Superbonus, con la donazione si paga la plusvalenza in caso di vendita

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Redazione Economia Redazione Economia   -   La possibilità di dover corrispondere all'erario una plusvalenza, qualora si venda un immobile oggetto di interventi agevolati dal Superbonus entro il fatidico decennio, non viene meno neppure quando la proprietà dell'immobile sia stata acquisita per donazione. È questo il principio, chiaro e per molti versi inaspettato, che emerge da un recente intervento dell'amministrazione finanziaria, il quale delinea un orientamento stringente nell'applicazione della normativa. Una posizione che, come è facile intuire, sta sollevando non poche perplessità tra i contribuenti e gli operatori del settore, costretti a rivedere le proprie strategie patrimoniali.

Le eccezioni che non includono il passaggio donativo

La legge, com'è noto, aveva previsto due sole ipotesi tassative per sottrarsi all'obbligo di tassare il guadagno derivante dalla vendita. La prima, di carattere soggettivo, si verifica quando il cedente ha acquisito l'immobile "per successione". La seconda, di natura sostanziale, sussiste invece quando l'immobile è stato adibito ad abitazione principale, propria o di un familiare. La donazione, pertanto, non rientra in alcuna di queste categorie, costituendo una causa di acquisto a titolo gratuito distinta e separata dalla successione ereditaria. Ne consegue che il soggetto che diventa proprietario attraverso un atto di liberalità non può invocare la medesima agevolazione riconosciuta all'erede, creando una disparità di trattamento tra due forme di acquisto che, pur nella loro gratuità, sono regolate da norme fiscali differenti.

Il caso concreto analizzato dall'Agenzia delle Entrate

Nella fattispecie esaminata, un immobile era stato donato a un soggetto che, in un momento successivo, aveva provveduto a effettuare gli interventi di riqualificazione energetica beneficiando del Superbonus. La vendita dell'immobile, avvenuta prima dello scadere dei dieci anni dalla fine dei lavori, ha generato una plusvalenza. L'Agenzia delle Entrate, chiamata a esprimersi, ha stabilito che il guadagno realizzato dal donatario è assoggettato a tassazione, in quanto la donazione non è equiparabile alla successione. La circostanza che il donante avesse a sua volta ricevuto l'immobile per successione è stata considerata irrilevante: il fulcro della questione risiede, infatti, nel titolo di acquisto di colui che materialmente cede l'immobile e realizza la plusvalenza. Il legame giuridico e temporale si instaura tra i lavori agevolati e l'ultimo proprietario che ne ha usufruito, a prescindere dalla storia pregressa del bene.

Le implicazioni per il mercato immobiliare

Questa interpretazione, che alcuni definiscono restrittiva, ha delle ripercussioni immediate su una serie di operazioni comuni. Molti genitori, ad esempio, dopo aver migliorato la propria casa con il Superbonus, potrebbero pensare di donarla ai figli. Questi ultimi, però, nel caso in cui decidessero di venderla entro i dieci anni, si troverebbero a dover affrontare un onere fiscale non previsto. Allo stesso modo, chiunque riceva in donazione un immobile "superbonus" deve essere consapevole di ereditare, insieme al bene, anche il potenziale debito fiscale legato alla sua eventuale cessione nel medio periodo. Una presa di coscienza che diventa fondamentale per una corretta pianificazione finanziaria e per evitare spiacevoli sorprese in sede di dichiarazione dei redditi.

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