Arbitro assicurativo, al via la fase operativa: le istruzioni per il ricorso
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Redazione Economia
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Con il passaggio alla piena operatività, sancito dall’avvio odierno, l’Arbitro Assicurativo cessa di essere una mera menzione obbligatoria nei documenti precontrattuali per configurarsi, invece, come un effettivo presidio a tutela del cittadino. Il meccanismo, che si avvale della struttura dell’Ivass pur mantenendo una propria autonomia decisionale, rappresenta una svolta nel panorama della risoluzione stragiudiziale delle liti, offrendo una via alternativa, più snella e meno costosa del tradizionale percorso giudiziario. Si tratta, peraltro, di uno strumento del quale potranno avvalersi, a determinate condizioni, non soltanto i contraenti delle polizze ma anche i soggetti danneggiati che intendano agire direttamente verso la compagnia, circostanza, questa, che ne amplia significativamente la portata e l’utilità pratica in un settore, come quello assicurativo, spesso caratterizzato da rapporti complessi e asimmetrici.
Il quadro procedurale e i costi contenuti
La procedura, il cui funzionamento ricalca quello già collaudato dagli arbitrati bancario e finanziario, prevede che le decisioni siano assunte da un Collegio composto da cinque membri, il quale è tenuto a esprimersi nel merito della controversia. La presentazione di un ricorso, operazione che può essere svolta in modalità digitale, comporta un contributo spese di venti euro, una cifra volutamente contenuta per non rappresentare un ostacolo all’accesso. Una volta depositata l’istanza, il legislatore ha fissato un termine massimo di sei mesi per l’emissione del lodo, un arco temporale che, se rispettato, garantirebbe una definizione della vertenza notevolmente più celere rispetto ai tempi, spesso biblici, della giustizia ordinaria.
I limiti soggettivi e oggettivi dell’intervento
Non tutte le dispute, tuttavia, sono di competenza dell’organismo, il cui ambito di intervento è delimitato da precisi confini normativi. Possono rivolgersi all’Arbitro, come ricordato dall’Ivass, il contraente, l’assicurato e il beneficiario di un contratto, categorie tradizionalmente legate alla polizza da un vincolo diretto. A queste si aggiunge, in un’ottica di maggiore protezione, la figura del danneggiato, il quale ottiene così la possibilità di interloquire senza intermediari con l’impresa assicurativa. Restano fuori dal perimetro, com’è facile intuire, le controversie di particolare complessità o di elevato valore economico, per le quali rimane preferibile la sede giudiziale, senza contare quelle nelle quali siano già in corso procedimenti legali paralleli.
Gli effetti pratici sul sistema assicurativo
L’avvio concreto dell’istituto impone ora a compagnie e intermediari un aggiustamento delle proprie procedure di gestione dei reclami, poiché la minaccia di un ricorso all’Arbitro, con i suoi tempi certi e la sua visibilità, potrebbe spingere verso una maggiore celerità e trasparenza nelle risposte ai clienti. Dal canto suo, il cittadino acquisisce uno strumento in più per far valere le proprie ragioni in caso di inadempienze o disservizi, pur nella consapevolezza che il lodo dell’Arbitro, pur vincolante per l’impresa in caso di accoglimento, non preclude la successiva possibilità di adire un tribunale. La sfida, nei prossimi mesi, sarà misurare l’efficacia di questo nuovo canale nel deflazionare il contenzioso e nel ripristinare un rapporto di fiducia, spesso incrinato, tra le parti.




