Concordato preventivo, adesioni entro il 2 novembre. Sconti per le partite Iva che confermano

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Redazione Economia Redazione Economia   -   C’è tempo fino al prossimo 2 novembre per le partite Iva che vogliono firmare il patto con il Fisco e fissare per due anni le imposte da pagare. Lo ha precisato l’Agenzia delle entrate con la circolare 8/E firmata dal direttore Vincenzo Carbone, che fa il punto sulle regole per l’adesione al Concordato preventivo biennale relativo al biennio 2026-2027, alla luce delle ultime novità introdotte dal decreto Omnibus (Dlgs n. 148/2026). Il documento, pubblicato ieri, sostituisce le precedenti circolari e raccoglie in modo sistematico l’intera disciplina dell’istituto, introdotto dal Dlgs n.

13/2024 per favorire l’adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi.

Premialità rafforzate per chi rinnova l’accordo

Il pacchetto di benefici previsto per chi rinnova l’adesione assume carattere strutturale e non resta confinato al passaggio dal biennio 2024-2025 a quello successivo. A coloro che confermano il patto fiscale viene riconosciuto l’esonero dal visto di conformità fino a 100mila euro annui per l’Iva e fino a 70mila per imposte dirette e Irap, in luogo delle precedenti soglie di 70mila e 50mila euro. Scatta inoltre l’esonero da visto o garanzia per i rimborsi Iva sempre fino a 100mila euro.

Sul fronte dei controlli, si anticipano di due anni i termini di decadenza per l’attività di accertamento, mentre per il solo biennio 2026-2027 è prevista la possibilità di rateizzare senza interessi le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte.

Adesioni asincrone tra studi e associati

La circolare dedica particolare attenzione alle ipotesi di adesioni non allineate tra professionisti e associazioni professionali. Il beneficio del rinnovo può operare anche quando studio e associati sono entrati nel concordato in bienni differenti.

La circolare richiama il caso degli associati titolari di partita Iva che non hanno aderito al Cpb 2024-2025 mentre lo studio associato vi ha invece optato: gli associati possono entrare nel concordato nel biennio successivo e, per il 2026, gli effetti continuano a prodursi a condizione che l’associazione rinnovi la propria adesione, incassando le premialità aggiuntive. Lo stesso meccanismo opera nella situazione inversa, quando sono stati gli associati ad aderire al primo biennio e lo studio professionale entra nel Cpb successivamente.

Errori correggibili senza decadenza automatica

Sul versante delle irregolarità, la circolare 8/E introduce un cambio di prospettiva rilevante. La correzione di errori od omissioni nei ricavi, compensi o altri dati rilevanti ai fini della definizione della proposta può avvenire tramite dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso, senza che ciò comporti un’automatica decadenza dall’accordo. Il reddito o il valore della produzione netta concordati vengono rideterminati sulla base dei dati modificati.

La conservazione del concordato richiede tuttavia che la regolarizzazione avvenga prima che la violazione sia stata constatata e che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Restano ferme le preclusioni in presenza di violazioni penali o di errori che comportano una differenza superiore al 30 per cento.

Adesioni prive di effetti e doppie proposte

Un’altra novità riguarda il contribuente che aderisce pur non possedendo i requisiti previsti dall’articolo 10, commi 1 e 2, o in presenza di una causa di esclusione dell’articolo 11. In questi casi non si configura più un’ipotesi di decadenza, ma l’adesione deve ritenersi come mai avvenuta. La distinzione non è nominalistica, poiché la decadenza lascia dovute le somme relative al concordato, mentre l’inefficacia originaria elimina radicalmente gli effetti del patto.

Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente un’attività d’impresa e un’attività di lavoro autonomo sono previste due autonome proposte, con possibilità di adesione limitata a una soltanto.

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