Superbonus, con la donazione si paga la plusvalenza: la chiarificazione dell'Agenzia delle Entrate
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Redazione Economia
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La complessa eredità normativa del Superbonus continua a generare intricati casi applicativi, i quali, se non affrontati con la dovuta cognizione, rischiano di tradursi in gravami fiscali inattesi per i contribuenti. Un esempio lampante, di recente precisazione, concerne le cessioni di immobili che siano stati acquisiti per donazione, un'ipotesi che non trova spazio tra le deroghe previste dalla legge. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 62 del 2025, ha infatti stabilito in modo inequivocabile che la provenienza dell'immobile da una donazione non esonera dalla tassazione della plusvalenza realizzata dalla sua vendita entro il fatidico decennio. Una presa di posizione, questa, che chiarisce ogni dubbio residuo e delinea con precisione i confini di un campo minato fiscale, dove l'unico modo per procedere in sicurezza è una conoscenza approfondita delle regole.
Il quadro normativo e le eccezioni limitate
La disciplina, introdotta dalla Legge di Bilancio del 2024, prevede che la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di un immobile, avvenuta entro dieci anni dalla conclusione degli interventi agevolati con il Superbonus, sia assoggettata a una tassazione speciale. A questo principio generale, che di per sé rappresenta una significativa deroga al regime ordinario, il legislatore ha apposto soltanto due eccezioni tassative, due vie di fuga ben definite e circoscritte. La prima, che molti danno ormai per scontata, si verifica quando il cedente ha acquisito l'immobile per successione ereditaria; la seconda, invece, subordina l'esclusione al requisito dell'utilizzo dell'immobile come abitazione principale, propria o di un familiare. Al di fuori di questi due casi, non esistono altre possibilità per sottrarsi all'obbligo impositivo, come purtroppo alcuni hanno scoperto a proprie spese.
La donazione non è equiparabile alla successione
Il nodo centrale della questione, sciolto dall'interpello dell'Agenzia, risiede proprio nella differenza giuridica sostanziale che intercorre tra un trasferimento per successione e uno per donazione. Sebbene entrambi gli istituti appartengano all'ambito dei trasferimenti a titolo gratuito, la legge, che in materia fiscale va interpretata in modo rigoroso, li disciplina in maniera distinta e separata. La norma, citando esplicitamente solo la "successione", ha voluto deliberatamente escludere la fattispecie della donazione dal novero delle eccezioni. Ne consegue, in maniera quasi automatica, che un soggetto il quale abbia ricevuto un immobile per donazione e vi abbia poi eseguito lavori con il Superbonus, al momento della vendita entro i dieci anni dovrà calcolare e versare l'imposta sulla plusvalenza realizzata, a meno che, ovviamente, non possa invocare la seconda eccezione relativa all'abitazione principale.
Le implicazioni pratiche per il donatario
Questa interpretazione, per quanto possa apparire restrittiva, ha il pregio di offrire certezza del diritto e di prevenire future contestazioni da parte dell'amministrazione finanziaria. Il donatario, colui che ha ricevuto la proprietà, si trova dunque nella medesima posizione di qualsiasi altro proprietario che abbia beneficiato delle agevolazioni: la detenzione dell'immobile, se non finalizzata all'uso come prima casa, deve protrarsi per un arco temporale piuttosto lungo per non incorrere nel recupero degli sgravi sotto forma di tassazione della plusvalenza. Una situazione che richiede un'attenta pianificazione, poiché la scelta di vendere l'immobile prima dello scadere del termine decadegnale comporta un onere fiscale aggiuntivo e non trascurabile, il quale deve essere calcolato con precisione per evitare spiacevoli sorprese in fase di dichiarazione dei redditi.




