Tfr, la tassazione non cambia nel 2027: resta la clausola di salvaguardia

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi non introduce alcun inasprimento della tassazione sul Trattamento di fine rapporto. La clausola di salvaguardia, che consente ai lavoratori di beneficiare delle aliquote più favorevoli tra quelle vigenti e quelle in essere al 31 dicembre 2006, rimane pienamente operativa anche dopo l'entrata in vigore della riforma fiscale, prevista per il 1° gennaio 2027.

Il riordino normativo e l'apparente abrogazione

L'allarme era scaturito dalla lettura dell'articolo 376 del decreto legislativo 117 del 2026, la norma che chiude il nuovo Testo unico elencando tutte le disposizioni abrogate per ragioni di sistematicità. Tra queste figurava l'articolo 1, comma 9, della legge 296 del 2006, ovvero la norma della Finanziaria 2007 che aveva introdotto il cosiddetto paracadute fiscale sul Tfr.

Si tratta, tuttavia, di un'operazione tecnica di riordino legislativo, non di una cancellazione della tutela. La medesima clausola è stata integralmente recepita nell'articolo 21, comma 11, del nuovo Testo unico. La disposizione stabilisce espressamente che, ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto e sulle indennità equipollenti, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.

Come funziona il meccanismo di salvaguardia

La tassazione del Tfr segue il regime della tassazione separata, per evitare che le somme accumulate nel corso di un'intera carriera, sommandosi al reddito dell'anno di cessazione, facciano scattare gli scaglioni Irpef più elevati. L'aliquota viene determinata dall'Agenzia delle Entrate con riferimento all'anno in cui matura il diritto alla percezione, attraverso un calcolo che tiene conto degli anni di servizio.

In sede di riliquidazione dell'imposta, l'amministrazione finanziaria effettua un doppio calcolo di verifica. Da un lato determina il prelievo applicando la struttura Irpef corrente, dall'altro simula la tassazione secondo le aliquote in vigore alla fine del 2006. Tra i due risultati, il sistema applica automaticamente quello più basso, garantendo al lavoratore l'opzione fiscalmente più conveniente. Il meccanismo opera anche per le indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e le altre somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro.

Le differenze di trattamento secondo il reddito

La conferma della clausola di salvaguardia produce effetti differenti a seconda della fascia di reddito. I lavoratori che traggono il maggior vantaggio sono quelli con redditi medio-alti. Nel sistema fiscale del 2006, la presenza dello scaglione intermedio del 39 per cento per i redditi compresi tra 33.500 e 100.000 euro permetteva di evitare l'applicazione immediata dell'aliquota massima del 43 per cento, che nell'Irpef attuale scatta superata la soglia dei 50.000 euro.

Per chi vanta una liquidazione consistente e un reddito di riferimento superiore a 50.000 euro, la possibilità di applicare le vecchie aliquote si traduce in un risparmio d'imposta netto al momento del conguaglio. Per i lavoratori con redditi bassi e medi, invece, le aliquote ordinarie vigenti risultano già pari o più vantaggiose rispetto a quelle del 2006, e l'esistenza del paracadute non genera ulteriori sconti.

La separazione tra Tfr in azienda e previdenza complementare

Resta confermata la netta separazione tra il Tfr lasciato in azienda o versato al Fondo di Tesoreria dell'Inps e quello destinato alla previdenza complementare. Per i fondi pensione continuano ad applicarsi le regole proprie del settore, che prevedono un'imposta sostitutiva agevolata compresa tra il 15 e il 9 per cento in base agli anni di permanenza nel fondo.

La cessazione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2026 continuerà a beneficiare della clausola di salvaguardia anche se la liquidazione materiale del Tfr avviene nei primi mesi del 2027. La data di cessazione del rapporto, e non quella di maturazione delle singole quote, resta l'elemento decisivo per stabilire quale disciplina fiscale applicare.

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