Concordato preventivo biennale dei forfettari, stop oltre 150mila euro anche se si passa al semplificato

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Redazione Economia Redazione Economia   -   L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 87 pubblicata ieri, ha fornito un chiarimento destinato a fare chiarezza su una zona grigia del concordato preventivo biennale, quella che riguarda i contribuenti che, dopo aver aderito al patto fiscale in qualità di forfettari, decidono di cambiare regime nel corso del 2024. Il nodo da sciogliere riguardava la sorte di quell’adesione laddove i ricavi o i compensi, pur transitando il contribuente verso la contabilità semplificata, arrivassero a superare la soglia dei 150mila euro. La risposta dell’Amministrazione finanziaria è netta: la cessazione del concordato scatta comunque, perché il vincolo al rispetto del limite maggiorato resiste al cambio di regime.

Il caso esaminato dall’ufficio interpelli – descritto nel provvedimento pubblicato il 30 marzo – riguarda un soggetto che nel 2023 operava sotto la lente del regime forfettario e che, entro i termini, aveva formalizzato l’accettazione della proposta di concordato per il periodo d’imposta 2024. Nello stesso anno, il contribuente ha scelto di abbandonare il regime agevolato, non per effetto di uno sforamento dimensionale, ma per opzione, passando così al regime semplificato. Da qui il dubbio: una volta usciti dal forfait, il limite di ricavi che fa scattare la decadenza dal CPB resta quello previsto per i forfettari (il cosiddetto plafond maggiorato del 50%) oppure decade con il regime stesso? La tesi sostenuta dal contribuente, che l’Agenzia ha respinto, era che il passaggio al semplificato rendesse inapplicabili quelle regole, consentendo così di mantenere gli effetti benefici del concordato anche in presenza di un incremento di fatturato rilevante.

La permanenza nel concordato non cancella il vincolo originario

Il principio cardine che l’Agenzia richiama nella sua analisi è che la qualificazione soggettiva con cui si aderisce al concordato non viene meno per effetto di un successivo cambio di regime. In altre parole, il contribuente che ha accettato la proposta compilando il quadro LM come forfettario – e quindi sulla base dei dati reddituali del 2023 – resta ancorato a quelle regole per tutto il periodo di vigenza del patto. L’Amministrazione ha ricordato come già nella circolare n. 18/E e nelle Faq dello scorso ottobre fosse stato chiarito che il transito verso un regime diverso nel primo anno di applicazione non impedisce la permanenza nel concordato, trattandosi di un passaggio opzionale non contemplato tra le cause di decadenza. Tuttavia, a chi ha aderito come forfettario continua ad applicarsi l’articolo 32 del decreto legislativo n. 13 del 2024, che disciplina proprio le cause di cessazione per questa categoria di soggetti.

I due scaglioni e il valore della soglia maggiorata

La disciplina in questione distingue due diversi scenari per chi opera nel regime forfettario. La soglia ordinaria di fuoriuscita dal regime agevolato, fissata dalla legge n. 190 del 2014, è pari a 100mila euro. Per i contribuenti che hanno aderito al concordato, però, il legislatore ha introdotto una fascia di tolleranza: il patto fiscale resta valido fino a quando i ricavi o i compensi non superano il limite di 100mila euro maggiorato del 50%, vale a dire 150mila euro. Il superamento del primo scaglione (tra 100.001 e 150.000 euro) determina l’uscita immediata dal regime forfettario, ma non intacca l’efficacia del concordato. Il superamento della seconda soglia, quella dei 150mila euro, fa invece scattare la cessazione immediata del CPB nello stesso periodo d’imposta.

Secondo l’Agenzia, non avrebbe senso consentire a chi sceglie la contabilità semplificata – pur avendo aderito al concordato come forfettario – di beneficiare di un trattamento diverso rispetto a chi, invece, rimane nel forfait mantenendo tutti i requisiti. Una diversa interpretazione, si legge nella risposta, creerebbe una disparità di trattamento ingiustificata, permettendo a chi opta per la semplificata di conservare il reddito concordato anche a fronte di incrementi di fatturato tali da alterare radicalmente la base economica su cui la proposta era stata formulata. La logica sottesa alla norma, del resto, è quella di garantire stabilità alla scelta concordataria, ma fino a quando le oscillazioni dell’attività rimangono entro un limite considerato fisiologico.

Le conseguenze pratiche dello sforamento

Quali siano le conseguenze pratiche per il contribuente che si trova in questa situazione è stato chiarito dalla stessa Agenzia. Una volta superati i 150mila euro di ricavi o compensi nel 2024 – mentre si è ancora in regime semplificato – il concordato cessa di produrre effetti per quell’annualità. Di fatto, il patto fiscale decade in automatico, e il contribuente non potrà più beneficiare né della tassazione sostitutiva sul reddito concordato né delle coperture che l’istituto garantisce contro gli accertamenti. Il reddito dovrà essere determinato secondo le regole ordinarie del regime semplificato adottato, con la conseguente applicazione dell’imposizione progressiva Irpef sul reddito effettivamente realizzato, al netto dei costi e delle spese documentate.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate assume quindi un valore definitivo su un punto rimasto a lungo in sospeso, confermando come l’adesione al concordato preventivo biennale non costituisca uno schermo dietro cui nascondere cambi di rotta sostanziali. Per i commercialisti e i contribuenti che avevano ipotizzato di poter aggirare il limite dei 150mila euro transitando alla contabilità semplificata, la risposta non lascia spazio a interpretazioni alternative.

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