Tfr, la clausola di salvaguardia resta nel nuovo Tuir: nessuna stretta fiscale dal 2027

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Redazione Economia Redazione Economia   -   La tassazione del trattamento di fine rapporto non subirà alcun inasprimento a partire dal 1° gennaio 2027. Il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto legislativo 117 del 2026 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 3 luglio, non elimina la cosiddetta clausola di salvaguardia che consente ai lavoratori di continuare a beneficiare delle aliquote più favorevoli tra quelle attualmente in vigore e quelle del 2006.

La tutela, contrariamente a quanto ipotizzato in una prima lettura delle norme, è stata espressamente confermata e trasferita all'interno del nuovo corpus normativo.

La clausola di salvaguardia e il suo meccanismo

Il trattamento fiscale del Tfr segue regole particolari, finalizzate a neutralizzare gli effetti della progressività dell'Irpef. Le somme erogate al termine del rapporto di lavoro vengono assoggettate a tassazione separata, con un'aliquota calcolata dall'Agenzia delle Entrate sulla base di una media che tiene conto degli anni di servizio e del reddito di riferimento.

A questo meccanismo si affianca la clausola di salvaguardia, introdotta con la legge finanziaria del 2007 per evitare che il passaggio al nuovo sistema di scaglioni Irpef potesse penalizzare i lavoratori al momento della liquidazione.

In sede di calcolo dell'imposta, l'amministrazione finanziaria effettua un doppio confronto. Da un lato determina il prelievo applicando le aliquote vigenti al momento della cessazione del rapporto, dall'altro calcola l'imposta utilizzando gli scaglioni e le aliquote in vigore al 31 dicembre 2006. Tra i due risultati viene automaticamente applicato quello più conveniente per il lavoratore. Si tratta di un paracadute che ha protetto negli anni i redditi medio-alti da eventuali rincari legati all'evoluzione della struttura dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La norma nel nuovo Testo unico

L'articolo 376 del decreto legislativo 117 del 2026 elenca una lunga serie di disposizioni abrogate per ragioni di sistematicità, in quanto il loro contenuto è stato recepito in altre parti dello stesso Testo unico. Tra queste compare anche il comma 9 dell'articolo 1 della legge 296 del 2006, quello che aveva introdotto la clausola di salvaguardia sul Tfr. L'abrogazione formale aveva alimentato nelle scorse settimane ipotesi di una stretta fiscale in arrivo per chi avrebbe concluso il rapporto di lavoro dal prossimo anno.

La clausola non è però scomparsa dall'ordinamento. Il nuovo Testo unico la ripropone all'articolo 21, comma 11, dove si stabilisce testualmente che «ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006».

La formulazione ricalca quella della norma originaria, confermando quindi la possibilità di applicare il regime più vantaggioso anche per le liquidazioni che avverranno a partire dal 2027.

Le aliquote Irpef in vigore

Il contesto in cui opera la clausola di salvaguardia è quello della nuova struttura dell'Irpef, ridefinita dalla legge di Bilancio per il 2026. Dal 1° gennaio di quest'anno l'imposta sui redditi delle persone fisiche si articola su tre scaglioni: l'aliquota del 23 per cento si applica fino a 28.000 euro di reddito complessivo, quella del 33 per cento per la parte eccedente i 28.000 euro e fino a 50.000 euro, mentre oltre questa soglia l'aliquota sale al 43 per cento. Rispetto al sistema precedente, che prevedeva quattro scaglioni, l'aliquota intermedia è stata ridotta di due punti percentuali.

Le aliquote del 2006, richiamate dalla clausola di salvaguardia, erano invece articolate in modo diverso. Fino a 26.000 euro si applicava il 23 per cento, poi il 33 per cento fino a 33.500 euro e il 39 per cento oltre questa soglia, con un contributo di solidarietà del 4 per cento sulla parte eccedente i 100.000 euro. È proprio il confronto tra questi due sistemi che può rendere, in determinate situazioni, il calcolo basato sulle aliquote del 2006 più favorevole per il lavoratore.

La conferma della clausola nel nuovo Testo unico mantiene quindi inalterato il meccanismo di tutela, senza introdurre alcun elemento di penalizzazione per chi si troverà a liquidare il Tfr dal prossimo anno.

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