti del dovuto per un errore dell’Azienda sanitaria che l’aveva inquadrata come pediatra. Scoperto l’equivoco nel gennaio dell’anno successivo, la dottoressa aveva restituito l’intero importo, ma ormai la Certificazione Unica riportava compensi 2024 superiori al fatidico tetto. L’Agenzia, in quella sede, aveva stabilito che il principio di cassa, cardine del regime forfettario, impone di considerare i compensi nel momento in cui vengono materialmente incassati, a prescindere dalla loro natura di indebito oggettivo e dalla successiva restituzione. Ne derivava, come logica conseguenza, la fuoriuscita dal regime a partire dal periodo d’imposta successivo, con la sola consolazione di poter chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva versata sulle somme poi restituite.

Il revirement di marzo: conta la sostanza, non la forma dell’incasso

La risposta n. 68 del 6 marzo 2026, firmata dalla direzione centrale dell’Agenzia, ha però integralmente rivisto quell’orientamento, introducendo un principio di ragionevolezza che tiene conto della causa concreta dell’operazione economica. Il nuovo parere, sollecitato probabilmente da una fattispecie analoga ma con elementi di chiarezza documentale ancora più marcati, stabilisce che i compensi percepiti dal professionista o dall’imprenditore non concorrono al raggiungimento della soglia di 85.000 euro – e quindi non determinano l’uscita dal regime – se l’incasso deriva esclusivamente da un errore del committente e le somme vengono successivamente e integralmente restituite. In buona sostanza, l’Agenzia ha accolto la tesi per cui l’elemento volitivo e causale dell’operazione non può essere ignorato: se il denaro entra nelle casse del professionista per un mero errore materiale, e non per l’esecuzione di una prestazione, e se quel denaro viene restituito non appena l’errore viene scoperto, manca il presupposto stesso per considerare quei flussi come "ricavi" o "compensi" ai fini della verifica del limite.

Si tratta di un cambio di passo significativo, che corregge l’eccessivo formalismo della precedente interpretazione: non è più il momento dell’incasso a fare stato in modo assoluto, ma la natura sostanziale di quell’incasso, a patto – e questo è il punto qualificante – che la restituzione sia effettiva, documentata e, soprattutto, che l’errore non sia in alcun modo imputabile al contribuente. La ratio è chiara: non si può penalizzare un professionista per una circostanza che non ha né causato né potuto evitare, trasformando un errore altrui in un danno fiscale permanente. Con questa precisazione, l’Agenzia delle Entrate ha di fatto stabilito che il limite degli 85.000 euro va valutato sulla base dei soli compensi che permangono nella sfera giuridica ed economica del contribuente, depurando il calcolo da quelle poste che, pur materialmente transitate sul conto corrente, si rivelano a posteriori come mere partite di giro prive di causa.

Le implicazioni pratiche sulla dichiarazione Iva e sulle rettifiche

La nuova interpretazione, per quanto favorevole, impone però agli operatori e ai consulenti una gestione documentale particolarmente rigorosa. La risposta n. 68, infatti, subordina l’irrilevanza delle somme ai fini del superamento della soglia alla prova certa dell’errore e dell’avvenuta restituzione: sarà quindi necessario conservare non solo le evidenze dei bonifici di restituzione o le note di credito, ma anche una chiara comunicazione con il committente che attesti la natura erronea del pagamento originario. Questo aspetto diventa cruciale in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi e, soprattutto, in sede di eventuali controlli, dove l’Agenzia potrà verificare la sussistenza dei presupposti per l’esclusione delle somme dal computo del limite.

Parallelamente, questa rettifica interpretativa si inserisce in un quadro normativo che, per altri versi, ha recentemente subito delle modifiche. Si pensi, ad esempio, alla disciplina della rettifica della detrazione Iva in caso di passaggio da e verso il regime forfettario: nonostante l’abrogazione del comma 3 dell’art. 19-bis2 del Dpr 633/1972, avvenuta a dicembre 2025 per effetto del decreto legislativo 186/2025, l’obbligo di rettifica rimane comunque ancorato all’art. 1, comma 61, della legge 190/2014. La dichiarazione Iva 2026, pertanto, continuerà a disciplinare queste rettifiche – in aumento o in diminuzione – con le modalità ordinarie, indifferenti al fatto che l’uscita dal regime sia stata volontaria oppure determinata da un superamento del limite (anche se, come nel caso appena chiarito, quel superamento può essere ora neutralizzato se frutto di un errore). La coesistenza tra la nuova interpretazione sostanzialista e gli adempimenti puramente formali della dichiarazione Iva richiederà, nei prossimi mesi, una attenta opera di coordinamento da parte dei professionisti, chiamati a gestire casistiche in cui l’effettiva permanenza nel regime potrebbe essere accertata solo a posteriori, una volta chiarita e documentata la natura erronea dei compensi percepiti.

Puoi condividere questo articolo o riprenderne i contenuti, anche parzialmente, citando la fonte con link attivo a informazione.news, il portale online di notizie e approfondimenti.