Marzo 2026, il calendario fiscale si infittisce tra certificazioni uniche e nuovi codici per i medici forfettari

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Il mese di marzo si appresta a diventare uno snodo cruciale per professionisti, imprese e sostituti d’imposta, alle prese con una serie di adempimenti fiscali e previdenziali che scandiscono l’avvio della stagione dichiarativa. Il sedicesimo giorno del mese rappresenta, come da tradizione, il termine ultimo per una pluralità di obblighi, sebbene il calendario del 2026 presenti alcune significative rimodulazioni rispetto al passato, frutto del progressivo adeguamento della macchina fiscale alle novità normative introdotte dalla riforma -1.

La scadenza cardine del 16 marzo impone la consegna ai percipienti della Certificazione Unica sintetica, il documento che riassume redditi di lavoro dipendente, assimilati e alcune tipologie di lavoro autonomo non abituale. Contestualmente, entro la medesima data, i sostituti d'imposta devono provvedere all'invio telematico di queste CU all'Agenzia delle Entrate, alimentando così il serbatoio informativo che confluirà nella dichiarazione dei redditi precompilata -8. Si tratta di un passaggio obbligato che coinvolge non solo i datori di lavoro, ma anche coloro che hanno corrisposto compensi per attività occasionali o redditi diversi, senza dimenticare gli enti che gestiscono locazioni brevi -9.

Parallelamente, l'agenda di marzo si arricchisce di altre incombenze, tra cui la comunicazione all'INAIL delle retribuzioni dei dipendenti relative all'anno precedente e il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche per il quarto trimestre del 2025, un adempimento, quest'ultimo, che riguarda i soggetti che non hanno superato la soglia dei cinquemila euro nei trimestri precedenti -1. Non solo: entro il 16 marzo, le strutture sanitarie, le scuole, le università e gli amministratori di condominio sono chiamati a inviare i dati delle spese sostenute dai contribuenti nel 2025 – dalle spese veterinarie a quelle per l'istruzione, passando per gli interventi di recupero edilizio – dati che andranno a comporre il mosaico delle detrazioni e delle deduzioni nella dichiarazione precompilata -3.

Un capitolo a sé stante merita la gestione della Certificazione Unica per i soggetti in regime forfettario. Se, da un lato, viene confermato l'esonero dall'invio della CU per i compensi erogati alle partite IVA che applicano il regime agevolato – un beneficio reso possibile dall'estensione della fatturazione elettronica che già fornisce al Fisco le informazioni necessarie -2 – dall'altro, permangono delle eccezioni di rilievo. I sostituti d'imposta, infatti, non possono considerarsi sollevati dall'obbligo quando i compensi sono destinati a quelle categorie di lavoratori autonomi per le quali vige ancora il divieto di emettere fattura elettronica. È il caso, in particolare, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei medici di continuità assistenziale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, per i quali le ragioni di privacy legate ai dati sensibili trattati impediscono il ricorso allo strumento telematico -4. Per questi professionisti, ancorché operanti in regime forfettario, l'obbligo di certificazione rimane in capo al committente, il quale dovrà indicare nella CU 2026, al punto 6 della sezione dedicata ai redditi di lavoro autonomo, il codice specifico "24" -4. Un adempimento che richiede attenzione, poiché distingue questi compensi da quelli ordinariamente erogati ad altri forfettari, per i quali continua a non sussistere l'obbligo di trasmissione.

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